IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza del 5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984, che stabilisce il termine di giorni sessanta dall'esecutivita' dei piani di recupero per l'espropriazione degli edifici ricadenti nei piani stessi; Vista la nota del 19 aprile 1988, n. 716- bis, del comune di Pozzuoli con cui si richiede la proroga dei termini di attuazione delle espropriazioni in argomento; Considerato che non sono ancora state stabilite le modalita' per la corresponsione degli indennizzi per la suddetta espropriazione; Ravvisata l'opportunita' di prorogare il suddetto termine di un congruo lasso di tempo per dare modo di determinare tali modalita', al fine di soddisfare le istanze dei proprietari espropriandi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Il termine di giorni sessanta, stabilito dall'art. 4 dell'ordinanza 5 settembre 1984, n. 338/FPC/ZA, e' prorogato di giorni novanta. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 maggio 1988 Il Ministro: LATTANZIO