QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA GRUPPO A A/1. - Abitazioni di tipo signorile. A/2. - Abitazioni di tipo civile. A/3. - Abitazioni di tipo economico. A/4. - Abitazioni di tipo popolare. A/5. - Abitazioni di tipo ultrapopolare. A/6. - Abitazioni di tipo rurale. A/7. - Abitazioni in villini. A/8. - Abitazioni in ville. A/9. - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. A/10. - Uffici e studi privati. A/11. - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. GRUPPO B B/1. - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme. B/2. - Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'art. 10 della legge). B/3. - Prigioni e riformatori. B/4. - Uffici pubblici. B/5. - Scuole, laboratori scientifici. B/6. - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9. B/7. - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti. B/8. - Magazzini sotterranei per depositi di derrate. GRUPPO C C/1. - Negozi e botteghe. C/2. - Magazzini e locali di deposito. C/3. - Laboratori per arti e mestieri. C/4. - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge). C/5. - Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge). C/6. - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge). C/7. - Tettoie chiuse od aperte. AVVERTENZA Le tariffe delle categorie del gruppo A sono riferite al vano utile, quelle del gruppo B al metro cubo e quelle del gruppo C al metro quadrato (articoli 45 e 52 del regolamento citato). IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 64 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, che prevede l'integrazione del quadro delle categorie e classi di un comune quando sia stata accertata l'esistenza di unita' immobiliari aventi destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per il comune medesimo; Considerato che la circostanza suddetta si e' verificata nei comuni di Acciano, Aielli, Avezzano (zona censuaria I e II), Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Castel di Ieri, Castelvecchio Sudequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila (zona censuaria I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX), Luco dei Marsi, Lucoli, Massa D'Albe, Molina Aterno, Montereale, Ovindoli, Pizzoli, Prezza, Raiano, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco e Vittorito della provincia de L'Aquila. Visto che per l'integrazione del quadro delle categorie e classi dei comuni suddetti e per la determinazione delle tariffe delle nuove classi istituite e' stata regolarmente seguita la procedura prescritta dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e dagli articoli 9 e seguenti, 32 e seguenti del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142; Dispone la pubblicazione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento suddetto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad integrazione dei dati pubblicati nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 6 ottobre 1954, del prospetto contenente i dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per le nuove classi istituite nei comuni sopra citati della provincia de L'Aquila. Roma, addi' 19 febbraio 1988 Il Ministro: GAVA