IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria locale n. 30 di Siena, in data 11 marzo 1983, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'Universita' di Siena sita nel presidio ospedaliero "Nuovo policlinico Le Scotte" dell'unita' sanitaria locale n. 30 di Siena; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanita' in data 1 ottobre 1986; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 26 novembre 1987; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi e trapianti di parti di cadavere a scopo terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. La clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Siena sita nel presidio ospedaliero "Nuovo policlinico Le Scotte" della U.S.L. n. 30 di Siena e' autorizzata alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.