IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972  e  successive
modificazioni che ha  stabilito  la  delimitazione  della  competenza
territoriale   delle  circoscrizioni  doganali  e  dei  compartimenti
doganali, le dogane principali e le dogane secondarie,  la  categoria
delle  dogane,  le  sezioni  doganali, i posti doganali ed i posti di
osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per
materia delle dogane di seconda e terza categoria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43,  recante  approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale;
  Visto  l'art.  1,  punto  1),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 maggio 1985, n.  254,  concernente  l'attuazione  della
direttiva  CEE  n. 83 (643), relativa alle agevolazioni dei controlli
fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di  merci  fra
Stati  membri  previsto  dall'art.  1 della legge 29 ottobre 1984, n.
734, che modifica l'art. 9 del suddetto testo unico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  giugno  1986  con il quale la
competenza per materia della dogana  di  terza  categoria  di  Trani,
dipendente dalla circoscrizione di Bari, e' stata elevata dal punto 3
al punto 2 della  tabella  C  allegata  al  decreto  ministeriale  18
dicembre 1972;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  alle  consolidate  esigenze
economiche locali l'attivita' della dogana di Trani;
  Considerato  che,  a  tal  fine,  si  rende necessario estendere la
competenza  per  materia  della  suindicata  dogana   alle   seguenti
operazioni  relative  a  merci  di pertinenza di aziende con sede e/o
stabilimento  al  di  fuori  della   sua   competenza   territoriale:
esportazioni  di  prodotti ortofrutticoli, esportazioni di calzature,
indumenti, confezioni in genere e loro parti; esportazioni di marmi;
                               Decreta:
                            Articolo unico
 La  competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani,
di cui alla nota 2) riportata in calce alla tabella  C)  allegata  al
decreto   ministeriale   18  dicembre  1972,  stabilita  con  decreto
ministeriale  25  giugno  1986,  viene  estesa  anche  alle  seguenti
operazioni  relative  a  merci  di pertinenza di aziende con sede e/o
stabilimento al di fuori della sua competenza territoriale:
   esportazioni di prodotti ortofrutticoli;
   esportazioni  di calzature, indumenti, confezioni in genere e loro
parti;
   esportazioni di marmi.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 24 marzo 1988
                                                    Il Ministro: GAVA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  18 dicembre 1972 (pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333  del  27  dicembre
          1972)    concerne:     "Delimitazione    della   competenza
          territoriale   delle   circoscrizioni   doganali   e    dei
          compartimenti   doganali.   Dogane   principali   e  dogane
          secondarie. Categorie delle dogane. Sezioni doganali, posti
          doganali  e  posti  di  osservazione dipendenti da ciascuna
          dogana. Competenza per materia delle dogane di seconda e di
          terza  categoria".  La  tabella  C, oltre a recare l'elenco
          delle dogane principali e di quelle secondarie  a  ciascuna
          di esse aggregate e le sezioni doganali, i posti doganali e
          i posti di  osservazione  dipendenti  da  ciascuna  dogana,
          indica  la competenza per materia delle dogane di seconda e
          di terza categoria. Nelle  note  alla  predetta  tabella  i
          punti 2 e 3 prevedono, rispettivamente:
             "(2) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni:
               a)  operazioni  di  imbarco  su navi di ogni specie di
          generi per provvista di bordo nonche' di imbarco di oggetti
          per  dotazione  di  bordo senza intervento di cantieri o di
          altri assuntori specializzati;
               b)   operazioni  di  spedizione  in  cabotaggio  e  di
          reingresso;
               c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da
          e per l'estero;
               d)  operazioni  relative al traffico internazionale di
          cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma);
               e)  operazioni  di  ogni  specie  relative  a merci di
          pertinenza delle  aziende  industriali  e  commerciali  con
          deposito   o   stabilimento   insediato   nell'ambito   del
          territorio di competenza della dogana;
               f)  spedizione in cauzione in esenzione da vista verso
          altre dogane di merci in arrivo dall'estero;
               g)   scarico  di  bollette  di  cauzione  e  documenti
          equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci
          dal territorio doganale.
             (3) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni:
               a)  operazioni  di  imbarco  su navi di ogni specie di
          generi per provvista di bordo nonche' di imbarco di oggetti
          per  dotazioni  di  bordo senza intervento di cantieri o di
          altri assuntori specializzati;
               b)   operazioni  di  spedizione  in  cabotaggio  e  di
          reingresso;
               c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da
          e per l'estero;
               d)  operazioni  relative al traffico internazionale di
          cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma);
               e)  operazioni  di  ogni  specie  relative  a merci di
          pertinenza delle  aziende  industriali  e  commerciali  con
          deposito   o   stabilimento   insediato   nell'ambito   del
          territorio di competenza della dogana,  con  esclusione  di
          quelle riguardanti merci che formano oggetto della politica
          agricola comune e di quelle che comportano  restituzioni  o
          abbuoni  di  diritti  o  di  imposte, salvo quanto previsto
          dalla lettera a);
               f) spedizione in cauzione in esenzione da visita verso
          altre dogane di merci in arrivo dall'estero;
               g)   scarico  di  bollette  di  cauzione  e  documenti
          equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci
          dal territorio doganale".
             - Il testo dell'art 9 del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale, come modificato  dall'art.
          1, punto 1, della legge n. 254/1985 e' il seguente:
             "Art.  9  (Istituzione,  soppressione  e  determinazione
          delle  competenze  delle  dogane).  -  Il  Ministro   delle
          finanze,  con  propri  decreti, stabilisce: i compartimenti
          doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane  principali
          e  le  dogane  secondarie  a ciascuna di esse aggregate, le
          sezioni  doganali,  i  posti  doganali  ed   i   posti   di
          osservazione;   la   categoria  di  ciascuna  dogana  e  la
          competenza  per  materia  di  quelle  di  seconda  e  terza
          categoria;  i  punti della linea doganale da attraversare e
          le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed  il
          competente  ufficio  doganale  per l'entrata e per l'uscita
          delle merci; il periodo di funzionamento delle  sezioni  di
          cui al penultimo comma dell'art. 7.
             Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e
          dei posti di osservazione sono  stabilite,  nei  limiti  di
          competenza  della  dogana  dalla  quale dipendono, dal capo
          della circoscrizione doganale.
            I controlli e le formalita' di frontiera relativi a merci
          e veicoli  viaggianti  sotto  determinati  regimi  doganali
          ovvero  aventi determinate destinazioni geografiche possono
          essere   ripartiti    selettivamente,    secondo    criteri
          prestabiliti  con  decreti del Ministero delle finanze, tra
          piu' uffici doganali di frontiera operanti  nella  medesima
          area  di  confluenza  delle  correnti  di  traffico o nella
          stessa zona portuale, al fine di assicurare lo  scorrimento
          dei traffici internazionali.
             La  istituzione  di  una  sezione doganale, quando viene
          richiesta da un  ente  od  impresa  nel  proprio  esclusivo
          interesse,   e'   subordinata   all'impegno  da  parte  del
          richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a
          sede  dell'ufficio  nonche' di assumere a proprio carico le
          spese di impianto e di esercizio dei servizi  necessari  ad
          assicurare l'agibilita' della sezione stessa".
             -  Il  D.M.  25  giugno  1986  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del  4  agosto
          1986.
          Note al dispositivo:
            -  Il  testo  dei punti 2 e 3 della tabella C allegata al
          D.M.  18  dicembre  1972  e'  riportato  nelle  note   alle
          premesse.
             -  Per  il  D.M.  25 giugno 1986 si veda nelle note alle
          premesse.