IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinante l'imposta di bollo; Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente, tra l'altro, modificazioni di talune tasse e imposte indirette sugli affari - convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1987, n. 477 - con cui le misure dell'imposta di bollo in qualsiasi modo dovuta, stabilite nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in L. 700 e in L. 3.000, sono state elevate, rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000; Considerato che in esecuzione della legge n. 477 occorre istituire nuovi tagli di carta bollata per gli atti civili, per le dichiarazioni di deposito in titoli e in numerario, per gli atti giudiziari e per i certificati del casellario giudiziale; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata filigranata; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1960, recante la relazione tecnica del nuovo tipo di carta bollata per certificati del casellario giudiziale; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 28 dicembre 1979, con il quale sono state confermate le caratteristiche tecniche del foglio di carta bollata da L. 700 per atti giudiziari; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 luglio 1982, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche del foglio di carta bollata da L. 3.000 per atti civili; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1985, concernente la posizionatura dell'impronta del bollo sulla carta bollata per atti civili, per atti giudiziari e per certificati del casellario giudiziale; Decreta: Art. 1. Sono istituiti nuovi tagli di carta bollata nel valore di L. 5.000 per gli atti civili e per le dichiarazioni di deposito in titoli e in numerario e nel valore di L. 3.000 per gli atti giudiziari e per i certificati del casellario giudiziale.