IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98; Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti; Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il loro parere rispettivamente con lettera n. 40/cbt 2540 del 5 febbraio 1988 e n. 3.3.3/M del 9 febbraio 1988; Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1987, con il quale e' stata disciplinata la materia relativamente a tale anno; Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638; Decreta: Art. 1. Ai fini del coordinamento delle attivita' sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unita' sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1988, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.