Art. 1.
 
                Standards del personale ospedaliero
 
(( 1. Il Ministro della sanita', previo parere del Consiglio       ))
(( sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali       ))
(( maggiormente rappresentative, determina con proprio             ))
(( decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di       ))
(( entrata in vigore del presente decreto, gli )) standards (( di  ))
(( personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di        ))
(( ospedali.                                                       ))
 2. Gli (( standards )) si applicano alla ripartizione del Fondo
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (a).
                         ____________________
   (a)  Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978 e' riportato in
appendice.
 
 
AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
 
          APPENDICE
           Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   51   della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.   51    (Finanziamento   del   Servizio  sanitario
          nazionale) .  - Il Fondo sanitario nazionale  destinato  al
          finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale   e'
          annualmente determinato con la legge  di  approvazione  del
          bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare
          stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della
          parte  in  conto  capitale  da iscriversi, rispettivamente,
          negli stati di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro  e del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica.
             Le  somme stanziate a norma del precedente comma vengono
          ripartite con delibera del Comitato  interministeriale  per
          la  programmazione  economica  (CIPE) tra tutte le regioni,
          comprese  quelle  a  statuto  speciale,  su  proposta   del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale, tenuto conto  delle  indicazioni  contenute  nei
          piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici
          e standards distintamente definiti per la spesa corrente  e
          per  la  spesa  in  conto capitale. Tali indici e standards
          devono  tendere  a  garantire  i  livelli  di   prestazioni
          sanitarie  stabiliti  con  le  modalita'  di cui al secondo
          comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto  il  territorio
          nazionale,   eliminando   progressivamente   le  differenze
          strutturali e di prestazioni tra le regioni.
             Per  la  ripartizione  della  spesa in conto capitale si
          applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico  delle
          leggi  sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  giugno  1967,  n.  1523,   prorogato
          dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
             All'inizio  di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro
          ed  il  Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione
          economica,   ciascuno  per  la  parte  di  sua  competenza,
          trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
          del presente articolo.
             In  caso  di mancato o ritardato invio ai Ministri della
          sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei  dati  di
          cui  al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui
          al precedente comma  vengono  trasferite  alle  regioni  in
          misura  uguale  alle  corrispondenti  quote  dell'esercizio
          precedente.
             Le   regioni,   sulla  base  di  parametri  numerici  da
          determinarsi, sentiti i  comuni,  con  legge  regionale  ed
          intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
          provvedono a ripartire tra le unita'  sanitarie  locali  la
          quota  loro  assegnata  per  il  finanziamento  delle spese
          correnti, riservandone un'aliquota non superiore al  5  per
          cento  per  interventi  imprevisti.  Tali  parametri devono
          garantire  gradualmente  livelli  di  prestazioni  uniformi
          nell'intero  territorio  regionale.  Per  il  riparto della
          quota loro assegnata per il finanziamento  delle  spese  in
          conto  capitale,  le  regioni  provvedono  sulla base delle
          indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
             Con   provvedimento  regionale,  all'inizio  di  ciascun
          trimestre, e'  trasferita  alle  unita'  sanitarie  locali,
          tenedo  conto  dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la
          quota  ad  essi  spettante  secondo  il   piano   sanitario
          regionale.
             Gli  amministratori  e  i  responsabili  dell'ufficio di
          direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
          solido  delle  spese  disposte  od autorizzate in eccedenza
          alla quota in dotazione loro attribuita, salvo che esse non
          siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
          da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
          dagli  organi  sanitari della regione e finanziabili con la
          riserva di cui al quarto comma".