IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  precedenti  ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987 e n.
1316/FPC  del 28 dicembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 1987;
  Tenuto    conto   delle   ricorrenti   difficolta'   interpretative
evidenziate da enti pubblici e  da  organizzazioni  di  categoria  in
merito  alle  disposizioni  relative  alla  sospensione  dei  termini
connessi al versamento dei contributi di  presidenza,  assistenza  ed
assicurazioni  sociali  di cui all'art. 2 della predetta ordinanza n.
1316/FPC difficolta' che hanno originato comportamenti  difformi  nei
datori  di  lavoro  interessati  circa  la trattenuta della quota dei
contributi in parola a carico dei dipendenti o  il  versamento  delle
quote medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  Visto  l'assegno  del  Consiglio dei ministri espresso nella seduta
del 20 luglio  1987  rispetto  al  quale  il  presente  provvedimento
esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;
  Ravvisata quindi l'opportunita' di integrare le disposizioni di cui
all'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC  del  28  dicembre  1987  sopra
citata;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  L'art.  2  della  ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata
nelle premesse e' integrata come segue:
  "Ove  siano  state  trattenute  le  quote contributive a carico dei
prestatori  di  lavoro,  il  datore  di  lavoro  deve  provvedere  al
versamento  delle  medesime  entro  i  termini previsti dalla vigente
normativa.
  Le  somme relative alle quote contributive eventualmente trattenute
e non versate nel periodo anteriore alla  presente  ordinanza  devono
essere  versate  in  una unica soluzione entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
  I  predetti  versamenti saranno considerati eseguiti nei termini di
legge a tutti gli effetti.
  Nel  caso  di  disposizioni  successive  recanti la fiscalizzazione
degli oneri di cui alla presente  ordinanza  le  somme  eventualmente
versate  a  qualsiasi  titolo  verranno  computate  quali  acconti  e
recuperate a fronte delle future obbligazioni".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 aprile 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO