IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visti gli articoli 4, 5, 13 a 16 e 19, ultimo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307; Visti gli articoli 1 primo comma, 2 a 10, 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955; Visto il parere del Ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; Ritenuto che occorre stabilire il modello a stampa della scheda da impiegarsi per la rilevazione dei dati concernenti gli atti di ultima volonta' soggetti alla iscrizione R.G.T. e che, per esigenze tecniche, tale scheda deve compilarsi a macchina; Ritenuta la necessita' di sperimentare per un congruo periodo il sistema informativo adottato e le apparecchiature all'uopo impiegate e considerata altresi' la opportunita' di acquisire al R.G.T. - in quantita' significativa e prima che il sistema stesso entri obbligatoriamente a regime verso l'utenza - i dati occorrenti alle certificazioni; Decreta: Art. 1. E' approvato l'accluso modello della scheda per l'iscrizione degli atti - contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307 e dagli articoli 3, 4 e 9 del relativo regolamento - nel Registro generale dei testamenti. La compilazione deve eseguirsi a macchina - con impiego di nastri dattilografici ad inchiostro nero fisso - senza correzioni, cancellature, abrasioni o aggiunte e riportando i dati rigorosamente entro i campi all'uopo destinati. Il modulo compilato dal pubblico ufficiale va trasmesso - in triplice esemplare e previo distacco dal foglio in cui inserito - all'archivio notarile che, nei termini prescritti e a mezzo plico assicurato, inoltra poi al R.G.T. l'esemplare a quest'ultimo destinato. Il conservatore dell'archivio notarile provvede analogamente per l'inoltro al R.G.T. del modulo da lui compilato. Le "Avvertenze" allegate sub B fanno parte integrante del presente decreto.
Note alle premesse: - Il D P.R. 30 giugno 1972, n. 748, disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato. - La legge 25 maggio 1981, n. 307, contiene le norme di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972 e relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti. - Il D P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, approva il regolamento di esecuzione della legge n. 307/1981. - I DD PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 642, e 30 dicembre 1982, n. 955, concernono la disciplina della imposta di bollo. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' il seguente: "Art. 4. - Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti: 1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) testamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile". "Art. 13. - Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge. L'autorita' consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma. L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge. Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562". - Il testo degli articoli 3, 4 e 9 del regolamento approvato con D P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, e' il seguente: "Art. 3. - Il notaio che riceve il deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere all'archivio notarile, entro dieci giorni dalla data del verbale, la scheda di cui al precedente art. 2". "Art. 4. - Il notaio al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullita' di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere, entro dieci giorni dalla notifica, al competente archivio notarile, ai sensi del precedente art. 2, una scheda sulla quale sono indicate la data della sentenza e l'autorita' che l'ha emessa. Allo stesso obbligo sono tenuti gli esercenti temporanei le funzioni notarili, nonche' le autorita' consolari. Il conservatore dell'archivio notarile al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullita' di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti e conservati nell'archivio notarile, deve trasmettere, entro tre giorni dalla notifica, al suddetto registro i dati di cui al primo comma". "Art. 9. - Il conservatore dell'archivio notarile che riceve uno degli atti di cui all'art. 13, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, ovvero riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere al registro stesso, entro i tre giorni feriali successivi, con le modalita' di cui al precedente art. 7, i dati di cui all'art. 2. Il conservatore dell'archivio notarile che riceve in deposito gli atti di un notaio cessato o trasferito deve, entro dieci giorni dalla data del verbale di verificazione, trasmettere al registro generale dei testamenti i dati relativi alle schede che il notaio non aveva ancora trasmesso. Il conservatore dell'archivio notarile deve comunicare al registro generale dei testamenti, entro i tre giorni feriali successivi alla chiusura del verbale di deposito, l'avvenuta consegna all'archivio degli atti dei notai cessati o trasferiti. Di tale consegna deve essere effettuata annotazione integrativa nel registro generale dei testamenti, di modo che nel certificato di cui al successivo art. 13 risulti l'archivio presso cui l'atto iscritto trovasi depositato. Per la trasmissione al registro generale dei testamenti dei dati previsti nel primo comma, il conservatore dell'archivio notarile deve compilare una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2: in essa, in luogo del cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale, e' indicato l'archivio notarile in cui e' stato ricevuto l'atto".