IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  l'ordinanza  del  5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, che stabilisce
il termine di giorni sessanta dall'esecutivita' dei piani di recupero
per l'espropriazione degli edifici ricadenti nei piani stessi;
  Vista  la  nota  del  19  aprile  1988,  n. 716- bis, del comune di
Pozzuoli con cui si richiede la proroga  dei  termini  di  attuazione
delle espropriazioni in argomento;
  Considerato che non sono ancora state stabilite le modalita' per la
corresponsione degli indennizzi per la suddetta espropriazione;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  prorogare  il suddetto termine di un
congruo lasso di tempo per dare modo di determinare  tali  modalita',
al fine di soddisfare le istanze dei proprietari espropriandi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il termine di giorni sessanta, stabilito dall'art. 4 dell'ordinanza
5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA, e' prorogato di giorni novanta.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 maggio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO