IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista l'ordinanza n. 196/FPC/ZA del 2 maggio 1984, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  12  maggio  1984,  concernente  il
contributo  per  autonoma  sistemazione  alloggiativa  e l'assistenza
alberghiera per i nuclei familiari sgomberati da Bagnoli, Fuorigrotta
e Pianura a causa dell'evento bradisismico;
  Vista l'ordinanza n. 1332/FPC del 13 gennaio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1988, con la quale sono state
da  ultimo  differite  al 30 aprile 1988, le disposizioni di cui alle
ordinanze sopra cennate;
  Vista  la  nota  n.  541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il
prefetto di  Napoli  esprime  parere  favorevole  in  merito  ad  una
ulteriore  proroga,  fino  al  30  giugno  1988,  del  contributo per
autonoma sistemazione in favore dei  sopra  citati  nuclei  familiari
previa  introduzione  di  disposizioni  volte  a  puntualizzare  piu'
incisivamente la responsabilita' degli amministratori comunali, anche
di  natura patrimoniale, per omissione o negligenza nell'accertamento
del  possesso,  per  i  fruitori  del  beneficio  in  argomento,  dei
necessari  requisiti  ed  altresi'  in merito ad un ulteriore rinnovo
fino   al   30   giugno   1988   delle    convenzioni    alberghiere,
subordinatamente  ad un rigoroso accertamento, da compiersi prima del
rinnovo delle medesime, circa la spettanza del beneficio in parola;
  Ravvisata pertanto la necessita' di disporre la proroga delle sopra
citate disposizioni, tenuto conto delle predette proposte;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  del  30 aprile 1988, di cui alla ordinanza n. 1332/FPC
del 13 gennaio 1988 relativo al contributo per autonoma  sistemazione
alloggiativa   in   favore  dei  nuclei  familiari  sgomberati  dalle
circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta  e  Pianura  e'  ulteriormente
prorogato al 30 giugno 1988.
  La   fruizione  del  contributo  medesimo  e'  subordinata  ad  una
dichiarazione rilasciata dal sindaco  di  Napoli,  sotto  la  propria
responsabilita'  penale,  civile ed amministrativa circa la avvenuta,
positiva verifica delle condizioni necessarie  per  la  fruizione  da
parte degli interessati del contributo di che trattasi.