IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
disciplinante l'imposta di bollo;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  24  settembre  1987,  n. 391,
concernente, tra l'altro, modificazioni di  talune  tasse  e  imposte
indirette  sugli affari - convertito con modificazioni nella legge 21
novembre 1987, n. 477 - con cui le misure dell'imposta  di  bollo  in
qualsiasi  modo  dovuta,  stabilite nella tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni,  in  L.  700  e  in  L.  3.000,  sono  state  elevate,
rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000;
  Considerato  che in esecuzione della legge n. 477 occorre istituire
nuovi  tagli  di  carta  bollata  per  gli  atti   civili,   per   le
dichiarazioni  di  deposito  in  titoli  e in numerario, per gli atti
giudiziari e per i certificati del casellario giudiziale;
 Visto  il  decreto  ministeriale  1›  agosto  1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  297  del  29  dicembre  1953,  concernente  la
determinazione  della  forma, dei tagli e delle altre caratteristiche
della carta bollata filigranata;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1959, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1960,  recante  la  relazione
tecnica   del  nuovo  tipo  di  carta  bollata  per  certificati  del
casellario giudiziale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 351 del 28 dicembre 1979,  con  il  quale  sono
state  confermate  le  caratteristiche  tecniche  del foglio di carta
bollata da L. 700 per atti giudiziari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  giugno 1982, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  1›  luglio  1982,  concernente  la
determinazione  delle  caratteristiche  tecniche  del foglio di carta
bollata da L. 3.000 per atti civili;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  marzo  1985,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  72  del  15  marzo  1985,   concernente   la
posizionatura  dell'impronta  del  bollo sulla carta bollata per atti
civili,  per  atti  giudiziari  e  per  certificati  del   casellario
giudiziale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  istituiti nuovi tagli di carta bollata nel valore di L. 5.000
per gli atti civili e per le dichiarazioni di deposito in titoli e in
numerario  e  nel  valore di L. 3.000 per gli atti giudiziari e per i
certificati del casellario giudiziale.