IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Viste le ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984, concernenti le disposizioni relative al ricovero alberghiero dei nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del bradisismo; Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 7 marzo 1988 con la quale la prefettura di Napoli comunica, tra l'altro, che attualmente usufruiscono del ricovero alberghiero nelle province di Napoli, Caserta e Latina complessivamente n. 171 nuclei familiari puteolani e che il termine di scadenza delle relative convenzioni viene a cadere il 30 aprile 1988; Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale la prefettura di Napoli esprime parere favorevole in merito ad un ulteriore rinnovo, fino al 30 giugno 1988, delle convenzioni alberghiere stipulate in forza delle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984 sopra citate, subordinatamente ad un rigoroso accertamento, da compiersi prima del rinnovo delle convenzioni alberghiere medesime, atteso il notevolissimo periodo intercorso, circa la spettanza del beneficio in argomento; Ravvisata pertanto la necessita', in base alle sopra esposte considerazioni, di subordinare il rinnovo fino al 30 giugno 1988 delle convenzioni stipulate dalle prefetture di Napoli, Caserta e Latina ad una attuale, rigorosa verifica, del possesso da parte dei fruitori, dei requisiti voluti per il godimento dell'assistenza in argomento; Dispone: Art. 1 Le prefetture di Napoli, Caserta e Latina sono autorizzate a rinnovare, fino al 30 giugno 1988, le convenzioni stipulate con gli esercizi alberghieri ai sensi delle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984, citate nelle premesse, esclusivamente a beneficio di quei nuclei familiari per i quali venga rilasciata dal sindaco di Pozzuoli sotto la propria responsabilita' penale, civile ed amministrativa, una dichiarazione circa l'avvenuta rigorosa positiva verifica delle condizioni necessarie per la fruizione, da parte degli interessati, dei benefici di cui alla presente ordinanza, del seguente tenore: "Il sottoscritto sindaco di Pozzuoli, espletati rigorosi accertamenti, dichiara sotto la propria personale responsabilita', che ab initio ed anche attualmente ricorrono le indispensabili condizioni per il godimento dell'assistenza alberghiera da parte dei nuclei puteolani di cui al presente elenco". Il medesimo sindaco di Pozzuoli comunica, altresi', alla prefettura ed ai titolari degli alberghi rispettivamente interessati i nominativi dei nuclei familiari non piu' in possesso dei requisiti necessari per la fruizione dell'assistenza alberghiera, al fine della immediata cessazione della medesima nei loro confronti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 aprile 1988 Il Ministro: LATTANZIO