IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare nei mesi di intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolzione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse; Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 28 dicembre 1987, n. 954; Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli) n. 0240 del 25 gennaio 1988; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 4 febbraio 1988, n. 013292; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 15 maggio 1988 al 30 agosto 1988 e' vietato l'afflusso sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.