IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le precedenti ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987 e n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987; Tenuto conto delle ricorrenti difficolta' interpretative evidenziate da enti pubblici e da organizzazioni di categoria in merito alle disposizioni relative alla sospensione dei termini connessi al versamento dei contributi di presidenza, assistenza ed assicurazioni sociali di cui all'art. 2 della predetta ordinanza n. 1316/FPC difficolta' che hanno originato comportamenti difformi nei datori di lavoro interessati circa la trattenuta della quota dei contributi in parola a carico dei dipendenti o il versamento delle quote medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visto l'assegno del Consiglio dei ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina; Ravvisata quindi l'opportunita' di integrare le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 sopra citata; Dispone: Articolo unico L'art. 2 della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse e' integrata come segue: "Ove siano state trattenute le quote contributive a carico dei prestatori di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento delle medesime entro i termini previsti dalla vigente normativa. Le somme relative alle quote contributive eventualmente trattenute e non versate nel periodo anteriore alla presente ordinanza devono essere versate in una unica soluzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. I predetti versamenti saranno considerati eseguiti nei termini di legge a tutti gli effetti. Nel caso di disposizioni successive recanti la fiscalizzazione degli oneri di cui alla presente ordinanza le somme eventualmente versate a qualsiasi titolo verranno computate quali acconti e recuperate a fronte delle future obbligazioni". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 aprile 1988 Il Ministro: LATTANZIO