IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;
  Visto  il  decreto  5  novembre  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 1987, concernente  proroga  della  scadenza
delle  rate  delle  operazioni  di  credito agrario di esercizio e di
miglioramento ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, a  seguito
del  freddo  intenso  e gelate notturne verificatesi nel periodo 4-20
marzo 1987 nella regione Campania  limitatamente  alla  provincia  di
Salerno;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n.
1130 del  16  luglio  1987,  pubblicato  per  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  17 settembre 1987 e il successivo decreto n. 1543 del
26 settembre 1987, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale del
13  ottobre  1987,  con i quali e' stata dichiarata la eccezionalita'
dell'evento descritto nel precedente comma,  rispettivamente  per  il
territorio  dei  comuni di Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella,
Capaccio, Padula, Sassano Teggiano, Sala  Consilina,  Atena  Lucania,
Polla,  S.  Anselmo,  S.  Pietro  al  Tanagro  e  San  Rufo  e per il
territorio dei comuni di Salerno, Pontecagnano, Faiano, Montecorvino,
Pugliano, Battipaglia, Eboli, Giungano, Agropoli, Castelnuovo Cilento
e Casalvelino;
  Considerato  che  la  giunta  regionale  della regione Campania con
deliberazioni del 14 luglio 1987, n. 3888 e n.  3891  ha  chiesto  il
beneficio  della  proroga  di  cui  al  citato  art. 8 della legge n.
198/85, a favore delle  aziende  agricole  ricadenti  nei  comuni  di
Giffoni  Valle Piana, Montecorvino Rovella e Capaccio in provincia di
Salerno, legittimate a tale beneficio, giusta lettera  della  regione
Campania  n.  2664 del 20 febbraio 1988 e che tuttavia la indicazione
dei detti comuni e' omessa nel citato decreto interministeriale del 5
novembre 1987;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Fermo    restando    quant'altro    disposto    con    il   decreto
interministeriale 5 novembre 1987 citato in premessa, in  particolare
per  quanto  riguarda  le  rate  delle  operazioni di credito agrario
ammissibile a proroga, ai comuni ivi elencati, in premessa e all'art.
1,  sono  aggiunti  i  seguenti:  Giffoni  Valle  Piana, Montecorvino
Rovella e Capaccio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 marzo 1988
                                               Il Ministro
                                    dell'agricoltura e delle foreste
                                                PANDOLFI
Il Ministro del tesoro
       AMATO