IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Considerato  che  l'art.  5 della predetta legge n. 470 attribuisce
alle regioni ed  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  la
determinazione  dei  criteri,  modalita' e priorita' per l'erogazione
delle provvidenze destinate alle  imprese  danneggiate  dagli  eventi
alluvionali  dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 e prevede lo
stanziamento per le anzidette  finalizzazioni,  da  ripartire  tra  i
comuni interessati;
  Ravvisata  la  opportunita' di intervenire, in via di coordinamento
al   fine   di   proporre,   nell'ambito   delle   disponibilita'   e
compatibilita'  globali,  alla  stregua dei criteri e delle modalita'
individuate da ciascuna regione e provincia autonoma competente,  una
ripartizione degli stanziamenti disposti dal comma quinto dell'art. 5
della piu' volte citata legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista la nota n. 533/PPIR del 14 marzo 1988 con la quale la regione
Lombardia comunica di avere  deliberato  di  concedere  alle  imprese
danneggiate  una  prima  anticipazione nelle more del perfezionamento
delle  procedure  preordinate  alla  erogazione  dei  contributi   in
argomento,   onde   assicurare,   con   il   tempestivo  afflusso  di
finanziamento, il mantenimento dei livelli occupazionali e la ripresa
economica   delle  zone  colpite,  e  rappresenta  la  necessita'  di
ottenere, agli anzidetti fini, un primo adeguato finanziamento pari a
lire cento miliardi;
  Ravvisata  la  opportunita'  di accogliere parzialmente la predetta
richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile comunica
al Ministero del tesoro, in  relazione  alle  esigenze  rappresentate
dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art.
1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 settembre 1987,  n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.
470, la proposta di  ripartizione  tra  i  comuni  interessati  dello
stanziamento  assentito  dall'art. 5, comma quinto, della legge sopra
citata.