IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  1›  aprile  1987  e  le  successive
integrazioni e modificazioni in data 11 settembre 1987 e 18  febbraio
1988  della  Compagnia  assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con
sede in Bologna, intesa ad  ottenere  l'approvazione  di  tariffe  di
assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali
di polizza, di  tariffe  di  opzione  e  di  tassi  di  premio  unico
d'inventario  da  utilizzare  per  la rivalutazione delle prestazioni
garantite, da applicare ad assicurazioni  individuali  e  collettive,
nonche'   il   nuovo  testo  dei  regolamenti  delle  gestioni  degli
investimenti denominate "Gestione speciale G" e "Gestione speciale  G
polizze collettive";
  Vista  la  lettera  in data 13 aprile 1988, n. 821462, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
testo dei regolamenti delle gestioni  degli  investimenti  denominate
"Gestione  speciale  G"  e  "Gestione speciale G polizze collettive",
nonche' le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita,  le
relative  condizioni  speciali di polizza, le tariffe di opzione ed i
tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione
delle   prestazioni   garantite,   da   applicare   ad  assicurazioni
individuali e collettive, presentate  dalla  Compagnia  assicuratrice
lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffe  a  tasso  tecnico  4%,  3%, 0%) contrassegnate con i codici
68-A, 68-B, 68-C (individuali), 68-L, 68-M, 68-P (collettive),  68-F,
68-K, 68-Y (individuali), 68-R, 68-S, 68-T (collettive);
   2)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffe  a  tasso  tecnico  4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici
63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P  (collettive),  63F,  63K,
63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive);
   3)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffe  a  tasso  tecnico  4%,  3%,  0%),
contrassegnate  con  i  codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M,
60P (collettive);
   4)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con  controassicurazione  (tariffe  a  tasso  tecnico  4%,  3%,  0%),
contrassegnate  con  i  codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M,
64P (collettive);
   5)  tariffe  di  assicurazione  di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 78A  (M),  88A
(F),  78B  (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L
(F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive),  78F  (M),  88F
(F),  78K  (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R
(F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T  (F)  (collettive).  I  tassi  di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   6)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a
tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 73A  (M),  83A
(F),  73B  (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L
(F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive),  73F  (M),  83F
(F),  73K  (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F) (individuali), 73R (M), 83R
(F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T  (F)  (collettive).  I  tassi  di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   7)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione   (tariffe   a   tasso   tecnico   4%,  3%,  0%),
contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B  (F),  70C
(M),  80C  (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P
(M), 80P  (F)  (collettive).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   8)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione   (tariffe   a   tasso   tecnico   4%,  3%,  0%),
contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B  (F),  74C
(M),  84C  (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P
(M), 84P  (F)  (collettive).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   9)  tariffe  di  assicurazione  di rendita vitalizia immediata per
testa  di  sesso  maschile  o  di  sesso  femminile  (4%,  3%,   0%),
contrassegnate  con  i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C
(M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M  (F),  75P
(M), 85P (F) (collettive);
   10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B
(M),  89B  (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M
(M), 89M (F), 79P (M), 89P (F);
   11)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi   cinque   anni  e  successivamente  vitalizia  (4%,  3%,  0%),
contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B  (F),  76C
(M),  86C  (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P
(M), 86P (F);
   12)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi   dieci   anni   e  successivamente  vitalizia  (4%,  3%,  0%),
contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B  (F),  77C
(M),  87C  (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P
(M), 87P (F) (collettive);
   13)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  rivalutabile,  con  e senza controassicurazione, da utilizzare per
contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai
cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   14)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico,  con  e
senza  controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti emessi in
forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   15)  tassi  di  premio  unico di inventario in tariffa di capitale
differito senza controassicurazione;
   16)  tassi  di  premio  unico  di inventario in tariffa di rendita
vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile (4%,  3%,
0%),  senza  controassicurazione.  I tassi di premio per differimenti
inferiori a cinque  anni  saranno  utilizzabili  solo  per  contratti
individuali;
   17)  tassi  di  premio  unico  di inventario in tariffa di rendita
vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%,
0%), senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in
forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni;
   18)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale   in  una  rendita  vitalizia  annualmente  rivalutabile
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   19)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla  scadenza
contrattuale  in  una  rendita rivalutabile annualmente e pagabile in
modo certo per  i  primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   20)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  in  una  rendita rivalutabile annualmente e pagabile in
modo certo  per  i  primi  dieci  anni  e  successivamente  vitalizia
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   21)  tariffe  di opzione per la conversione del capitale garantito
alla scadenza contrattuale in una  rendita  vitalizia  su  due  teste
rivalutabile,  parzialmente  o  totalmente  reversibile  sulla  testa
sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria
di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   22)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   23)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffe  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   24)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia   rivalutabile   in  una  rendita  vitalizia  rivalutabile,
totalmente o parzial mente reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato,  testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di
sesso femminile (tariffe a tassi tecnici 0%, 3%, 4%);
   25)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile per la conversione in capitale della rendita  garantita  al
termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita  corrisposta  al  termine  del  differimento  da  annuale   a
semestrale  o  trimestrale  o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%,
3%, 4%;
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio  annuo
costante  -  contrassegnate con i codici 68A, 68B, 68C (individuali),
68L, 68M, 68P  (collettive)  -  ed  a  premio  annuo  rivalutabile  -
contrassegnate  con  i  codici 68F, 68K, 68Y (individuali), 68R, 68S,
68T (collettive);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  -  contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali),
63L, 63M, 63P  (collettive)  -  ed  a  premio  annuo  rivalutabile  -
contrassegnate  con  i  codici 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S,
63T (collettive);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio  unico
-  contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M,
60P (collettive);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico  -
contrassegnate  con  i  codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M,
64P (collettive);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza  controassicurazione,  a
premio annuo costante - contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F),
78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M),  88L  (F),
78M  (M),  88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive) - ed a premio annuo
rivalutabile, contrassegnate con i codici 78F (M), 88F (F), 78K  (M),
88K  (F),  78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M),
88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e  0%,  con  controassicurazione,  a
premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F),
73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M),  83L  (F),
73M  (M),  83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive) - ed a premio annuo
rivalutabile - contrassegnate con i codici 73F (M), 83F (F), 73K (M),
83K  (F), 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M),
83S (F), 73T (M), 83T (F) (collettive);
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza  controassicurazione,  a
premio unico - contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M),
80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F),  70M  (M),
80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive);
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 4%, 3% e  0%,  con  controassicurazione,  a
premio unico - contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M),
84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F),  74M  (M),
84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive);
   35)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata  (4%,  3%, 0%) -
contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B  (F),  75C
(M),  85C  (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P
(M), 85P (F) (collettive);
   36)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%,
0%) - contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F),
79C  (M),  89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F),
79P (M), 89P (F) (collettive);
   37)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente  vitalizia  (4%,  3%,
0%) - contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F),
76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M),  86M  (F),
76P (M), 86P (F) (collettive);
   38)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%)
- contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C
(M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M  (F),  77P
(M), 87P (F) (collettive);
   39)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   40)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   41)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   42)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   43)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   44)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA