QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE
              PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

                              GRUPPO A

A/1.  - Abitazioni di tipo signorile.

A/2.  - Abitazioni di tipo civile.

A/3.  - Abitazioni di tipo economico.

A/4.  - Abitazioni di tipo popolare.

A/5.  - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

A/6.  - Abitazioni di tipo rurale.

A/7.  - Abitazioni in villini.

A/8.  - Abitazioni in ville.

A/9.  - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

A/10. - Uffici e studi privati.

A/11. - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

                              GRUPPO B


B/1. - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari e caserme.

B/2. - Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati
per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di
lucro e non rientrano pertanto nell'art. 10 della legge).

B/3. - Prigioni e riformatori.

B/4. - Uffici pubblici.

B/5. - Scuole, laboratori scientifici.

B/6. - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non
hanno sede in edifici della categoria A/9.

B/7. - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei
culti.

B/8. - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

                              GRUPPO C
C/1. - Negozi e botteghe.

C/2. - Magazzini e locali di deposito.

C/3. - Laboratori per arti e mestieri.

C/4. - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli
costruiti o adattati per tali speciali scopi e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non
rientrano nell'art. 10 della legge).

C/5. - Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli
costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non
hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10
della legge).

C/6. - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le
caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).

C/7. - Tettoie chiuse od aperte.

                         AVVERTENZA
Le  tariffe delle categorie del gruppo A sono riferite al vano utile,
quelle del gruppo B al metro cubo e quelle  del  gruppo  C  al  metro
quadrato (articoli 45 e 52 del regolamento citato).


                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  l'art.  64  del  regolamento  per  la  formazione del nuovo
catasto  edilizio  urbano, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  1› dicembre 1949, n. 1142, che prevede l'integrazione del
quadro  delle  categorie  e  classi  di  un  comune  quando sia stata
accertata  l'esistenza  di  unita'  immobiliari  aventi  destinazione
ordinaria   o  caratteristiche  influenti  sul  reddito  notevolmente
difformi  da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per
il comune medesimo;
   Considerato  che  la  circostanza  suddetta  si  e' verificata nei
comuni  di Acciano, Aielli, Avezzano (zona censuaria I e II), Barete,
Cagnano   Amiterno,   Campotosto,   Capitignano,   Castel   di  Ieri,
Castelvecchio Sudequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gagliano
Aterno,  Goriano  Sicoli, L'Aquila (zona censuaria I, II, III, IV, V,
VI,  VII,  VIII  e  IX), Luco dei Marsi, Lucoli, Massa D'Albe, Molina
Aterno,  Montereale,  Ovindoli,  Pizzoli,  Prezza,  Raiano,  Rocca di
Cambio,  Rocca  di  Mezzo,  Scoppito,  Secinaro, Tione degli Abruzzi,
Tornimparte, Trasacco e Vittorito della provincia de L'Aquila.
   Visto  che  per l'integrazione del quadro delle categorie e classi
dei comuni suddetti e per la determinazione delle tariffe delle nuove
classi   istituite   e'   stata  regolarmente  seguita  la  procedura
prescritta  dagli  articoli  30,  31  e 32 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650  e  dagli articoli 9 e
seguenti,  32  e seguenti del regolamento per la formazione del nuovo
catasto  edilizio  urbano  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142;

                               Dispone

la  pubblicazione,  ai  sensi  dell'art. 36 del regolamento suddetto,
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, ad integrazione
dei  dati  pubblicati  nel  supplemento  straordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n. 230 del 6 ottobre 1954, del prospetto contenente i dati
di  tariffa  del  nuovo  catasto  edilizio urbano per le nuove classi
istituite nei comuni sopra citati della provincia de L'Aquila.
    Roma, addi' 19 febbraio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA