IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 maggio 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,25% emessi con decreto ministeriale 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 20 aprile 1985; Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12,25%, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00969 del 26 aprile 1988; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1 maggio 1990 e 11% 1 maggio 1992 per un importo di lire 3.500 miliardi per i B.T P. scadenza 1 maggio 1990 e per un importo di lire 3.000 miliardi per i B.T P. scadenza 1 maggio 1992 da destinarsi per quanto occorra, al rinnnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,25% di scadenza 1 maggio 1988 e a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresi' facolta' di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonche' di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti. L'importo di lire 3.000 miliardi e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 maggio 1988 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, quelle di sottoscrizione avranno inizio il 2 maggio 1988 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese. In relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresi' facolta' di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonche' di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% per i B.T P 1 maggio 1990 e 11% per i B.T P. 1 maggio 1992, pagabile in due semestralita' posticipate al 1 novembre ed al 1 maggio di ogni anno. Il prezzo di emissione e' stabilito rispettivamente in L. 99 per i B.T P 1 maggio 1990 e lire 97,50 per i B.T.P. 1 maggio 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni. I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza 1 maggio 1988, hanno facolta' di chiedere il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1 maggio 1988 e con le modalita' indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.