Art. 1. 1. Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima (a), il presidente della regione siciliana puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma. 1-bis. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano anche )) ((agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco)) ((di Catania unitamente al presidente della regione siciliana )) ((possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per )) ((interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e )) ((Catania. )) 2. L'accordo di programma indentifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonche' i tempi, le modalita' ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo. 3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo. 4. L'accordo di programma e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo. 5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza. (( Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale. )) 6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana puo' chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri (( puo' provvedere )) direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.
(a) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente: "2. Le attivita' e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttivita' economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualita' della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo". Il testo dell'art. 5, comma 3, lettere a) e d) della medesima legge e' il seguente: "3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni: a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;". ((Omissis)) d) le opere appaltate che con lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;". Il testo dell'art. 7 della ripetuta legge n. 64/1986 e' il seguente: "Art. 7 (( (Accordo di programma). )) - 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalita' e il finanziamento stabilendo, altresi', i destinatari della gestione, che puo' essere affidata a consorzi a tal fine costituiti. 2. L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformita' e le intese di cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento. 5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3". (a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), cosi' come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: "Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione".