IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale - Divisione VI - Prot. n. 6/PS/55870/INPS/45 del 23 ottobre 1985 che esprime parere favorevole al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, commisurati ad una retribuzione convenzionale stabilita da ultimo il 30 novembre 1982 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro; Considerato che, nei casi in cui non e' possibile assicurare localmente gli impiegati a contratto assunti presso gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 604/1982, occorre provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del personale anzidetto; Decreta: Art. 1. E' autorizzato il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi per le assicurazioni previdenziali obbligatorie vigenti in Italia a favore del personale a contratto sopraindicato. Il versamento di detta contribuzione viene effettuato con decorrenza dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto o, successivamente a tale data, dalla effettiva assunzione in servizio.