IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 12 maggio 1984, concernente il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa e l'assistenza alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura a causa dell'evento bradisismico; Vista l'ordinanza n. 1332/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1988, con la quale sono state da ultimo differite al 30 aprile 1988, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra cennate; Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito ad una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1988, del contributo per autonoma sistemazione in favore dei sopra citati nuclei familiari previa introduzione di disposizioni volte a puntualizzare piu' incisivamente la responsabilita' degli amministratori comunali, anche di natura patrimoniale, per omissione o negligenza nell'accertamento del possesso, per i fruitori del beneficio in argomento, dei necessari requisiti ed altresi' in merito ad un ulteriore rinnovo fino al 30 giugno 1988 delle convenzioni alberghiere, subordinatamente ad un rigoroso accertamento, da compiersi prima del rinnovo delle medesime, circa la spettanza del beneficio in parola; Ravvisata pertanto la necessita' di disporre la proroga delle sopra citate disposizioni, tenuto conto delle predette proposte; Dispone: Art. 1. Il termine del 30 aprile 1988, di cui alla ordinanza n. 1332/FPC del 13 gennaio 1988 relativo al contributo per autonoma sistemazione alloggiativa in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. La fruizione del contributo medesimo e' subordinata ad una dichiarazione rilasciata dal sindaco di Napoli, sotto la propria responsabilita' penale, civile ed amministrativa circa la avvenuta, positiva verifica delle condizioni necessarie per la fruizione da parte degli interessati del contributo di che trattasi.