IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470; Considerato che l'art. 5 della predetta legge n. 470 attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la determinazione dei criteri, modalita' e priorita' per l'erogazione delle provvidenze destinate alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 e prevede lo stanziamento per le anzidette finalizzazioni, da ripartire tra i comuni interessati; Ravvisata la opportunita' di intervenire, in via di coordinamento al fine di proporre, nell'ambito delle disponibilita' e compatibilita' globali, alla stregua dei criteri e delle modalita' individuate da ciascuna regione e provincia autonoma competente, una ripartizione degli stanziamenti disposti dal comma quinto dell'art. 5 della piu' volte citata legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la nota n. 533/PPIR del 14 marzo 1988 con la quale la regione Lombardia comunica di avere deliberato di concedere alle imprese danneggiate una prima anticipazione nelle more del perfezionamento delle procedure preordinate alla erogazione dei contributi in argomento, onde assicurare, con il tempestivo afflusso di finanziamento, il mantenimento dei livelli occupazionali e la ripresa economica delle zone colpite, e rappresenta la necessita' di ottenere, agli anzidetti fini, un primo adeguato finanziamento pari a lire cento miliardi; Ravvisata la opportunita' di accogliere parzialmente la predetta richiesta; Dispone: Art. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile comunica al Ministero del tesoro, in relazione alle esigenze rappresentate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, la proposta di ripartizione tra i comuni interessati dello stanziamento assentito dall'art. 5, comma quinto, della legge sopra citata.