IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la delibera n. 64 del 22 aprile 1986 del consiglio comunale di Pozzuoli concernente la costituzione di apposita commissione comunale per l'assegnazione dei locali ad uso commerciale ed artigianale in Monteruscello; Visto il decreto n. 507/BRA/Gab del 31 gennaio 1987 con il quale il prefetto di Napoli previo scioglimento della commissione nominata dal comune di Pozzuoli, designava quale commissario ad acta per l'assegnazione dei predetti locali, il vice prefetto dott. Arturo Caccia Perugini atteso l'infruttuoso decorso del termine fissato alla commissione comunale sopra citata per l'assegnazione dei locali in questione; Considerato che, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del nominato commissario ad acta, residuano ancora da assegnare ottantuno locali a fronte dei duecentodiciassette realizzati; Ritenuta la opportunita' di definire al piu' presto la assegnazione dei medesimi, la cui apertura si palesa indispensabile per assicurare i servizi commerciali necessari ed utili tenuto conto dell'elevato numero di abitanti ormai insediato in Monteruscello; Ritenuto opportuno, per il raggiungimento delle predette finalita' con la dovuta tempestivita', delegare al prefetto di Napoli le funzioni sopra enunciate, facultandolo alla nomina di un commissario ad acta; Dispone: Art. 1. Per l'assegnazione dei locali ad uso commerciale ed artigianale ancora disponibili in Monteruscello, il prefetto di Napoli e' autorizzato a nominare un commissario ad acta, che provveda anche all'esame ed alla definizione degli eventuali conseguenti ricorsi. Il commissario ad acta, di cui al precedente comma potra' altresi' dichiarare la decadenza nei confronti degli assegnatari i quali non abbiano, entro un termine da determinare, attivato i relativi esercizi commerciali o artigianali.