IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Vista  la  legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione
alla circolazione stradale nelle piccole isole,  che  attribuisce  al
Ministero  dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo
e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e
la  locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta'
di vietare nei mesi di intenso movimento turistico,  che  autoveicoli
appartenenti  a  persone  non  facenti parte della popolzione stabile
siano fatte affluire nelle isole stesse;
  Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data
28 dicembre 1987, n. 954;
  Vista  la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola
di Procida (Napoli) n. 0240 del 25 gennaio 1988;
  Vista  la  nota della prefettura di Napoli in data 4 febbraio 1988,
n. 013292;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  15  maggio  1988  al  30  agosto  1988  e'  vietato l'afflusso
sull'isola di  Procida  (Napoli)  degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.