AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... ))
 
                               Art. 1.
  1.   Al   decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.  65,  sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni.
  2.  All'articolo  1, comma 1, la lettera b) (a) e' sostituita dalla
seguente:
   " b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle
attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse  discipline
sportive   aventi  carattere  di  programmaticita'  e  competitivita'
organizzata secondo criteri di ufficialita';".
  3.  I commi 4 e 5 dell'articolo 1 (a) sono sostituiti dai seguenti:
  "4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli
enti pubblici di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  con
esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome
di Trento e Bolzano,  sono  realizzati  secondo  programmi  approvati
entro  il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo
e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di  criteri
e  parametri  che  tengano  conto  delle  necessita'  di riequilibrio
territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive.
A  tale  fine,  criteri  e  parametri  sono definiti dal Ministro del
turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e  del
Comitato  di  coordinamento  per la programmazione dell'impiantistica
sportiva, trasmessi al Parlamento per  l'espressione  del  parere  da
parte  delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del
Ministro  medesimo.  Le  domande  dei  soggetti  interessati   devono
indicare  le  opere  da  realizzare, la localizzazione e la tipologia
degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e  devono
essere  corredate  da  una  mappa  relativa  alle  strutture sportive
esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla  elaborazione
del  piano  di  riparto  tra  le  regioni  dei fondi stanziati per la
realizzazione degli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera  b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro
del turismo e dello spettacolo e  composta  dal  ragioniere  generale
dello  Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito
sportivo  o  da  loro  delegati.  Il  piano  cosi'  predisposto viene
sottoposto, per il  parere,  al  Comitato  di  coordinamento  per  la
programmazione dell'impiantistica sportiva.
  5.  I  programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione
tecnica indicata nel comma  4,  integrata  dall'assessore  competente
della  regione  cui  si riferisce il singolo programma. L'insieme dei
programmi cosi' definiti costituisce il piano nazionale del settore".
  4. Il comma 1 dell'articolo 2 (a) e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui
ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:
   a)  ai  comuni  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) (a) , fino a 400 miliardi;
   b)  ai  comuni  e  loro  consorzi,  alle  comunita' montane e alle
province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
b),  sulla  base  dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1,
comma 5 (a) , e dei programmi predisposti dalle province autonome  di
Trento e Bolzano;
   c)  ai  comuni  e  loro  consorzi,  alle  comunita' montane e alle
province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
c)  (a)  , sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano".
  5.  All'articolo  2,  comma  1-  ter (a) , i primi tre periodi sono
sostituiti dai seguenti:
  "1-  ter.  L'Istituto  per  il  credito  sportivo  e' autorizzato a
concedere  mutui  decennali,  assistiti   dal   contributo   statale,
regionale  o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti
di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 (b) , per la  realizzazione
di  impianti destinati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere b) e c) (a) . Per la concessione del contributo relativo alla
realizzazione  di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 (a) .
Detto   contributo  e'  fissato  nella  misura  del  5,50  per  cento
sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile  con  il  programma
approvato,   da   corrispondere   in  10  rate  annuali  direttamente
all'istituto mutuante".
  6.  Dopo  il  comma  1-  ter  dell'articolo  2  (a)  e' inserito il
seguente:
  "1-quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1- ter,
per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c),  sono
ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento  per  la
programmazione  dell'impiantistica  sportiva.   All'atto  del riparto
deve prevedersi una quota riservata alle  societa'  sportive  che  ne
facciano  richiesta  al  Ministero del turismo e dello spettacolo per
esigenze  di  impianti  connessi  ad  attivita'  agonistiche  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b)  (a)  ,  nonche' la quota da
assegnare  alle  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano   nella
percentuale  loro  spettante. A valere sulle medesime somme una quota
pari al 2 per cento annuo  e'  riservata  a  copertura  di  eventuali
inadempienze   da   parte   dei   soggetti  privati  beneficiari  del
contributo".
 
             (a)  Il  testo  degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 2/1987,
          come modificati dal decreto qui pubblicato, e' riportato in
          appendice.
             (b)  La  legge n. 50/1983 reca modifiche ed integrazioni
          alla  legge  24  dicembre  1957,   n.   1295,   riguardante
          l'Istituto  per il credito sportivo. I soggetti beneficiari
          dei  mutui  decennali,  secondo   quanto   previsto   dalla
          sopracitata legge, sono i seguenti:
              federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
              societa'  ed associazioni sportive, aventi personalita'
          giuridica e riconosciute dal CONI;
              enti   di   promozione  sportiva,  aventi  personalita'
          giuridica e riconosciuti dal CONI;
              societa' ed associazioni sportive affiliate ai predetti
          enti di  promozione  sportiva,  costituite  senza  fine  di
          lucro, aventi personalita' giuridica;
              ogni  altro  ente  morale  che persegua, in conformita'
          della normativa che lo concerne e sia pure  indirettamente,
          finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro.
 
                              APPENDICE
 
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1 (come modificato dall'art. 1 del
          decreto qui pubblicato)  e  dell'art.  2  (come  modificato
          dagli  articoli  1 e 5 del decreto qui pubblicato) del D.L.
          n. 2/1987 e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1. Il presente decreto definisce soggetti,
          procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione
          di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica
          sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al
          riattamento,  alla  ristrutturazione,  al completamento, al
          miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e
          servizio  e  all'adeguamento  alle  norme  di  sicurezza di
          impianti sportivi, ivi comprese  le  attrezzature  fisse  e
          l'acquisizione delle relative aree, destinati:
               a)  a  ospitare,  secondo  l'indicazione del CONI, gli
          incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
(( b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze      ))
(( delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse ))
(( discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e      ))
(( competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita' )) ; ))
               c)  a  promuovere  l'esercizio dell'attivita' sportiva
          mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
             2.  Alla  realizzazione degli interventi di cui al comma
          1, lettere  b  )  e  c),  si  applica  la  riserva  di  cui
          all'articolo   107   del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             3.  Gli  interventi  di cui al comma 1, lettera a), sono
          realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione
          tecnica   del  CONI,  dal  Ministro  del  turismo  e  dello
          spettacolo entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Esso e' presentato  al  Parlamento  per  l'espressione  del
          parere da parte delle competenti commissioni entro quindici
          giorni dall'assegnazione ed e' quindi adottato con  decreto
          del Ministro del turismo e dello spettacolo.
(( 4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera    ))
(( degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ))
(( con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle         ))
(( province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo  ))
(( programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto ))
(( del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono   ))
(( formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto   ))
(( delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con        ))
(( riferimento alle diverse discipline sportive. A tal fine,       ))
(( criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e    ))
(( dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del      ))
(( Comitato di coordinamento per la programmazione                 ))
(( dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per        ))
(( l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti  ))
(( e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande ))
(( dei soggetti interessati devono indicare le opere da            ))
(( realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi,  ))
(( i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere       ))
(( corredate da una mappa relativa alle strutture sportive         ))
(( esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla         ))
(( elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi      ))
(( stanziati per la realizzazione degli interventi di cui          ))
(( all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione   ))
(( tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo  ))
(( e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore   ))
(( generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del    ))
(( CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o   ))
(( da loro delegati. Il piano cosi' predisposto viene sottoposto,  ))
(( per il parere, al Comitato di coordinamento per la              ))
(( programmazione dell'impiantistica sportiva.                     ))
(( 5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla           ))
(( commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata             ))
(( dall'assessore competente della regione cui si riferisce il     ))
(( singolo programma. L'insieme dei programmi cosi' definiti       ))
(( costituisce il piano nazionale di settore. ))
             6.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 10 miliardi, 30
          miliardi e 30 miliardi, rispettivamente  negli  anni  1987,
          1988  e  1989,  per  la  concessione di contributi in conto
          capitale ai comuni in cui si realizzano interventi  di  cui
          al  comma  1,  lettera a), con il limite massimo di lire 10
          miliardi per ciascun intervento,  per  l'adeguamento  delle
          infrastrutture    connesse    e   strettamente   funzionali
          all'intervento programmato. I contributi sono concessi  con
          decreto  del  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,
          d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici".
(( "Art. 2. - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a     ))
(( concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai       ))
(( seguenti soggetti:                                              ))
(( a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui       ))
(( all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;       ))
(( b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle     ))
(( province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,     ))
(( lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi       ))
(( dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle     ))
(( province autonome di Trento e Bolzano;                          ))
(( c) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle     ))
(( province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,     ))
(( lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni  ))
(( e dalle province autonome di Trento e Bolzano".                 ))
              1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno
          di lire 90 miliardi e  di  ulteriori  lire  45  miliardi  a
          decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.
(( 1-ter. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a     ))
(( concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale,   ))
(( regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai    ))
(( soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la     ))
(( realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui      ))
(( all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione   ))
(( del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti))
(( dall'articolo 1, comma 1,lettera (b), si applicano le norme di ))
(( cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato))
(( nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo       ))
(( riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da        ))
(( corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto     ))
(( mutuante.                                                      ))
 
          E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno
          degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto
          contributo, da iscrivere nello stato di previsione della
          spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La
          costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono
          essere affidati in concessione dal comune a societa'
          sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo
          3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito
          dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se
          l'opera viene realizzata su terreno di proprieta' del
          comune, questo e' autorizzato ad intervenire nell'atto di
          stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca
          sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a
          costituire a favore del mutuatario diritto di superficie
          sul quale quest'ultimo potra' iscrivere ipoteca a garanzia
          del mutuo.
(( 1-quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma      ))
(( 1-ter, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1,      ))
(( lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del       ))
(( Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del ))
(( Comitato di coordinamento per la programmazione                 ))
(( dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve          ))
(( prevedersi una quota riservata alle societa' sportive che ne    ))
(( facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo  ))
(( per esigenze di impianti connessi ad attivita' agonistiche di   ))
(( cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' la quota da    ))
(( assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella      ))
(( percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una   ))
(( quota pari al 2 per cento annuo e' riservata a copertura di     ))
(( eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati            ))
(( beneficiari del contributo.                                     ))
(( 2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui            ))
(( all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' concesso, in favore dei ))
(( soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, ))
(( n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima   ))
(( del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalita', lo  ))
(( stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di     ))
(( previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per     ))
(( l'anno 1987 e' erogato per un importo di lire 214 milioni e di  ))
(( lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle  ))
(( province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire   ))
(( 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti            ))
(( beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di      ))
(( coordinamento per la programmazione dell'impiantistica          ))
(( sportiva.                                                       ))
             2-bis.  I  mutui gia' contratti dai comuni nel corso del
          1986  con  l'Istituto  per  il  credito  sportivo,  per  le
          finalita'  indicate  nell'articolo  1, comma 1, lettera a),
          sono assistiti, con  le  modalita'  previste  dal  presente
          articolo  e  comunque nel rispetto del limite di intervento
          previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo  statale
          pari all'intera rata di ammortamento.
             6.  Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani
          complessi ed articolati che  prevedono  la  costruzione  di
          grandi  strutture  sportive, connessi servizi tecnologici e
          sistemi  infrastrutturali,   l'ente   interessato   procede
          direttamente  o tramite concessionaria alla predisposizione
          di un progetto  unitario  da  inoltrare  al  Ministero  del
          turismo   e   dello   spettacolo  per  l'accesso  al  Fondo
          investimenti e occupazione (FIO)".
             Si  ritiene  utile riportare la dichiarazione conclusiva
          che il Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  Franco
          Carraro  ha  reso  nella  seduta pubblica del Senato del 16
          marzo 1988 in merito al secondo capoverso del comma 1-  ter
          dell'articolo soprariportato:
             "Allo  scopo  di  chiarire  la  portata  delle modifiche
          apportate al  testo  del  decreto-legge  dalla  Camera  dei
          deputati,   fa   presente   che   l'espressione:   'per  la
          concessione del contributo relativo alla  realizzazione  di
          impianti  previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si
          applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  1',
          e'   stata   introdotta  nell'intento  di  escludere  dalla
          procedura prevista dai commi 4 e 5 gli impianti di cui alla
          lettera  c) di competenza regionale (mentre la lettera b) e
          la procedura richiamata sopra, ai commi 4 e 5, riguarda gli
          impianti di competenza statale).
             L'altro ramo del Parlamento ha poi ridotto la misura del
          contributo al  5,50  per  cento  sull'ammontare  del  mutuo
          (cioe'  del  solo  capitale), rendendo quindi la norma piu'
          chiara e meglio applicabile.  Si rende pero' necessario  un
          ulteriore chiarimento; l'espressione:  'da corrispondere in
          10 rate annuali', va letta infatti nel senso che si  tratta
          di rate 'uguali e costanti'. In termini matematici, su ogni
          miliardo vengono corrisposti annualmente 55 milioni in rate
          uguali e costanti".
             La  legge  n.  1295/1957,  richiamata  nel  comma 1- ter
          dell'articolo soprariportato, concerne la  costituzione  di
          un  Istituto  per  il  credito  sportivo  con sede in Roma.
          L'art. 3 cosi' recita:
             "Art.  3.  - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a
          medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici
          locali  e  di  altri  enti pubblici che, in base a progetti
          approvati secondo le norme vigenti in  materia  sentito  il
          parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare,
          attrezzare e migliorare  impianti  sportivi,  ivi  compresa
          l'acquisizione  delle  relative  aree,  nonche'  acquistare
          immobili da destinare ad attivita' sportive.
             Il  credito  viene esercitato altresi', nella forma, con
          le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma,
          a favore di:
              federazioni   sportive   nazionali   riconosciute   dal
          C.O.N.I.;
              societa'  ed associazioni sportive, aventi personalita'
          giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.;
              enti   di   promozione  sportiva,  aventi  personalita'
          giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.;
              societa' ed associazioni sportive affiliate ai predetti
          enti di  promozione  sportiva,  costituite  senza  fine  di
          lucro,  aventi  personalita' giuridica, nonche' a favore di
          ogni altro ente morale che persegua, in  conformita'  della
          normativa  che  lo  concerne  e  sia  pure  indirettamente,
          finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro.
             I  mutui  saranno garantiti con delegazioni di pagamento
          rilasciate ai sensi di legge.
             L'Istituto    potra'    concedere    mutui   anche   con
          l'acquisizione di ogni altra garanzia  reale,  mobiliare  e
          immobiliare,  personale  e  fidejussoria da stabilirsi caso
          per  caso  dal  consiglio  di  amministrazione,  ovvero  di
          garanzie   sia  dirette  sia  sussidiarie  sotto  forme  di
          fidejussione previste da leggi regionali od offerte da ente
          locale   o   pubblico,   purche'  gli  impegni  trovino  la
          necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio
          ai sensi delle norme sulla contabilita' pubblica.
             Nella  concessione dei mutui di cui al secondo comma del
          presente articolo, sara' data la preferenza alle  richieste
          assistite  da contributi in annualita' o in conto interessi
          concessi  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  da  altri  enti
          pubblici.
             Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la
          diligente manutenzione delle opere  finanziate  o  che  non
          mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo,
          l'Istituto puo' revocare a suo  insindacabile  giudizio  il
          mutuo concesso.
             Gli  onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti
          relativi ai mutui di cui al presente articolo sono  ridotti
          della meta'".