IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  l'art.  8,  comma  12,  della legge 22 dicembre 1986, n. 910
(legge finanziaria 1987), in base al quale continuavano ad applicarsi
nell'anno   1987,   in   materia   di  assunzioni  di  personale,  le
disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);
  Visto  l'art.  6,  comma  10,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 1986), che prescriveva il
divieto di assunzioni di personale  da  parte  delle  amministrazioni
dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal
successivo comma 17;
  Visto  il comma 18 dello stesso art. 6 che consentiva al Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
per  la  funzione  pubblica,  sentito  il  Consiglio dei Ministri, di
autorizzare,  con  separati  provvedimenti,  adottati  in   qualsiasi
momento  al  di  fuori  del  piano  annuale, assunzioni in deroga per
comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la nota prot. n. 1/39833/4.2.16/87 del 5 agosto 1987, con la
quale il Ministero della difesa ha chiesto di essere  autorizzato  al
trattenimento  in  servizio  dal  1›  luglio 1987 fino al 30 novembre
1987, del generale di brigata in ausiliaria Bellia  Edoardo,  per  le
esigenze della Difesa;
  Preso  atto  che  il  predetto  generale ha effettivamente prestato
servizio dal 1› luglio 1987 al 30 novembre 1987, per indifferibili ed
indispensabili esigenze del Ministero della difesa;
  Visto  l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3,
che consente che i trattenimenti  in  servizio  del  personale  delle
Forze armate possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato al trattenimento in
servizio, dal 1› luglio 1987 fino al 30 novembre 1987,  del  generale
di  brigata  aerea  in ausiliaria Bellia Edoardo, per le esigenze del
Ministero della difesa.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 24 febbraio 1988
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                GORIA
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                SANTUZ
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1988
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 336