IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
 Vista  l'ordinanza  n.  942/FPC/ZA in data 31 marzo 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1987,  e  l'ordinanza  n.
960/FPC/ZA   in  data  14  aprile  1987,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1987 che assegnano complessivamente  L.
71.314.000.000  alla  regione  Lombardia  per  interventi  diretti ad
eliminare situazioni di rischio connesse alle  condizioni  del  suolo
nell'area   dell'Oltrepo'   Pavese,   ai   sensi   dell'art.   1  del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  l'ordinanza n. 1244/FPC in data 11 novembre 1987, pubblicata
nel bollettino regionale, con la quale  si  decurtavano  parte  delle
somme  disposte  in  favore della regione Lombardia per interventi di
difesa del suolo;
  Considerato  che il fondo disposto con legge 27 marzo 1987, n. 120,
e' stato rifinanziato dalla legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  un
importo di lire 150 miliardi;
  Ravvisata la necessita' di reintegrare le citate somme onde portare
a termine i programmi messi in essere  dalla  regione  Lombardia  per
l'eliminazione  delle situazioni di rischio idrogeologico di cui alle
citate ordinanze numeri 942/FPC e 960/FPC;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  E'  assegnata  alla regione Lombardia la somma di L. 36.500.000.000
per  le  esigenze  connesse  agli  interventi  diretti  ad  eliminare
situazioni  di  rischio  connesse alle condizioni del suolo nell'area
dell'Oltrepo' Pavese.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI