IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  delibera n. 64 del 22 aprile 1986 del consiglio comunale
di Pozzuoli  concernente  la  costituzione  di  apposita  commissione
comunale   per  l'assegnazione  dei  locali  ad  uso  commerciale  ed
artigianale in Monteruscello;
  Visto il decreto n. 507/BRA/Gab del 31 gennaio 1987 con il quale il
prefetto di Napoli previo scioglimento della commissione nominata dal
comune   di   Pozzuoli,  designava  quale  commissario  ad  acta  per
l'assegnazione dei predetti locali, il  vice  prefetto  dott.  Arturo
Caccia Perugini atteso l'infruttuoso decorso del termine fissato alla
commissione comunale sopra citata per l'assegnazione  dei  locali  in
questione;
  Considerato che, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva
da parte del  nominato  commissario  ad  acta,  residuano  ancora  da
assegnare   ottantuno   locali   a   fronte  dei  duecentodiciassette
realizzati;
  Ritenuta la opportunita' di definire al piu' presto la assegnazione
dei medesimi, la cui apertura si palesa indispensabile per assicurare
i  servizi  commerciali  necessari ed utili tenuto conto dell'elevato
numero di abitanti ormai insediato in Monteruscello;
  Ritenuto  opportuno, per il raggiungimento delle predette finalita'
con la dovuta  tempestivita',  delegare  al  prefetto  di  Napoli  le
funzioni  sopra enunciate, facultandolo alla nomina di un commissario
ad acta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  l'assegnazione  dei  locali  ad uso commerciale ed artigianale
ancora  disponibili  in  Monteruscello,  il  prefetto  di  Napoli  e'
autorizzato  a  nominare  un  commissario ad acta, che provveda anche
all'esame ed alla definizione degli eventuali conseguenti ricorsi.
  Il  commissario ad acta, di cui al precedente comma potra' altresi'
dichiarare la decadenza nei confronti degli assegnatari i  quali  non
abbiano,  entro  un  termine  da  determinare,  attivato  i  relativi
esercizi commerciali o artigianali.