IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista l'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 con la quale, tra gli altri, la comunita' montana di Bormio e' stata autorizzata ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio; Viste le note n. 425/20.2 Gab. e 425/ bis Gab. del 7 e 25 marzo 1988 con le quali il prefetto di Sondrio ha rappresentato la necessita' che le disposizioni sopracitate siano prorogate per un periodo di otto mesi a beneficio della comunita' montana di Bormio; Ravvisata la opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Articolo unico L'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato concessa in favore della comunita' montana di Bormio con la ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 e' prorogata per un periodo di otto mesi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI