Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli
interessati e la  relativa  documentazione  allegata,  presentata  ai
sensi  e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5
agosto  1982  e  9  dicembre  1983  ha  espresso  parere   favorevole
all'utilizzo della indicazione geografica "Salina".
   Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno
essere inviate dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  -  Direzione  generale  della  produzione  agricola -
Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   Si  precisa  che  la  zona di produzione delle uve, atte ad essere
trasformate nel vino in esame, e' quella proposta dagli interessati e
riguarda  l'intero  territorio  dell'Isola  di Salina che comprende i
comuni di: Santa Marina  Salina,  Malfa,  Leni,  tutti  ricadenti  in
provincia di Messina.
   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste comunica che ai
sensi  delle  disposizioni  delle  leggi  vigenti  in  materia   sono
pervenute  richieste  intese  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'uso
dell'indicazione   aggiuntiva   bianco   unitamente   all'indicazione
geografica "Salina".