IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le
procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico
stabilisce, fra l'altro, la esclusione  dei  prodotti  da  banco  dal
prontuario medesimo;
  Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11  novembre  1983,
n.  638,  recanti  norme  in  materia farmaceutica e, in particolare,
disposizioni sul predetto prontuario;
  Visto   il  decreto  ministeriale  7  marzo  1985,  pubblicato  nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23  marzo
1985,  con il quale si e' provveduto all'aggiornamento del prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  ottobre  1985, pubblicato nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  14
dicembre  1985,  con  il  quale si e' provveduto all'integrazione del
prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1987, pubblicato nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  30
dicembre  1987,  con  il  quale  si  e'  provveduto  ad una ulteriore
integrazione  del  prontuario  terapeutico  del  Servizio   sanitario
nazionale;
  Vista  la  circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono
stati stabiliti i criteri da seguire perche' possa  attribuirsi  alle
specialita' medicinali la qualifica di "prodotto da banco" sulla base
anche  delle  indicazioni  contenute  nella  delibera  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;
  Considerato  che  il  Consiglio  superiore  di  sanita' ha espresso
parere favorevole al riconoscimento della specialita' medicinale come
prodotto da banco;
  Ritenuto   che   la   presenza  nel  prontuario  terapeutico  della
suindicata specialita' e'  incompatibile  con  la  qualificazione  di
"prodotto  da  banco",  giusta  le disposizioni del ricordato art. 30
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  esclusione della
specialita' medicinale in parola dal prontuario terapeutico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  esclusa  dal  prontuario  terapeutico  del  Servizio  sanitario
nazionale la seguente specialita' medicinale:
   Boldina Houde - LIRCA SYNTHELABO
   OS 50 granuli B 2.795