Al Vice Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  A tutti i Ministri
                                  A tutti i Sottosegretari di Stato
  I. Premessa.
  Nel contesto dei provvedimenti volti ad assicurare il piu' efficace
coordinamento  dell'attivita'  legislativa  del  Governo, particolare
importanza assumono le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3,
4 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che
disciplinano  le  modalita'  cui  deve  conformarsi  il  processo  di
formazione  delle  iniziative  di  legge destinate a produrre effetti
sulla  finanza  pubblica;  disciplina  che  attiene  all'esigenza  di
garantire,  nella  prospettiva di una maggiore capacita' di controllo
del  processo  allocativo  delle  risorse  e  di  una piu' coerente e
consapevole  impostazione della politica di bilancio, un assolvimento
non meramente formalistico ne' forzatamente riduttivo dell'obbligo di
copertura  delle  leggi di spesa disposto dall'art. 81, quarto comma,
della  Costituzione.  Cio'  anche  ai  fini della ricevibilita' delle
iniziative legislative da parte delle presidenze delle due Camere.
  Il  Governo  non  ha  mancato,  anche  in  precedenti occasioni, di
dettare  indirizzi  volti  ad  assicurare la necessaria trasparenza e
correttezza  delle  amministrazioni  nelle  decisioni incidenti sulla
spesa.  E'  sufficiente  a tal riguardo richiamare il contenuto delle
circolari   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri  n.
1.1.26/10888/9.58  dell'11 agosto 1987, n. 16414/10.1 del 7 settembre
1987  e  n. 08497633 del 27 ottobre 1987, nonche' delle circolari del
Ministero del tesoro 1› luglio 1978, n. 138689, 14 maggio 1985, n. 31
e  19  settembre  1987,  n.  58,  che qui si intendono confermate per
quanto non diversamente previsto dalle presenti istruzioni.
  Peraltro,   la   disciplina   normativa   sopravvenuta   impone  di
riconsiderare  in  senso piu' generale ed organico la problematica in
questione, cosi' da stabilire piu' incisivamente le modalita' e le
  condizioni  cui  deve  conformarsi  l'attivita'  dei  Ministeri  in
  materia.
D'altra parte, l'impegno programmatico del Governo, nel prevedere
un'adeguata   revisione  delle  strutture  ministeriali  ai  fini  di
assicurare  maggiore  efficienza  e  trasparenza  all'attivita' della
pubblica   amministrazione,   contempla   la  determinazione  in  via
normativa di criteri di formulazione degli indirizzi amministrativi e
dei controlli sui risultati dell'azione amministrativa. In attesa che
cio'  venga definito nell'ordinamento, appare utile anticipare alcune
coerenti modalita' operative.
  All'uno  e  all'altro  fine,  le amministrazioni devono conformarsi
alle seguenti direttive.
II. Procedure di coordinamento.
  1.   I   Ministeri   proponenti  devono  corredare  gli  schemi  di
provvedimenti  legislativi (disegni di legge, decreti-legge e decreti
legislativi)  oltre  che della consueta relazione illustrativa, anche
di  una  relazione  tecnica  redatta sulla base delle indicazioni che
vengono precisate nel successivo capo III.
  Acquisiti   i   necessari   concerti  delle  altre  amministrazioni
interessate  - per i quali si raccomanda la massima celerita', specie
per  quanto  riguarda  i  provvedimenti  attuativi  dal  programma di
Governo  e quelli relativi alla ratifica di accordi internazionali ed
al  recepimento  di  direttive comunitarie - lo schema e la relazione
tecnica  saranno  quindi inviati al Ministero del tesoro - Ragioneria
generale  dello  Stato, per la prescritta verifica, le cui favorevoli
conclusioni  costituiscono  condizione per la richiesta di iscrizione
del  relativo  provvedimento  all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri.
  In   nessun   caso,   dunque,   i   Ministeri  potranno  richiedere
l'iscrizione di provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri   diramando   i   provvedimenti   stessi   ed  invitando  le
Amministrazioni   interessate  a  comunicare  direttamente  a  questa
Presidenza  la propria adesione. Si tratta del resto di prassi che la
richiamata  circolare  n.  16414/10.1  del 7 settembre 1987 ha inteso
escludere,  nella  prospettiva  di  assicurare  il  piu'  efficace  e
penetrante coordinamento dell'attivita' del Governo.
  E'  appena il caso di precisare che, stante la complessita' tecnica
delle  verifiche che la normativa impone al Ministero del tesoro, gli
schemi  in  questione  e le relative relazioni tecniche devono essere
trasmesse con congrui margini temporali.
  Nelle   ipotesi  in  cui  il  Ministero  del  tesoro  verifichi  la
incompletezza dei dati o la incongruita' delle valutazioni, ovvero la
carenza  di  copertura finanziaria e l'amministrazione proponente non
si  conformi  alle indicazioni dallo stesso fornite, le problematiche
saranno   sottoposte  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
nell'esercizio   delle   funzioni   costituzionali  di  coordinamento
dell'attivita' di Governo.
  E'  di  tutta  evidenza,  poi,  che,  ove il Consiglio dei Ministri
deliberi  significative  modificazioni del provvedimento, i Ministeri
proponenti  provvederanno  a  modulare  conseguentemente la relazione
tecnica,  d'intesa  con  il  Ministero del tesoro, anche recependo le
indicazioni al riguardo scaturite dalla sede collegiale.
  Le  direttive  di cui sopra dovranno essere osservate anche per gli
schemi  di  provvedimenti legislativi gia' diramati in data anteriore
alla presente circolare e non ancora esaminati da parte del Consiglio
dei  Ministri,  quando i Ministri proponenti intendano confermare gli
schemi medesimi ai fini del loro ulteriore iter.
  2.  Nel  richiamare  la  particolare  attenzione  delle  SS.LL. sui
principi   enunciati  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.
302/1988,  si  ricorda  l'esigenza  espressa  anche  nel programma di
Governo  che  sui  decreti-legge  debba  intervenire la deliberazione
delle  Camere entro il termine costituzionale dei sessanta giorni. In
attesa,   peraltro,   che   il   Parlamento   si   dia   tale   nuova
regolamentazione  -  cio'  che  farebbe venir meno il problema stesso
della   reiterazione   -   si  ritiene  opportuno  precisare  che  la
reiterazione dei decreti-legge, non tempestivamente convertiti, possa
essere  proposta soltanto quando, attraverso il complessivo andamento
dei  lavori  delle  Camere, non sia stato riscontrato un orientamento
parlamentare  negativo  in  ordine  all'iniziativa  del Governo nella
materia. Esclusa, pertanto, la possibilita' di reiterare disposizioni
che  siano  state  espressamente  respinte, la relazione illustrativa
dello  schema di disegno di legge di conversione dovra' enunciare gli
elementi oggettivi dai quali si ricavi che la mancata conversione nei
termini  non  e'  ascrivibile  a  motivazioni negative. In ogni caso,
l'eventuale recepimento, in occasione della reiterazione, di proposte
emendative  scaturite  dalla  sede  parlamentare,  dovra'  costituire
oggetto  dell'apposita relazione tecnica verificata dal Ministero del
tesoro.
  3.  Per cio' che concerne la presentazione di emendamenti a disegni
o  proposte  di  legge,  in  corso di esame parlamentare, i Ministeri
interessati  devono  trasmettere  tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Ufficio del Ministro per i rapporti con il
Parlamento,  il  relativo  testo,  corredato della relazione tecnica,
positivamente  verificata  dal  Ministero  del  tesoro,  quando  tali
emendamenti  comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di
entrata.
  L'Ufficio del Ministro per i rapporti con il Parlamento provvede ad
informare  l'uffico legislativo della stessa Presidenza del Consiglio
dei Ministri e, sulla base degli accertamenti espletati anche ai fini
del   necessario   coordinamento,  esprime  al  Ministero  proponente
l'eventuale assenso all'ulteriore corso degli emendamenti.
  Per  gli  emendamenti  d'iniziativa parlamentare, il rappresentante
del  Governo  deve  con  immediatezza  dare  notizia  degli stessi al
Ministro  per i rapporti con il Parlamento e, quando tali emendamenti
comportino  maggiori  spese  o  minori entrate, anche al Ministro del
tesoro,  per l'acquisizione dell'assenso, secondo le modalita' dianzi
precisate  per  gli  emendamenti di iniziativa governativa. All'esito
positivo  delle  procedure  di  cui  sopra,  e' subordinato il parere
favorevole  del  rappresentante del Governo all'ulteriore corso degli
emendamenti.
  4. Quanto alla fattispecie disciplinata dal comma 3 dell'art. 2, il
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro
per  i  rapporti  con  il  Parlamento,  acquisite  le richieste delle
Commissioni  parlamentari,  assicura  la  tempestiva esecuzione degli
adempimenti dovuti, in analogia a quanto sopra precisato.
  5.  Particolare  attenzione  dovra'  essere  posta  per il puntuale
rispetto del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 2. A tal fine i
Ministeri   dovranno   verificare,   per  le  materie  di  rispettiva
competenza,  gli  eventuali  scostamenti,  nel  corso dell'attuazione
delle  leggi, rispetto alle previsioni di spesa o di entrata, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
del  tesoro,  con  l'indicazione delle occorrenti iniziative intese a
correggere gli squilibri rilevati.
  Si  tratta,  anche  in  questo caso, di una innovazione di profondo
rilievo,  motivata dalla medesima esigenza di assicurare una corretta
e  continuativa azione conoscitiva sull'effettivita' delle previsioni
concernenti  la  finanza pubblica e destinata anch'essa ad arricchire
l'ordinaria  operativita'  delle  amministrazioni  nel  senso  di una
costante  attivita'  di  controllo  sia dei risultati conseguiti, sia
delle  tendenze  progressivamente  emerse in sede di attuazione degli
interventi di propria competenza.
  Sotto  tale  peculiare  profilo,  la collaborazione che si richiede
alle  amministrazioni  e'  volta  non  solo  ad  ottenere  una pronta
comunicazione degli scostamenti tra previsioni ed andamenti effettivi
di  entrata  e  di  spesa,  non appena questi si siano verificati, ma
prima ancora ad avere tempestiva notizia di tutti quegli elementi che
appaiano  in  grado  di  determinare significative modifiche rispetto
alle previsioni.
  Iniziative  analoghe  a  quelle  sopra  enunciate  dovranno essere,
altresi',  assunte  dalle  amministrazioni  interessate  in  caso  di
sentenze   definitive   di   organi  giurisdizionali  e  della  Corte
costituzionale, suscettibili di determinare maggiori oneri.
  In  tale  quadro,  le  amministrazioni  interessate  evidenzieranno
inoltre,  con  apposita  relazione  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  ed  al  Ministro  del  tesoro,  le implicazioni finanziarie
derivanti  dall'eventuale accoglimento di eccezioni di illegittimita'
costituzionale ritenute non manifestamente infondate sulla base delle
ordinanze  di  rimessione alla Corte costituzionale. III. Modalita' e
contenuti della relazione tecnica.
  1.   La   indifferibile   necessita'   di   pervenire  a  una  piu'
circostanziata  conoscenza  ed evidenza delle conseguenze finanziarie
delle iniziative legislative di spesa, ha indotto il Parlamento, come
dinnanzi   precisato,   a   proporre   la   questione   nei  termini,
legislativamente vincolanti, di una articolata disciplina.
  Nell'ambito  di  tale  disciplina  che  si  colloca nel solco degli
orientamenti  gia' in materia a suo tempo formulati dal Tesoro con le
richiamate  circolari, trovano in particolare conferma (art. 2, comma
2) le indicazioni secondo cui i disegni di legge e gli emendamenti di
iniziativa  governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero
diminuzioni  di  entrate,  devono  essere  corredati da una relazione
tecnica  che  dia  conto  in  maniera  puntuale degli oneri recati da
ciascuna  disposizione, con la specificazione, per le spese di natura
corrente  e  per  le minori entrate, degli oneri destinati a prodursi
annualmente  fino al momento della completa attuazione delle norme e,
per  le  spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi
tre  anni  di  attuazione  e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti.
  A questi preliminari adempimenti di natura informativa fa riscontro
l'esigenza  di  una  corrispondente individuazione delle modalita' di
copertura  degli  oneri,  secondo  una  tassativa  tipologia  che  fa
esclusivo riferimento (art. 2, comma 1) alle seguenti ipotesi:
    a) utilizzo di accantonamenti preordinati nei fondi speciali;
    b)  utilizzo  di  somme  derivanti  dalla riduzione di precedenti
autorizzazioni legislative di spesa;
    c) utilizzo di disponibilita' formatesi su capitoli di natura non
obbligatoria;
    d)   utilizzo   di   nuove   o   maggiori  entrate  derivanti  da
provvedimenti legislativi.
  Le  condizioni  e  i limiti specificamente identificati dalla legge
finanziaria 1988, in relazione alle singole fattispecie di copertura,
vengono  piu'  avanti  illustrati dettagliatamente, nell'ambito delle
indicazioni  che  si forniscono ai fini di una corretta compilazione,
da   parte   delle   competenti  amministrazioni,  sia  delle  schede
riassuntive  di  valutazione economico-finanziaria che si trasmettono
in  allegato  alla  presente  circolare,  sia della relazione tecnica
nella   quale  andranno  analiticamente  illustrati  e  motivati  gli
elementi e i dati riportati nelle schede ed esplicitate le fonti e le
metodologie utilizzate.
  2.  La  procedura  codificata  con le richiamate disposizioni della
legge  finanziaria  1988,  nel  prescrivere  i  comportamenti  e  gli
adempimenti  che  si  rende  d'ora  innanzi necessario assicurare per
consentire  la  verifica  dei  dati  e dei criteri metodologici delle
relative  coperture,  pone  un doppio argine di regole dirette, da un
lato, ad evitare il rischio che, per effetto di una carente attivita'
di  analisi,  le  reali  dimensioni  della spesa abbiano a precisarsi
compiutamente  solo in fase realizzativa, con gravi ripercussioni sul
piano  dell'attendibilita'  delle  previsioni  di  bilancio  e  degli
equilibri   finanziari   conseguentemente  delineati;  dall'altro,  a
ridisegnare  un  quadro  fisiologico  delle  possibili  modalita'  di
copertura delle spese.
  E'  opportuno  al  riguardo  sottolineare che sull'uno e sull'altro
versante un ruolo di decisiva importanza viene in tal modo attribuito
alle  amministrazioni  proponenti,  cui e' richiesto di provvedere in
prima  istanza  alla  evidenziazione degli elementi di valutazione da
sottoporre,  con  le  modalita'  di  cui  al  precedente  capo II, al
conclusivo giudizio del Parlamento.
  L'individuazione   di   questa   puntuale   responsabilita'   delle
amministrazioni  nell'accertamento delle implicazioni finanziarie dei
provvedimenti di spesa da esse proposti, pone un delicato problema di
diffusione  della cultura e della politica di bilancio; postula anche
un  impegno non indifferente delle amministrazioni stesse, chiamate a
cimentarsi  con  tematiche ritenute normalmente estrane o eccentriche
rispetto  ai modi correnti di approccio alle problematiche settoriali
di rispettiva competenza.
  Nella  consapevolezza  della  gravosita'  di  tale impegno, al fine
dell'indispensabile  coordinamento  finalizzato alla costruzione e al
consolidamento   della   nuova  prospettiva  entro  la  quale  dovra'
stabilmente     collocarsi    la    capacita'    propositiva    delle
amministrazioni,  si  e'  ritenuto  pertanto  necessario apportare un
fattivo  contributo  all'impostazione  di  una appropriata e uniforme
metodologia   di   rilevazione  dei  costi  recati  o  indotti  dalle
iniziative legislative con effetti sulla finanza pubblica.
  A tal fine, d'intesa col Ministero del tesoro, e' stata predisposta
l'allegata  scheda  di  valutazione economico-finanziaria, attraverso
cui  si  intende  non  gia'  imporre  alle amministrazioni un modello
definitivo  e  obbligato  per  la  comunicazione  dei dati di rilievo
finanziario che connotano le proprie iniziative, bensi' prospettare i
principali  elementi  e  passaggi di un possibile percorso logico, da
svolgere  compiutamente nell'apposita relazione tecnica, percorso che
appare  congruo  al  raggiungimento  degli  scopi  in questione e che
servira'  in  ogni  caso  al Ministero del tesoro in sede di verifica
delle valutazioni fornite dalle amministrazioni proponenti.
  Di   tali   indicazioni  orientative  le  amministrazioni  potranno
ovviamente   avvalersi,   curandone  tutti  gli  adattamenti  che  si
rendessero  necessari  in  relazione  alla specificita' delle diverse
esigenze e situazioni e sviluppandone i contenuti con le integrazioni
che risultassero opportune.
  3.     L'allegata     scheda    riassuntiva    delle    valutazioni
economico-finanziarie   relative   alle  iniziative  legislative  con
riflessi  sulla  finanza  pubblica,  da  trasmettere  a corredo della
relazione  tecnica  che,  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
finanziaria  1988,  le  amministrazioni  proponenti  sono  tenute  ad
elaborare  e  sottoporre  alla  verifica  del  Ministero  del tesoro,
individua  i  principali  dati ed elementi informativi da evidenziare
nella predetta relazione.
  In  tal  senso, la struttura complessiva e l'articolazione puntuale
della  scheda,  unitamente  alle precisazioni e ai chiarimenti che si
forniscono  con  la  presente circolare, offrono alle amministrazioni
un'utile traccia di ragionamento da svolgere compiutamente in termini
analitici in sede di relazione tecnica.

  SCHEDA A.

  Circa  le  disposizioni  per le quali si rende necessario procedere
all'analisi e valutazione dell'impatto finanziario, si ricorda che il
citato  art.  2, comma 2, della legge finanziaria 1988 prescrive tale
obbligo  per  tutte  le  iniziative  legislative e gli emendamenti di
origine  governativa. La scheda puo' peraltro essere utilizzata anche
ai  fini  degli analoghi adempimenti che si possono rendere necessari
in  relazione all'ipotesi di cui al comma 3, del medesimo art. 2, che
consente  alle  Commissioni parlamentari di richiedere al Governo una
verifica tecnica della quantificazione degli oneri recati da tutte le
disposizioni legislative al loro esame, quale ne sia l'origine.
  Si   e'  inoltre  ritenuto  opportuno,  inserendo  l'apposita  voce
"decreto delegato", prevedere la possibilita' di utilizzare la scheda
anche ai fini - non contemplati espressamente dalla citata normativa,
ma  ad  essa  direttamente  riconducibili  -  della quantificazione e
valutazione  degli oneri recati da disposizioni normative proposte in
attuazione di leggi di delega, laddove queste ultime non provvedano a
determinare  gli  oneri stessi, ma si limitino a individuarne il solo
criterio di copertura finanziaria.

  SCHEDA B.

  La scheda e' articolata in sei sezioni, rispettivamente riguardanti
le  nuove  o  maggiori  spese di natura corrente (punto 1) e in conto
capitale  (punto  2), le minori entrate (punto 3), le minori spese di
natura  corrente  (punto 4) e in conto capitale (punto 5), le nuove o
maggiori entrate (punto 6).
  In  relazione  alla  sezione  1 (e alle successive sezioni, laddove
richiesto),  si  precisa  che per enti del settore pubblico allargato
devono  intendersi  quelli  individuati  negli  appositi  decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 3 giugno 1986 e del 10
settembre  1986  (rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 5 giugno 1986 e n. 214 del 15 settembre 1986).
  Gli  oneri  da  ricomprendere  in  tale sezione vanno disaggregati,
utilizzando  l'apposita  tabella,  sulla  base  delle classificazioni
economica  e  funzionale,  e quindi singolarmente considerati secondo
gli schemi di cui ai punti da 1.1 a 1.5.
  In particolare:
    a)  per  gli  oneri  del personale, da riportare al punto 1.1, la
dimostrazione del relativo costo medio unitario andra' analiticamente
fornita  nel  contesto della relazione tecnica distinguendo tra oneri
diretti   e   oneri   riflessi  a  carico  dello  Stato  e  dell'ente
interessato;
    b)   per  gli  oneri  derivanti  da  benefici  pensionistici,  in
considerazione  di  quanto  specificamente  previsto dall'articolo 2,
comma  4,  della  legge  finanziaria  1988, che impone di evidenziare
nella   relazione   tecnica   "un   quadro  analitico  di  proiezioni
finanziarie  almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili
collegate  ai  soggetti  beneficiari", lo schema di cui al punto 1.2.
andra'   compilato,   relativamente   al  quadro  A,  sulla  base  di
valutazioni  che  tengano  conto,  per  ciascun tipo di pensione, dei
nuovi  ingressi  e  delle  probabilita'  di  uscita; relativamente al
quadro  B,  indicando  il  beneficio  medio  pro-capite  proposto, da
aggiornare  sulla base dei criteri di perequazione automatica annuale
previsti  nei  singoli  ordinamenti  (e  specificando  inoltre, nella
relazione tecnica, i parametri previsionali ipotizzati);
    c)   per  gli  oneri  di  funzionamento  (punto  1.3.),  andranno
precisati  gli  importi  previsti  per  l'acquisto di beni e servizi,
quali    risultano   dalle   analitiche   valutazioni   da   svolgere
compiutamente in sede di relazione tecnica;
    d)   per  gli  oneri  di  trasferimento  (punto  1.4.),  andranno
individuate,  nell'ambito  dei  quattro  gruppi  indicati  (famiglie,
imprese,   enti,   organismi   esteri)  le  specifiche  categorie  di
beneficiari direttamente interessate; andranno altresi' fornite delle
stime  di massima circa le dimensioni dell'intera platea dei soggetti
beneficiari  e  di  quella  che una ragionevole previsione, costruita
sulla  base  anche di situazioni analoghe o di esperienze precedenti,
puo' portare a far ritenere realistica.
  Si  richiama, infine, l'attenzione sull'esigenza di approfondire in
sede  di  relazione  tecnica  talune  problematiche, gia' a suo tempo
evidenziate  con  la  citata  circolare  del  Tesoro  n. 31 del 1985,
connesse  all'"eventuale  esistenza  di altre categorie nei confronti
delle  quali  potrebbe  venire  conseguentemente  ad  instaurarsi  un
trattamento  differenziato  pur  in  presenza di situazioni oggettive
sostanzialmente   analoghe,  con  la  conseguenza  di  provocare,  in
definitiva,   effetti   espansivi  della  spesa  originariamente  non
considerati.  Difetti di valutazione, in tal senso, sono stati spesso
registrati  in  relazione a provvedimenti recanti benefici liberali o
assistenziali, derivandone poi l'esigenza indotta di estensione delle
provvidenze   a   favore  di  altre  categorie  con  ulteriori  oneri
originariamente del tutto ignorati".
  Si  segnala  che valutazioni di tale natura andranno in particolare
fornite  per  le  disposizioni in materia di pubblico impiego, tenuto
conto   che   l'art.   2,  comma  4,  della  legge  finanziaria  1988
espressamente  impone,  al  riguardo,  di  indicare  nelle  relazioni
tecniche  "i  dati  sul  numero  dei destinatari, sul costo unitario,
sugli  automatismi  diretti  e  indiretti che ne conseguono fino alla
loro  completa  attuazione,  nonche'  sulle  loro correlazioni con lo
stato  giuridico  ed  economico  di  categorie  o fasce di dipendenti
pubblici omologabili".
  In  relazione  agli  elementi d'informazione da fornire nell'ambito
della  sezione  2,  concernente  le  nuove  o maggiori spese di conto
capitale,  si  ritiene che gli schemi da compilare siano di immediata
comprensione,  anche alla luce di quanto gia' chiarito in riferimento
alla precedente sezione 1.
  Si  ravvisa  peraltro  l'opportunita'  di segnalare che, per quanto
riguarda il tasso d'inflazione da indicare nel quadro di cui al punto
2.1.,  va  utilizzato  quello previsto nei documenti programmatici di
Governo,  assumendo come costante, per gli anni in relazione ai quali
il   tasso  stesso  non  sia  stato  determinato,  il  dato  relativo
all'ultimo anno disponibile.
  Nell'ambito   della   relazione  tecnica  andranno  poi  svolte  le
necessarie  valutazioni  circa  l'impatto che gli interventi proposti
potranno  avere  sulle  strutture  amministrative  interessate  (c.d.
"copertura amministrativa").
  Nel medesimo contesto, in relazione a quanto espressamente disposto
dall'attuanda  normativa,  andra'  poi fornito ogni utile elemento di
valutazione  idoneo  a  consentire  una  verifica di congruita' degli
oneri  complessivi recati dall'iniziativa in rapporto agli "obiettivi
fisici previsti".
  Circa  le  minori  entrate, che formano oggetto della sezione 3, si
precisa  che  le relative valutazioni, qualora non vi sia coincidenza
tra amministrazione proponente e amministrazione competente, andranno
fornite o preliminarmente verificate da quest'ultima.
  Le  sezioni  4,  5  e  6  andranno compilate, secondo le specifiche
esigenze,  esclusivamente  nel  caso di disposizioni volte a produrre
risultati  di  riduzione  della  spesa  o di nuovo o maggiore gettito
fiscale, parafiscale o tariffario in correlazione a disposizioni che,
nell'ambito  del medesimo provvedimento o di provvedimenti collegati,
siano destinate a produrre nuove o maggiori spese o minori entrate.
  Cio'  all'evidente  fine  di  consentire  una analitica valutazione
circa la correttezza e la congruita', in termini sia quantitativi che
qualitativi, degli effetti compensativi perseguiti.
  La  sezione  6  andra'  invece  compilata  in via autonoma per ogni
provvedimento  recante  nuove o maggiori entrate, restando inteso che
la  relazione  dovra'  consentire  una  valutazione  delle  eventuali
conseguenze  destinate  a  derivarne in termini di maggiore spesa per
effetto  di meccanismi automatici di correlazione (quali, ad esempio,
quelli  in  materia  di  aggi,  di  regolazioni contabili per tributi
acquisiti  presso  le  tesorerie  delle regioni Sicilia e Sardegna) e
devoluzioni  o  trasferimenti  rapportati  a  risultanze  di  gettito
(quali,  ad  esempio, le entrate sostitutive di tributi soppressi, il
fondo  di  solidarieta' per la Sicilia, i trasferimenti alle regioni,
ecc.).

  SCHEDA C.

  Gia'  si  e'  fatto  cenno alle disposizioni contenute nell'art. 2,
comma  1,  della  legge  finanziaria  1988,  in  materia di copertura
finanziaria  delle  iniziative  legislative  che  comportano  nuove o
maggiori spese o minori entrate.
  In  sintesi,  tali  disposizioni  prevedono  che la copertura debba
essere    reperita    esclusivamente    mediante   l'utilizzo   degli
accantonamenti   di   fondo  speciale,  la  riduzione  di  precedenti
autorizzazioni  legislative  di spesa, la riduzione di disponibilita'
formatesi  nel  corso  dell'esercizio  sui  capitoli  di  natura  non
obbligatoria,  se  accertate in sede di assestamento del bilancio, il
reperimento   di   nuove   o  maggiori  entrate  attraverso  appositi
provvedimenti legislativi.
  Ad  integrazione  di tali indicazioni di carattere positivo, va poi
ricordato  che  le  stesse  disposizioni  vietano  il ricorso, per il
medesimo scopo di copertura, alle economie (quote di stanziamenti non
impegnate)  che  si  dovessero realizzare nelle spese per interessi e
per  stipendi  del bilancio dello Stato, alle risorse giacenti presso
conti correnti di Tesoreria, se non dopo che esse siano riaffluite al
bilancio, e all'utilizzazione dei c.d. "slittamenti di copertura" per
gli accantonamenti di parte corrente, salvo casi specificati.
  L'utilizzo  degli  accantonamenti preordinati su base triennale nei
fondi  speciali  di  parte  corrente  e di conto capitale della legge
finanziaria, che costituisce la modalita' prevalente di copertura dei
nuovi  o  maggiori  oneri  indotti  dalle  leggi,  viene puntualmente
disciplinato  alla  lettera  a)  del  citato  comma, che vieta sia la
copertura  di  provvedimenti  di  parte  corrente  con accantonamenti
preordinati  in  quella di conto capitale, sia l'utilizzo difforme di
accantonamenti  per  regolazioni contabili e provvedimenti da emanare
in adempimento di obblighi internazionali.
  Scopo  di  tale  disposizione  e'  di  contrastare  i  processi  di
dequalificazione  della  spesa  pubblica,  che  non  mancherebbero di
conseguire  dalla  riduzione  di quella programmata in conto capitale
per  aumentare quella corrente, e di impedire sia l'utilizzo difforme
di  accantonamenti  riservati alla regolazione di transazioni interne
al  settore pubblico, che hanno contenuto esclusivamente contabile in
quanto  relative  a  debiti pregressi e non offrono, pertanto, alcuna
risorsa   reale  di  copertura,  sia  l'utilizzo  difforme  di  spese
preordinate per l'esecuzione di obblighi internazionali.
  Si  segnala,  in particolare, che l'ultimo periodo della lettera a)
reca  una  modifica  della legge n. 468 del 1978 con riguardo ai c.d.
"slittamenti   di   copertura",   escludendone   l'applicabilita'  in
relazione  all'utilizzo  degli  accantonamenti  dei fondi speciali di
parte  corrente,  a  meno  che non si tratti di spese strutturalmente
retroattive  quali,  ad  esempio,  quelle  in  attuazione  di accordi
internazionali aventi decorrenza prestabilita.
  L'esclusione  si  fonda  sul  fatto  che  le spese correnti entrano
stabilmente   nei   flussi   di   bilancio  non  rilevando,  percio',
l'intreccio  meramente  contabile tra l'esercizio di presentazione, e
quindi  di impostazione delle coperture dei relativi provvedimenti, e
quello successivo in cui sono approvati.
  Le  lettere  b)  e  c)  dello stesso primo comma disciplinano, poi,
rispettivamente,  le  due  distinte  fattispecie  dell'utilizzo degli
stanziamenti iscritti in capitoli sulla base di disposizioni di legge
che ne predeterminano la quantificazione, e dell'utilizzo di
  disponibilita'    formatesi    su    capitoli   concernenti   spese
  discrezionali.
Nel primo caso si impone di modificare la norma della legge
sostanziale riducendo la corrispondente autorizzazione di spesa.
  La  seconda parte della lettera b) disciplina l'ipotesi in cui tali
autorizzazioni  siano  affluite  a  fondi  di  tesoreria,  come viene
sovente  disposto  per semplificare la gestione pluriennale dei fondi
assegnati  a  programmi di spesa permanenti o di medio-lungo periodo.
In  questo  caso le somme giacenti presso i fondi di tesoreria devono
essere  riacquisite  alla  gestione di bilancio, mediante contestuale
iscrizione all'entrata, per poterle utlizzare a fini di copertura.
  Nel  secondo  caso (lettera c), che presuppone anzitutto il divieto
della   riduzione   di   capitoli   concernenti  spese  obbligatorie,
all'utilizzo  delle  disponibilita' formatesi su quelli di natura non
obbligatoria  viene  connesso  il  divieto di incrementarli nel corso
dello  stesso  esercizio,  per  evitare che la copertura reperita sia
meramente contabile.
  Nella stessa logica, qualora il nuovo onere coperto abbia carattere
pluriennale,  a  garanzia  della  effettivita'  della copertura viene
prevista la clausola, anch'essa peraltro gia' applicata nella prassi,
che  vieta  l'incremento  del capitolo nei due esercizi successivi al
primo in misura superiore al tasso di inflazione programmato, dedotte
le somme utilizzate a fini di copertura.
  Per  l'utilizzo  di  questa  forma  di  copertura e' stato peraltro
disposto  che  ad essa si puo' fare ricorso solo dopo che il Governo,
con  la  presentazione  del  disegno  di  legge  di  assestamento del
bilancio,   abbia  accertato  che  le  disponibilita'  formatesi  sui
capitoli di natura non obbligatoria non debbano essere utilizzate per
far  fronte alle esigenze di altri capitoli che nel primo semestre di
gestione  si  siano  rivelati sottostimati. Ovviamente, questa regola
non  appare  applicabile  in  riferimento  ad  ipotesi  di  copertura
nell'ambito  di dotazioni iscritte nei bilanci delle Aziende autonome
dello  Stato,  per  le  peculiari modalita' di assestamento di questi
bilanci,  che  debbono  sempre offrire possibilita' di compensazione,
nel loro ambito, ad ogni eventuale variazione.
  La lettera c) fa altresi' divieto di coprire nuove o maggiori spese
a  valere  sulle  economie  (quote  non impegnate degli stanziamenti)
risultanti  sui  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato per
interessi e per stipendi.
  Il  divieto  dell'utilizzo  delle  economie  sugli  interessi, gia'
peraltro  previsto  nelle leggi finanziarie per il 1986 e il 1987, si
basa  sulla inopportunita' di utilizzare per nuove spese la eventuale
riduzione dell'onere per interessi sul debito pubblico.
  Circa  tale riduzione, e' da evidenziare che si tratta di uno degli
obiettivi  essenziali ai fini del risanamento della finanza pubblica,
poiche'  la  spesa  per  interessi  alimenta la crescita del rapporto
debito  pubblico/PIL,  dato  il  livello  reale che hanno raggiunto i
tassi in questi anni.
  Il  divieto  dell'utilizzo delle economie sui capitoli per stipendi
si  basa  invece sulla natura di spese obbligatorie che e' propria di
tali  capitoli e sulla opportunita' di evitarne la sovrastima in sede
di impostazione dei bilanci.
  L'ultimo periodo della lettera c) del comma disciplina l'ipotesi di
copertura correlata all'esercizio della facolta' di cui agli articoli
9 (spese impreviste) e 12, comma 1, (assegnazioni di bilancio), della
legge n. 468 del 1978.
  Con  la  disposizione  all'esame  viene disposto che non si possono
integrare  i capitoli di bilancio in base agli articoli 9 e 12, comma
1,  della  "468" se le relative disponibilita' sono state utilizzate,
in  tutto  o  in  parte,  per  la copertura di nuove o maggiori spese
disposte con legge.
  Questa  disposizione,  introdotta  per  la  prima volta nella legge
finanziaria  1983 e ripetuta in tutte le successive leggi finanziarie
limitandone   pero'   ogni  volta  l'applicazione  al  solo  anno  di
riferimento, diviene ora permanente.
  Con  la  lettera  d),  infine, del comma si indica, quale ulteriore
forma  di  copertura,  il ricorso a nuove o maggiori entrate disposte
con provvedimenti legislativi.
  6.  Per  il  1988  si  richiama  la limitazione disposta al comma 5
dell'art.  1  della  medesima legge finanziaria, secondo cui la parte
del  gettito  derivante dall'approvazione di provvedimenti di entrata
previsti   nel   c.d.   fondo   speciale   negativo,  che  ecceda  la
quantificazione  di  cui  ai  rispettivi accantonamenti, e' riservata
alla  riduzione  dei  deficit  di  bilancio e non puo' percio' essere
destinata al finanziamento di nuove o maggiori spese.
                                               Il Presidente: DE MITA