IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
   Visto  il  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
   Visti  i  commi  4  e  5  dell'art.  1 della detta legge 65 (testo
coordinato)  con  cui sono state stabilite norme, procedure e termini
per  l'approvazione dei programmi di impianti sportivi previsti dalle
lettere b ) e c) dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto-legge;
   Visto  il  decreto  ministeriale  22 maggio 1987 con il quale sono
stati  adottati  i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 4,
della legge sopra richiamata;
   Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1987 di nomina del comitato
tecnico  previsto  dall'art. 1, comma 5, della legge 6 marzo 1987, n.
65, cui veniva demandata la elaborazione dei predetti programmi;
   Viste  le  domande  presentate dai diversi soggetti indicati dalla
legge 6 marzo 1987, n. 65;
   Visto  il  programma elaborato dal predetto comitato tecnico nella
seduta del 25 novembre 1987;
   Vista la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale
ha  ritenuto  la  illegittimita'  costituzionale della detta legge n.
65/1987  nella  parte  in cui non rispettava le competenze attribuite
alle  regioni  in  materia  di  impiantistica  di  base dell'art. 56,
lettera  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano dallo
statuto  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di attuazione, con
riferimento  per  le  dette  province  autonome anche alle competenze
relative alla realizzazione di impianti destinati all'agonismo;
   Visto  il  decreto-legge  2  febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono
state  adottate norme per l'adeguamento al dispositivo dalla predetta
sentenza n. 517/1987;
   Visto  l'art.  1,  comma 1, della legge n. 65/1987 come sostituito
dall'art.  1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale
vengono  individuate le direttrici di intervento per la realizzazione
di impianti destinati:
    a  soddisfare  con  strutture  polifunzionali  le  esigenze delle
attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse
discipline   sportive   aventi   carattere   di   programmaticita'  e
competitivita' organizzate secondo criteri di ufficialita'
('lettera b');
    a  promuovere  l'esercizio  dell'attivita'  sportiva  mediante la
realizzazione di strutture polifunzionali
('lettera c');
   Constatato che con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste
nuove  norme  sostanziali  e  procedurali  per  la  realizzazione dei
programmi  di  impiantistica  sportiva previsti dall'art. 1, comma 1,
lettere b ) e c), della legge 6 marzo 1987, n. 65;
   Visti  gli  articoli  1, comma 3, e 3 della detta legge n. 92/1988
sulla istituzione e composizione del comitato di coordinamento per la
programmazione dell'impiantistica sportiva;
   Vista  in  particolare  la  disposizione  transitoria dell'art. 6,
comma  2, ultimo periodo, il quale prevede che il programma elaborato
antecedentemente  alla  data  del  24  dicembre 1987 e' approvato con
decreto  del  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo sentito il
comitato di coordinamento sopra citato per gli interventi di cui alla
lettera  b)  e  previo  parere conforme del comitato medesimo per gli
interventi di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 6
marzo 1987, n. 65;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988
costitutivo del comitato predetto;
   Sentito,  nelle sedute dell'11 e del 17 marzo 1988, tale comitato,
che  ha  accordato  avviso  favorevole sugli interventi relativi alla
detta  lettera  b) ed ha emesso il parere "conforme" su quelli di cui
alla lettera c);
   Considerata la riserva in favore delle province autonome di Trento
e  Bolzano per gli interventi di cui alle richiamate lettere b ) e c)
secondo  le  modalita' previste dall'art. 6, commi 1 e 2, e dall'art.
1, della legge n. 92 del 1988;
  Considerato  che  il  rispetto  della  riserva normativa del 40% in
favore  delle  aree  del  Mezzogiorno  si  e' ottenuto, in carenza di
domande  intese  a  soddisfare  esigenze  impiantistiche  riferite  a
campionati  nazionali, con compensazione nell'ambito del programma di
cui alla lettera ' c';
                              Decreta:
                               Art. 1.
Approvazione programma lettera 'b'. - Mutui Cassa depositi e prestiti
  1.  E'  approvato  il  programma allegato al presente decreto e che
forma parte integrante di esso (allegato 1), relativo agli interventi
intesi   all'apprestamento   degli   impianti  sportivi  destinati  a
soddisfare  le  esigenze  dei  campionati  delle  diverse  discipline
sportive  con strutture polifunzionali ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera  b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, e dell'art. 6, comma 2,
della legge 21 marzo 1988, n. 92.