IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 1985, con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione degli impianti costituenti il ripetitore della prima e seconda rete TV di Rio Marina (Livorno); Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, l'espropriazione e l'imposizione di servitu' nonche' le opere inerenti all'installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto; Vista l'istanza della RAI in data 2 marzo 1988 con la quale la societa' fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volonta', non e' possibile pervenire all'espletamento della procedura nel termine stabilito; Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la proroga del termine in questione; Decreta: Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 1985, citato nelle premesse e' prorogato di un anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 aprile 1988 Il Ministro: MAMMI'