AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. 2. All'articolo 1, comma 1, la lettera b) (a) e' sostituita dalla seguente: " b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita';". 3. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 (a) sono sostituiti dai seguenti: "4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano cosi' predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. 5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi cosi' definiti costituisce il piano nazionale del settore". 4. Il comma 1 dell'articolo 2 (a) e' sostituito dal seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti: a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (a) , fino a 400 miliardi; b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5 (a) , e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano; c) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) (a) , sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano". 5. All'articolo 2, comma 1- ter (a) , i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "1- ter. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 (b) , per la realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) (a) . Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 (a) . Detto contributo e' fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante". 6. Dopo il comma 1- ter dell'articolo 2 (a) e' inserito il seguente: "1-quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1- ter, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle societa' sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attivita' agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (a) , nonche' la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo e' riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo".
(a) Il testo degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 2/1987, come modificati dal decreto qui pubblicato, e' riportato in appendice. (b) La legge n. 50/1983 reca modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo. I soggetti beneficiari dei mutui decennali, secondo quanto previsto dalla sopracitata legge, sono i seguenti: federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal CONI; societa' ed associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica; ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo dell'art. 1 (come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato) e dell'art. 2 (come modificato dagli articoli 1 e 5 del decreto qui pubblicato) del D.L. n. 2/1987 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati: a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990; (( b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze )) (( delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse )) (( discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e )) (( competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita' )) ; )) c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b ) e c), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro quindici giorni dall'assegnazione ed e' quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. (( 4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera )) (( degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), )) (( con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle )) (( province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo )) (( programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto )) (( del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono )) (( formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto )) (( delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con )) (( riferimento alle diverse discipline sportive. A tal fine, )) (( criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e )) (( dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del )) (( Comitato di coordinamento per la programmazione )) (( dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per )) (( l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti )) (( e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande )) (( dei soggetti interessati devono indicare le opere da )) (( realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, )) (( i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere )) (( corredate da una mappa relativa alle strutture sportive )) (( esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla )) (( elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi )) (( stanziati per la realizzazione degli interventi di cui )) (( all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione )) (( tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo )) (( e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore )) (( generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del )) (( CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o )) (( da loro delegati. Il piano cosi' predisposto viene sottoposto, )) (( per il parere, al Comitato di coordinamento per la )) (( programmazione dell'impiantistica sportiva. )) (( 5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla )) (( commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata )) (( dall'assessore competente della regione cui si riferisce il )) (( singolo programma. L'insieme dei programmi cosi' definiti )) (( costituisce il piano nazionale di settore. )) 6. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici". (( "Art. 2. - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a )) (( concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai )) (( seguenti soggetti: )) (( a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui )) (( all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi; )) (( b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle )) (( province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, )) (( lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi )) (( dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle )) (( province autonome di Trento e Bolzano; )) (( c) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle )) (( province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, )) (( lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni )) (( e dalle province autonome di Trento e Bolzano". )) 1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989. (( 1-ter. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a )) (( concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, )) (( regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai )) (( soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la )) (( realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui )) (( all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione )) (( del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti)) (( dall'articolo 1, comma 1,lettera (b), si applicano le norme di )) (( cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato)) (( nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo )) (( riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da )) (( corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto )) (( mutuante. )) E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a societa' sportive o ad associazioni sportive indicate nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprieta' del comune, questo e' autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. (( 1-quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma )) (( 1-ter, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, )) (( lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del )) (( Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del )) (( Comitato di coordinamento per la programmazione )) (( dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve )) (( prevedersi una quota riservata alle societa' sportive che ne )) (( facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo )) (( per esigenze di impianti connessi ad attivita' agonistiche di )) (( cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' la quota da )) (( assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella )) (( percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una )) (( quota pari al 2 per cento annuo e' riservata a copertura di )) (( eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati )) (( beneficiari del contributo. )) (( 2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui )) (( all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' concesso, in favore dei )) (( soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, )) (( n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima )) (( del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalita', lo )) (( stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di )) (( previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per )) (( l'anno 1987 e' erogato per un importo di lire 214 milioni e di )) (( lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle )) (( province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire )) (( 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti )) (( beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di )) (( coordinamento per la programmazione dell'impiantistica )) (( sportiva. )) 2-bis. I mutui gia' contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono assistiti, con le modalita' previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di intervento previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento. 6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO)". Si ritiene utile riportare la dichiarazione conclusiva che il Ministro del turismo e dello spettacolo Franco Carraro ha reso nella seduta pubblica del Senato del 16 marzo 1988 in merito al secondo capoverso del comma 1- ter dell'articolo soprariportato: "Allo scopo di chiarire la portata delle modifiche apportate al testo del decreto-legge dalla Camera dei deputati, fa presente che l'espressione: 'per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1', e' stata introdotta nell'intento di escludere dalla procedura prevista dai commi 4 e 5 gli impianti di cui alla lettera c) di competenza regionale (mentre la lettera b) e la procedura richiamata sopra, ai commi 4 e 5, riguarda gli impianti di competenza statale). L'altro ramo del Parlamento ha poi ridotto la misura del contributo al 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo (cioe' del solo capitale), rendendo quindi la norma piu' chiara e meglio applicabile. Si rende pero' necessario un ulteriore chiarimento; l'espressione: 'da corrispondere in 10 rate annuali', va letta infatti nel senso che si tratta di rate 'uguali e costanti'. In termini matematici, su ogni miliardo vengono corrisposti annualmente 55 milioni in rate uguali e costanti". La legge n. 1295/1957, richiamata nel comma 1- ter dell'articolo soprariportato, concerne la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma. L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive. Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di: federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.; societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.; enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.; societa' ed associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica, nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro. I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge. L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidejussoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fidejussione previste da leggi regionali od offerte da ente locale o pubblico, purche' gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilita' pubblica. Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sara' data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualita' o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto puo' revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso. Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'".