IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Viste  le ordinanze n. 38/FPC del 19 ottobre 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, e n. 416/FPC/ZA del 15
novembre  1984  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 323 del 23
novembre 1984, concernenti  la  sospensione  del  rapporto  locatizio
delle abitazioni sgomberate a causa dell'evento bradisismico;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1328/FPC  del  13  gennaio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1988, con la
quale  e'  stata disposta, da ultimo, la proroga, fino al 31 dicembre
1987, del contributo in favore dei proprietari di abitazioni locate e
sgomberate nel comune di Pozzuoli;
  Visto  il  telegramma  n.  19214  del 29 marzo 1988 con il quale il
sindaco di  Pozzuoli  rappresenta,  tra  l'altro,  la  necessita'  di
prorogare il beneficio sopra citato, fino al 30 giugno 1988;
  Vista  la  nota  n.  541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale il
prefetto di Napoli esprime parere favorevole  circa  il  differimento
della  concessione  del  predetto  contributo fino al 30 giugno 1988,
esclusivamente a beneficio di quei proprietari per i quali sia ancora
operativa  la sospensione del rapporto locatizio in quanto i relativi
inquilini non risultino assegnatari  di  alloggio  in  Monteruscello,
previo  rigoroso accertamento della anzidetta condizione da compiersi
sotto la responsabilita' del sindaco di Pozzuoli;
  Ravvisata,   quindi,   l'opportunita'  di  accedere  alla  predetta
richiesta, tenendo conto dei criteri sopra enunciati;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  ulteriormente  differito  al  30  giugno 1988 il termine del 31
dicembre  1987  di  cui  alla  ordinanza  n.  1328/FPC  citata  nelle
premesse,  relativo  al contributo previsto in favore dei proprietari
di abitazioni ubicate  nel  comune  di  Pozzuoli  per  le  quali  sia
operativa la sospensione del rapporto locatizio.