IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Visti  gli  articoli  1  e  16  della legge 30 aprile 1962, n. 283,
concernente la disciplina igienica della produzione e  della  vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande;
  Vista la comunicazione pervenuta dalla regione Lazio sull'accertata
presenza di sostanze tossiche non ancora identificate in una  partita
di pompelmi in vendita;
  Ritenuto necessario ed urgente a salvaguardia della pubblica salute
vietare l'importazione, nonche'  la  vendita  e  la  somministrazione
nell'intero  territorio  nazionale dei pompelmi tal quali, o spremuti
disponendo l'immediato sequestro cautelare di  tutte  le  partite  di
pompelmi ovunque esistenti in commercio o in deposito, fino all'esito
degli accertamenti analitici in corso;
                               Ordina:
                            Articolo unico
  1.   Sono   cautelarmente   vietate,  fino  a  nuova  disposizione,
l'importazione nonche' la vendita e la somministrazione, in tutto  il
territorio nazionale, di pompelmi tal quali o spremuti.
  2.  Viene  disposto  l'immediato  sequestro  cautelare  di tutte le
partite di pompelmi ovunque esistenti in commercio o in deposito.
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano sono
incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 26 aprile 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN