Art. 1.
  1.  Per  la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cui
al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1› marzo 1986, n. 64, e per la
esecuzione  delle  opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e
d),  della  citata  legge  e  in  deroga  alle   procedure   previste
dall'articolo 7 della legge medesima (a), il presidente della regione
siciliana puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei  Ministri  la
definizione degli accordi di programma.
1-bis. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ))
((agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco))
((di Catania unitamente al presidente della regione siciliana     ))
((possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per   ))
((interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e       ))
((Catania.                                                        ))
  2.   L'accordo  di  programma  indentifica  e  coordina  le  azioni
necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione,  nonche'
i  tempi,  le  modalita'  ed  il finanziamento e prevede le opportune
forme di controllo.
  3.  Alla  definizione  dell'accordo  partecipano  tutti i soggetti,
pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A
tal  fine  il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti
interessati ad  esprimere  il  proprio  assenso  a  partecipare  alla
definizione dell'accordo.
  4.  L'accordo  di programma e' approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed e' vincolante per  i  soggetti  che  vi
abbiano  partecipato  e  per  quei  soggetti  che,  pur essendo stati
invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.
  5.  Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono
variante agli strumenti urbanistici esistenti  e  attribuiscono  alle
relative   opere   di  attuazione  carattere  di  pubblica  utilita',
indifferibilita' ed urgenza. (( Restano in ogni caso fermi i  vincoli
previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale. ))
 6.    All'attuazione    dell'accordo    di    programma   provvedono
l'amministrazione  o  l'ente   interessati   nei   termini   previsti
dall'accordo  stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione
degli interventi previsti dall'accordo di  programma,  il  presidente
della  regione  siciliana  puo' chiedere l'intervento sostitutivo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i  poteri  di
cui  all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri (( puo'
provvedere ))  direttamente  ovvero  delegando  il  presidente  della
regione siciliana.
 
             (a)  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 della legge n.
          64/1986 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno), e' il seguente:
             "2.  Le  attivita'  e  le  iniziative,  con  particolare
          riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle
          innovazioni,     che     concorrono     al     risanamento,
          all'ammodernamento    e    all'espansione     dell'apparato
          produttivo,  all'accrescimento dei livelli di produttivita'
          economica,  al  riequilibrio  territoriale  interno,   alla
          valorizzazione  delle  risorse  locali  e  al miglioramento
          della  qualita'  della  vita,  al  potenziamento   e   alla
          riqualificazione   delle   istituzioni  locali  economiche,
          tecnico-scientifiche    e    culturali,    formative     ed
          amministrative,     possono    rientrare    nell'intervento
          straordinario  ed  essere   finanziate   o   agevolate   in
          esecuzione del programma triennale di sviluppo".
             Il  testo  dell'art.  5,  comma 3, lettere a) e d) della
          medesima legge e' il seguente:
             "3.  Sulla  base di tale relazione, il CIPE, su proposta
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni:
               a)  le  opere  da  trasferire,  ivi comprese quelle da
          appaltare e da completare, agli enti competenti  per  legge
          con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;".
          ((Omissis))
              d)  le  opere  appaltate  che  con  lo  stato finale di
          avanzamento dei lavori  debbano  essere  completate,  senza
          ulteriori  estendimenti,  da parte della gestione di cui al
          comma 1 e quindi trasferite;".
             Il  testo dell'art. 7 della ripetuta legge n. 64/1986 e'
          il seguente:
             "Art.  7  ((  (Accordo  di  programma).  )) - 1. Per gli
          interventi previsti nel programma triennale che richiedono,
          per   la  completa  attuazione,  l'iniziativa  integrata  e
          coordinata  di  regioni,  enti  locali  ed  altri  soggetti
          pubblici  e  amministrazioni  statali, anche ad ordinamento
          autonomo, il Ministro per gli interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno   e   i   soggetti  interessati  promuovono  la
          conclusione fra di essi di  un  accordo  di  programma  che
          attui   il   coordinamento   delle   azioni  di  rispettiva
          competenza  e,  fra  l'altro,  ne  determini  i  tempi,  le
          modalita'   e  il  finanziamento  stabilendo,  altresi',  i
          destinatari della gestione,  che  puo'  essere  affidata  a
          consorzi a tal fine costituiti.
             2.  L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato
          rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
             3. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, previa delibera del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e  l'accordo  sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. L'accordo approvato  produce  gli  effetti  della
          intesa  di  cui  all'art.  81, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione
          degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai
          partecipanti,  l'accertamento di conformita' e le intese di
          cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie.  La
          variazione  degli  strumenti  urbanistici e la sostituzione
          della  concessione  edilizia  non  si  producono  senza  il
          consenso  del  comune  interessato nel caso in cui esso non
          abbia aderito all'accordo.
             4.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari nel
          Mezzogiorno  vigila  sulla   esecuzione   dell'accordo   di
          programma   e,   in   caso  di  inadempienza  dei  soggetti
          partecipanti  e  di  mancata  attuazione  delle   procedure
          sostitutive  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo,
          promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
             5.  Per gli accordi di programma relativi a progetti che
          riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale,  i
          compiti  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti  delle  regioni,
          d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni
          attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto
          legislativo  15  maggio  1946,  n. 455, convertito in legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della
          legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3".
             (a)  Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n. 1041/1971
          (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle  amministrazioni
          dello  Stato),  cosi'  come  modificato  dall'art. 33 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente:
             "Art.  9.  -  Tutte  le gestioni fuori bilancio comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolate  da  leggi speciali sono condotte con le modalita'
          stabilite   dalle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi.
             Per   le   gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al  comma
          precedente il bilancio consuntivo o il  rendiconto  annuale
          e'   soggetto  al  controllo  della  competente  ragioneria
          centrale e della Corte dei conti.
             Per  i  comitati,  le  commissioni e gli altri organi in
          seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento   autonomo,   che,   in   base   a  particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati  nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente.
             La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno necessari.
             Per  la  gestione  delle somme dovute a norma di legge a
          personale  delle  Amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio  o  fuori  dei  luoghi di ordinario svolgimento del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
             I  rendiconti  o  i  bilanci di cui al presente articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali.
             Il  Ministero  del  tesoro  ha  facolta' di disporre gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione".