IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visti gli articoli 1 e 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la comunicazione pervenuta dalla regione Lazio sull'accertata presenza di sostanze tossiche non ancora identificate in una partita di pompelmi in vendita; Ritenuto necessario ed urgente a salvaguardia della pubblica salute vietare l'importazione, nonche' la vendita e la somministrazione nell'intero territorio nazionale dei pompelmi tal quali, o spremuti disponendo l'immediato sequestro cautelare di tutte le partite di pompelmi ovunque esistenti in commercio o in deposito, fino all'esito degli accertamenti analitici in corso; Ordina: Articolo unico 1. Sono cautelarmente vietate, fino a nuova disposizione, l'importazione nonche' la vendita e la somministrazione, in tutto il territorio nazionale, di pompelmi tal quali o spremuti. 2. Viene disposto l'immediato sequestro cautelare di tutte le partite di pompelmi ovunque esistenti in commercio o in deposito. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 aprile 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN