IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale - Divisione
VI  -  Prot.  n.  6/PS/55870/INPS/45  del 23 ottobre 1985 che esprime
parere favorevole  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  presso  l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
commisurati ad una retribuzione convenzionale stabilita da ultimo  il
30  novembre  1982  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri ed
il Ministro del tesoro;
  Considerato  che,  nei  casi  in  cui  non  e' possibile assicurare
localmente gli impiegati a  contratto  assunti  presso  gli  istituti
italiani di cultura e le scuole statali all'estero ai sensi dell'art.
27 della legge n. 604/1982, occorre provvedere alla  regolarizzazione
della posizione assicurativa del personale anzidetto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   autorizzato   il   versamento   all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale dei contributi per le assicurazioni  previdenziali
obbligatorie  vigenti  in  Italia  a favore del personale a contratto
sopraindicato.
  Il   versamento   di   detta  contribuzione  viene  effettuato  con
decorrenza dalla data di  registrazione  alla  Corte  dei  conti  del
decreto di approvazione del contratto o, successivamente a tale data,
dalla effettiva assunzione in servizio.