IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 25- bis della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali; Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1957 contenente norme per la tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 3 del citato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1980, contenente integrazioni e modifiche ai decreti ministeriali 20 giugno 1970 e 13 agosto 1957; Ritenuta l'opportunita' di disciplinare il rifornimento dei distributori automatici di G.P.L., effettuato con autobotti munite di misuratore volumetrico, nel caso di consegne programmate; Decreta: Art. 1. Le disposizioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1980 si applicano anche al trasporto alla rinfusa di piu' partite di G.P.L., per quantitativi previamente determinati, destinate al rifornimento dei distributori automatici, effettuato con normali autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico dotato di un apposito dispositivo impressore dei volumi erogati.