IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciato alla Cassa generale di assicurazioni - Societa' italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano; Viste le domande in data 6 marzo 1987 e 9 aprile 1987 e le successive integrazioni in data 11 giugno 1987 della Cassa generale delle assicurazioni - Societa' italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, che gia' esercita le assicurazioni e la riassicurazione nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio della propria attivita' assicurativa; Vista la lettera in data 8 luglio 1987, n. 715866 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987; Viste le lettere dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 29 ottobre 1987, n. 719888 e 30 marzo 1988, n. 800695; Decreta: La S.p.a. Cassa generale di assicurazioni - Societa' italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, e' autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nel ramo "Altri danni ai beni" limitatamente al rischio bestiame nonche' l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo "R.C. Autoveicoli terrestri" limitatamente alla responsabilita' civile del vettore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA