IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  30  dicembre  1986  e  le  successive
integrazioni e modificazioni in data 13 marzo 1987, 19  maggio  1987,
11  settembre  1987,  27  novembre  1987  e  18  febbraio  1988 della
Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad
ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita,
delle relative condizioni speciali di polizza, di tariffe di  opzione
e  dei  tassi  di  premio  unico  d'inventario  da  utilizzare per la
rivalutazione delle  prestazioni  garantite,  in  sostituzione  delle
analoghe  in  vigore  da  applicare  ad  assicurazioni  individuali e
collettive, nonche' il nuovo testo  dei  regolamenti  delle  gestioni
degli   investimenti   denominate  "Gestione  speciale  vitattiva"  e
"Gestione speciale  vitattiva  polizze  collettive"  in  sostituzione
degli analoghi attualmente in vigore;
  Viste  la  lettera  in data 13 aprile 1988, n. 821463, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo  testo  dei  regolamenti  delle  gestioni  degli   investimenti
denominate   "Gestione   speciale  vitattiva"  e  "Gestione  speciale
vitattiva  polizze  collettive",  in  sostituzione   degli   analoghi
attualmente  in  vigore e le seguenti tariffe di assicurazione per il
caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe
di   opzione,  nonche'  i  tassi  di  premio  unico  d'inventario  da
utilizzare per  la  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite,  da
applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentati dalla
Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffa  a  tasso  tecnico  4%, 3% e 0%) contrassegnate con i codici
68-A, 68-B, 68-C (individuali), 68-L, 68-M, 68-P (collettive),  68-F,
68-K, 68-Y (individuali), 68-R, 68-S, 68-T (collettive);
   2)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffe  a  tasso  tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici
63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P  (collettive),  63F,  63K,
63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);
   3)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffe a tasso  tecnico  4%,  3%  e  0%),
contrassegnate  con  i codici 60A, 60B, 60C, (individuali), 60L, 60M,
60P (collettive);
   4)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffe  a  tasso  tecnico  4%,  3%  e  0%),
contrassegnate  con  i  codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M,
64P (collettive);
   5)  tariffe  di  assicurazione  di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 78A (M),  88A
(F),  78B  (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L
(F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive),  78F  (M),  88F
(F),  78K  (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R
(F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T  (F)  (collettive).  I  tassi  di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   6)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di esso femminile, a premio annuo  costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 73A (M),  83A
(F),  73B  (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L
(F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F), (collettive), 73F  (M),  83F
(F),  73K  (M), 83K (F) 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R
(F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F),  (collettive).  I  tassi  di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   7)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di esso femminile, a  premio  unico,  senza
controassicurazione   (tariffe   a   tasso  tecnico  4%,  3%  e  0%),
contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B  (F),  70C
(M),  80C  (F) (individuali), 80L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P
(M), 80P  (F)  (collettive).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   8)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di esso femminile, a  premio  unico,  senza
controassicurazione   (tariffe   a   tasso  tecnico  4%,  3%  e  0%),
contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B  (F),  74C
(M),  84C  (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P
(M), 84P  (F)  (collettive).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   9)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa  di  sesso  maschile  o  di  esso  femminile  (4%,  3%  e  0%),
contrassegnate  con  i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C
(M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M),  85M  (F)  75P
(M), 85P (F) (collettive);
   10) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste (4%, 3% e 0%), contrassegnate con i codici 79A  (M),  89A  (F),
79B  (M),  89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F),
79M (M), 78M (F), 79P (M), 89P (F);
   11) tariffe di assicurazione di rendita immediata, per la testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successsivamente  vitalizia  (4%,  3%  e 0%),
contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B  (F),  76C
(M),  86C  (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P
(M), 86P (F);
   12)  tariffe  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi   dieci  anni  e  successivamente  vitalizia  (4%,  3%  e  0%),
contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B  (F),  77C
(M),  87C  (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P
(M), 87P (F) (collettive);
   13)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  rivalutabile,  con  e senza controassicurazione, da utilizzare per
contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai
cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   14)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico,  con  e
senza  controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti emessi in
forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe
a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   15)  tassi  di  premio  unico di inventario in tariffa di capitale
differito senza controassicurazione;
   16)  tassi  di  premio  unico  di inventario in tariffa di rendita
vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3% e
0%),  senza  controassicurazione.  I tassi di premio per differimenti
inferiori a cinque  anni  saranno  utilizzabili  solo  per  contratti
individuali;
   17)  tassi  di  premio  unico  di inventario in tariffa di rendita
vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile (4%,  3%
e  0%), senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi
in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni;
   18)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale   in  una  rendita  vitalizia  annualmente  rivalutabile
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   19)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla  scadenza
contrattuale  in  una  rendita rivalutabile annualmente e pagabile in
modo certo per  i  primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   20)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  in  una  rendita rivalutabile annualmente e pagabile in
modo certo  per  i  primi  dieci  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   21)  tariffe di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale in una  rendita  vitalizia  su  due  teste
rivalutabile,  parzialmente  o  totalmente  reversibile  sulla  testa
sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria
di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   22)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   23)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffe  a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   24)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia   rivalutabile   in  una  rendita  vitalizia  rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato  testa  primaria di sesso maschile e testa reversionaria di
sesso femminile (tariffe a tassi tecnici 0%, 3% e 4%);
   25)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile per la conversione in capitale della rendita  garantita  al
termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle
rendita  corrisposta  al  termine  del  differimento  da  annuale   a
semestrale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%
e 4%);
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio  annuo
costante  -  contrassegnate con i codici 68A, 68B, 68C (individuali),
68L, 68M, 68P  (collettive)  -  ed  a  premio  annuo  rivalutabile  -
contrassegnate  con  i  codici 68F, 68K, 68Y (individuali), 68R, 68S,
68T (collettive);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione capitale differito a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  -  contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali),
63L, 63M, 63P  (collettive)  -  ed  a  premio  annuo  rivalutabile  -
contrassegnate  con  i  codici 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S,
63T (collettive);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di  assicurazione di capitale a tasso
tecnico 4%, 3% e 0%, senza  controassicurazione,  a  premio  unico  -
contrassegnate  con  i  codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M,
60P (collettive);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di  assicurazione di capitale a tasso
tecnico 4%, 3% e  0%,  con  controassicurazione,  a  premio  unico  -
contrassegnate  con  i  codici 64A, 64B, 64C (indivuduali), 64L, 64M,
64P (collettive);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%), senza  contrassicurazione,  a
premio  annuo  costante contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F),
78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M),  88L  (F),
78M  (M),  88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive) - ed a premio annuo
rivalutabile, contrassegnate con i codici 78F (M), 88F (F), 78K  (M),
88K  (F),  78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M),
88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e  0%,  con  controassicurazione,  a
premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F),
73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M),  83L  (F),
73M  (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F), (collettive) - ed a premio annuo
rivalutabile - contrassegnate con i codici 73F (M), 83F (F), 73K (M),
83K  (F), 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M),
83S (F), 73T (M), 83T (F), (collettive);
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e  0%,  con  controassicurazione,  a
premio annuo costante - contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F),
70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M),  80L  (F),
70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive);
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e  0%,  con  controassicurazione,  a
premio unico - contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M),
84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F),  74M  (M),
84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive);
   35)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
immediata (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici  75A  (M),  85A
(F),  75B  (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L
(F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive);
   36)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita immediata su
due teste (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici  79A  (M),  89A
(F),  79B  (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L
(F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F) (collettive);
   37)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
immediata  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi  cinque  anni   e
successivamente vitalizia (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici
76A (M), 86A (F), 76B (M), 76B (F), 76C (M), 86C  (F)  (individuali),
76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F) (collettive);
   38)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
immediata  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi  dieci   anni   e
successivamente vitalizia (4%, 3% e 0%) - contrassegnate con i codici
77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C  (F)  (individuali),
77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive);
   39)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   40)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   41)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   42)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   43)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   44)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.