IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto-legge  25  gennaio  1982,  n. 16, recante misure
urgenti in materia di prestazioni integrative  erogate  dal  Servizio
sanitario  nazionale,  convertito  in  legge,  con modificazioni, con
legge 25 marzo 1982, n. 98;
 Visto,  in  particolare,  il  terzultimo  alinea  della  lettera  a)
dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato  in  forza  del  quale  il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS  e  l'INAIL,  le  disposizioni  necessarie   per   il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione delle  prestazioni  idrotermali  e  di  quelle  economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Sentiti  l'INPS  e  l'INAIL  che  hanno  espresso  il  loro  parere
rispettivamente con lettera n. 40/cbt 2540 del 5 febbraio 1988  e  n.
3.3.3/M del 9 febbraio 1988;
  Visto  il  proprio  decreto in data 26 maggio 1987, con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 11  novembre  1983,
n. 638;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa  volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo   e
terzultimo  alinea  della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25
gennaio 1982, n. 16, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali,  di  competenza  delle
unita'  sanitarie  locali,  con  oneri  a  carico del Fondo sanitario
nazionale,  e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a   quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle competenti gestioni previdenziali,  si  applicano,  per  l'anno
1988, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.