IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  25-  bis  della  legge 2 luglio 1957, n. 474, con la
quale  e'  stato  convertito  in   legge,   con   modificazioni,   il
decreto-legge  5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la
prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;
  Visto  il  decreto ministeriale 13 agosto 1957 contenente norme per
la tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art.  3  del
citato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;
  Visto  il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per
l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di  cui
all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;
  Visto   il   decreto   ministeriale   1›  agosto  1980,  contenente
integrazioni e modifiche ai decreti ministeriali 20 giugno 1970 e  13
agosto 1957;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  disciplinare  il  rifornimento  dei
distributori automatici di G.P.L., effettuato con autobotti munite di
misuratore volumetrico, nel caso di consegne programmate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 1› agosto 1980
si applicano anche al trasporto  alla  rinfusa  di  piu'  partite  di
G.P.L.,   per  quantitativi  previamente  determinati,  destinate  al
rifornimento dei  distributori  automatici,  effettuato  con  normali
autobotti  munite  di  idoneo  misuratore  volumetrico  dotato  di un
apposito dispositivo impressore dei volumi erogati.