IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  l'ordinanza  n.  1106/FPC/ZA  del  28 luglio 1987 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 con la  quale,  tra
gli  altri,  la  comunita'  montana di Bormio e' stata autorizzata ad
assumere  personale  con  contratti  di  diritto  privato   a   tempo
determinato  per  le  straordinarie  esigenze connesse con gli eventi
alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;
  Viste  le  note  n.  425/20.2 Gab. e 425/ bis Gab. del 7 e 25 marzo
1988 con  le  quali  il  prefetto  di  Sondrio  ha  rappresentato  la
necessita'  che  le  disposizioni  sopracitate siano prorogate per un
periodo di otto mesi a beneficio della comunita' montana di Bormio;
  Ravvisata la opportunita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  L'autorizzazione  alle  assunzioni  di  personale  con contratti di
diritto  privato  a  tempo  determinato  concessa  in  favore   della
comunita'  montana  di  Bormio con la ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28
luglio 1987 e' prorogata per un periodo di otto mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI