IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni   e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa
rilasciato  alla  Cassa generale di assicurazioni - Societa' italiana
per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;
  Viste  le  domande  in  data  6  marzo  1987  e  9 aprile 1987 e le
successive integrazioni in data 11 giugno 1987 della  Cassa  generale
delle assicurazioni - Societa' italiana per azioni di assicurazioni e
riassicurazioni,  con  sede  in  Milano,   che   gia'   esercita   le
assicurazioni  e  la riassicurazione nel territorio della Repubblica,
intesa ad estendere l'esercizio della propria attivita' assicurativa;
  Vista  la  lettera  in  data  8 luglio 1987, n. 715866 con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;
  Viste  le  lettere  dell'ISVAP  -  Istituto  per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, in data  29  ottobre
1987, n. 719888 e 30 marzo 1988, n. 800695;
                               Decreta:
  La  S.p.a.  Cassa generale di assicurazioni - Societa' italiana per
azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con  sede  in  Milano,  e'
autorizzata  ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio
delle assicurazioni nel ramo "Altri danni ai beni"  limitatamente  al
rischio  bestiame  nonche'  l'assicurazione  e la riassicurazione nel
ramo "R.C. Autoveicoli terrestri" limitatamente alla  responsabilita'
civile del vettore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA