AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  termine per la presentazione della domanda di concessione o
autorizzazione in sanatoria, di cui  all'articolo  35,  primo  comma,
della  legge  28 febbraio 1985, n. 47 (a), resta fissato al 30 giugno
1987, con la maggiorazione del 2 per  cento  della  somma  dovuta,  a
titolo  di  oblazione,  per  ciascun  mese  o frazione di mese dal 1›
aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per  cento  dal  1›  ottobre
1986 al 30 giugno 1987.
  2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (a), e' abrogato.
  3.  Il  termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52,
secondo comma, della legge  28  febbraio  1985,  n.  47  (a)  ,  gia'
prorogato  al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n.
656,  convertito  dalla  legge  24  dicembre   1985,   n.   780,   e'
ulteriormente prorogato al (( 30 giugno 1989 )). Fino a tale data non
si  applica  l'ammenda  elevata  a  L.  250.000  di  cui   al   regio
decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (b) .
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             (a)  Il  testo delle disposizioni della legge n. 47/1985
          qui richiamate e' riportato in appendice.
             (b)   Il  R.D.L.  n.  652/1939  riguarda  l'accertamento
          generale  dei  fabbricati  urbani,  la  rivalutazione   del
          relativo   reddito,  e  la  formazione  del  nuovo  catasto
          edilizio urbano.
          APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  primo  comma  dell'art.  35  della legge n. 47/1985,
          modificato dall'art. 8, comma 2, del D.L. 23  aprile  1985,
          n.  146,  convertito  nella  legge  21 giugno 1985, n. 298,
          recita: "La domanda di concessione o di  autorizzazione  in
          sanatoria  deve  essere  presentata  al  comune interessato
          entro il termine perentorio del 30 novembre 1985". (Per  il
          testo  dell'intero  art.  35 si veda in questa appendice il
          riferimento alla nota (a) all'art. 4).  Successivamente  il
          D.L.  20  novembre  1985, n. 656, convertito nella legge 24
          dicembre 1985, n.  780, ha fissato la data al 31 marzo 1986
          e,  con  maggiorazione,  al  30  settembre 1986. Il D.L. 30
          settembre 1986, n. 605, non  convertito,  ha  portato  tale
          data  al  31  dicembre  1986, il successivo D.L. 9 dicembre
          1986, n. 823, non convertito, ha confermato  tale  termine;
          il  D.L.  9  marzo  1987, n. 71, non convertito, ha portato
          tale data al 31 marzo 1987; il D.L. 8 maggio 1987, n.  178,
          non  convertito,  ha  portato  tale data al 30 giugno 1987.
          Tale ultima data e' stata confermata  dal  D.L.   9  luglio
          1987, n. 264, non convertito, dal D.L. 4 settembre 1987, n.
          367, non convertito, e dal D.L. 7 novembre  1987,  n.  458,
          non convertito.
             L'ultimo  periodo  del  primo  comma  dell'art. 40 della
          predetta legge n. 47/1985, come sostituito dall'art. 1  del
          D.L. n. 656/1985, cosi' recitava: "In ogni altra ipotesi di
          abusivismo, la presentazione della domanda dopo il  termine
          del  30  settembre  1986,  e comunque non oltre il 31 marzo
          1987, comporta il pagamento di una  somma  pari  al  doppio
          dell'oblazione".  (Per il testo dell'intero art. 40 si veda
          in questa appendice il riferimento alla nota  (a)  all'art.
          7).
             L'art.  52  della  medesima  legge  n.  47/1985, secondo
          comma, cosi' recita: "Le opere ultimate entro  la  data  di
          entrata  in vigore della presente legge che non siano state
          iscritte al catasto, ovvero le variazioni  non  registrate,
          devono  essere  denunciate,  ai sensi degli articoli 3 e 20
          del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.   652,   e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  entro  novanta
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  previa
          corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente".