IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente dell'unita' sanitaria
locale n. 30 di Siena, in data 11 marzo 1983, intesa ad  ottenere  il
rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attivita'
di prelievo e trapianto di cornea da  cadavere  a  scopo  terapeutico
presso  la  clinica  oculistica  dell'Universita'  di  Siena sita nel
presidio  ospedaliero  "Nuovo  policlinico  Le  Scotte"   dell'unita'
sanitaria locale n. 30 di Siena;
  Vista  la  relazione favorevole sugli accertamenti tecnici eseguiti
dall'Istituto superiore di sanita' in data 1› ottobre 1986;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 novembre 1987;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi e
trapianti di parti di cadavere a scopo terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  gennaio  1982  relativo  alla
autorizzazione  del  prelievo  di  cornea,  ai  fini   di   trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  clinica  oculistica  dell'Universita' degli studi di Siena sita
nel presidio ospedaliero "Nuovo policlinico Le Scotte"  della  U.S.L.
n. 30 di Siena e' autorizzata alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.