AVVERTENZA:
Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre
1984, n. 839.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
Art. 1.
1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o
autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), resta fissato al 30 giugno
1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a
titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1
aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre
1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (a), e' abrogato.
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a) , gia'
prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n.
656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e'
ulteriormente prorogato al (( 30 giugno 1989 )). Fino a tale data non
si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni (b) .
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(a) Il testo delle disposizioni della legge n. 47/1985
qui richiamate e' riportato in appendice.
(b) Il R.D.L. n. 652/1939 riguarda l'accertamento
generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del
relativo reddito, e la formazione del nuovo catasto
edilizio urbano.
APPENDICE
Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
Il primo comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985,
modificato dall'art. 8, comma 2, del D.L. 23 aprile 1985,
n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298,
recita: "La domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria deve essere presentata al comune interessato
entro il termine perentorio del 30 novembre 1985". (Per il
testo dell'intero art. 35 si veda in questa appendice il
riferimento alla nota (a) all'art. 4). Successivamente il
D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24
dicembre 1985, n. 780, ha fissato la data al 31 marzo 1986
e, con maggiorazione, al 30 settembre 1986. Il D.L. 30
settembre 1986, n. 605, non convertito, ha portato tale
data al 31 dicembre 1986, il successivo D.L. 9 dicembre
1986, n. 823, non convertito, ha confermato tale termine;
il D.L. 9 marzo 1987, n. 71, non convertito, ha portato
tale data al 31 marzo 1987; il D.L. 8 maggio 1987, n. 178,
non convertito, ha portato tale data al 30 giugno 1987.
Tale ultima data e' stata confermata dal D.L. 9 luglio
1987, n. 264, non convertito, dal D.L. 4 settembre 1987, n.
367, non convertito, e dal D.L. 7 novembre 1987, n. 458,
non convertito.
L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 40 della
predetta legge n. 47/1985, come sostituito dall'art. 1 del
D.L. n. 656/1985, cosi' recitava: "In ogni altra ipotesi di
abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine
del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo
1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio
dell'oblazione". (Per il testo dell'intero art. 40 si veda
in questa appendice il riferimento alla nota (a) all'art.
7).
L'art. 52 della medesima legge n. 47/1985, secondo
comma, cosi' recita: "Le opere ultimate entro la data di
entrata in vigore della presente legge che non siano state
iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate,
devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni e integrazioni, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa
corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente".