IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; Visto l'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83 (643), relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, che modifica l'art. 9 del suddetto testo unico; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1986 con il quale la competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, dipendente dalla circoscrizione di Bari, e' stata elevata dal punto 3 al punto 2 della tabella C allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972; Ritenuta la necessita' di adeguare alle consolidate esigenze economiche locali l'attivita' della dogana di Trani; Considerato che, a tal fine, si rende necessario estendere la competenza per materia della suindicata dogana alle seguenti operazioni relative a merci di pertinenza di aziende con sede e/o stabilimento al di fuori della sua competenza territoriale: esportazioni di prodotti ortofrutticoli, esportazioni di calzature, indumenti, confezioni in genere e loro parti; esportazioni di marmi; Decreta: Articolo unico La competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, di cui alla nota 2) riportata in calce alla tabella C) allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, stabilita con decreto ministeriale 25 giugno 1986, viene estesa anche alle seguenti operazioni relative a merci di pertinenza di aziende con sede e/o stabilimento al di fuori della sua competenza territoriale: esportazioni di prodotti ortofrutticoli; esportazioni di calzature, indumenti, confezioni in genere e loro parti; esportazioni di marmi. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 marzo 1988 Il Ministro: GAVA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 18 dicembre 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 27 dicembre 1972) concerne: "Delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali. Dogane principali e dogane secondarie. Categorie delle dogane. Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana. Competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria". La tabella C, oltre a recare l'elenco delle dogane principali e di quelle secondarie a ciascuna di esse aggregate e le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, indica la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria. Nelle note alla predetta tabella i punti 2 e 3 prevedono, rispettivamente: "(2) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni: a) operazioni di imbarco su navi di ogni specie di generi per provvista di bordo nonche' di imbarco di oggetti per dotazione di bordo senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati; b) operazioni di spedizione in cabotaggio e di reingresso; c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da e per l'estero; d) operazioni relative al traffico internazionale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma); e) operazioni di ogni specie relative a merci di pertinenza delle aziende industriali e commerciali con deposito o stabilimento insediato nell'ambito del territorio di competenza della dogana; f) spedizione in cauzione in esenzione da vista verso altre dogane di merci in arrivo dall'estero; g) scarico di bollette di cauzione e documenti equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci dal territorio doganale. (3) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni: a) operazioni di imbarco su navi di ogni specie di generi per provvista di bordo nonche' di imbarco di oggetti per dotazioni di bordo senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati; b) operazioni di spedizione in cabotaggio e di reingresso; c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da e per l'estero; d) operazioni relative al traffico internazionale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma); e) operazioni di ogni specie relative a merci di pertinenza delle aziende industriali e commerciali con deposito o stabilimento insediato nell'ambito del territorio di competenza della dogana, con esclusione di quelle riguardanti merci che formano oggetto della politica agricola comune e di quelle che comportano restituzioni o abbuoni di diritti o di imposte, salvo quanto previsto dalla lettera a); f) spedizione in cauzione in esenzione da visita verso altre dogane di merci in arrivo dall'estero; g) scarico di bollette di cauzione e documenti equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci dal territorio doganale". - Il testo dell'art 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, come modificato dall'art. 1, punto 1, della legge n. 254/1985 e' il seguente: "Art. 9 (Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane). - Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7. Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale. I controlli e le formalita' di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministero delle finanze, tra piu' uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali. La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della sezione stessa". - Il D.M. 25 giugno 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986. Note al dispositivo: - Il testo dei punti 2 e 3 della tabella C allegata al D.M. 18 dicembre 1972 e' riportato nelle note alle premesse. - Per il D.M. 25 giugno 1986 si veda nelle note alle premesse.