IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 1 aprile 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 11 settembre 1987 e 18 febbraio 1988 della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione e di tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, nonche' il nuovo testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate "Gestione speciale G" e "Gestione speciale G polizze collettive"; Vista la lettera in data 13 aprile 1988, n. 821462, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il testo dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate "Gestione speciale G" e "Gestione speciale G polizze collettive", nonche' le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza, le tariffe di opzione ed i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%) contrassegnate con i codici 68-A, 68-B, 68-C (individuali), 68-L, 68-M, 68-P (collettive), 68-F, 68-K, 68-Y (individuali), 68-R, 68-S, 68-T (collettive); 2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive), 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive); 3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive); 4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M, 64P (collettive); 5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive), 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive), 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F) (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive); 10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F); 11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F); 12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%), contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive); 13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 14) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con e senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 15) tassi di premio unico di inventario in tariffa di capitale differito senza controassicurazione; 16) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%, 0%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori a cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 17) tassi di premio unico di inventario in tariffa di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile (4%, 3%, 0%), senza controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni; 18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 21) tariffe di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 22) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 23) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 24) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia rivalutabile, totalmente o parzial mente reversibile a favore del sopravvivente designato, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tassi tecnici 0%, 3%, 4%); 25) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 26) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da annuale a semestrale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%; 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 68A, 68B, 68C (individuali), 68L, 68M, 68P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 68F, 68K, 68Y (individuali), 68R, 68S, 68T (collettive); 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 63A, 63B, 63C (individuali), 63L, 63M, 63P (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 63F, 63K, 63Y (individuali), 63R, 63S, 63T (collettive); 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 60A, 60B, 60C (individuali), 60L, 60M, 60P (collettive); 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 64A, 64B, 64C (individuali), 64L, 64M, 64P (collettive); 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 78A (M), 88A (F), 78B (M), 88B (F), 78C (M), 88C (F) (individuali), 78L (M), 88L (F), 78M (M), 88M (F), 78P (M), 88P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 78F (M), 88F (F), 78K (M), 88K (F), 78Y (M), 88Y (F) (individuali), 78R (M), 88R (F), 78S (M), 88S (F), 78T (M), 88T (F) (collettive); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73A (M), 83A (F), 73B (M), 83B (F), 73C (M), 83C (F) (individuali), 73L (M), 83L (F), 73M (M), 83M (F), 73P (M), 83P (F) (collettive) - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 73F (M), 83F (F), 73K (M), 83K (F), 73Y (M), 83Y (F), (individuali), 73R (M), 83R (F), 73S (M), 83S (F), 73T (M), 83T (F) (collettive); 33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 70A (M), 80A (F), 70B (M), 80B (F), 70C (M), 80C (F) (individuali), 70L (M), 80L (F), 70M (M), 80M (F), 70P (M), 80P (F) (collettive); 34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 4%, 3% e 0%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 74A (M), 84A (F), 74B (M), 84B (F), 74C (M), 84C (F) (individuali), 74L (M), 84L (F), 74M (M), 84M (F), 74P (M), 84P (F) (collettive); 35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 75A (M), 85A (F), 75B (M), 85B (F), 75C (M), 85C (F) (individuali), 75L (M), 85L (F), 75M (M), 85M (F), 75P (M), 85P (F) (collettive); 36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 79A (M), 89A (F), 79B (M), 89B (F), 79C (M), 89C (F) (individuali), 79L (M), 89L (F), 79M (M), 89M (F), 79P (M), 89P (F) (collettive); 37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 76A (M), 86A (F), 76B (M), 86B (F), 76C (M), 86C (F) (individuali), 76L (M), 86L (F), 76M (M), 86M (F), 76P (M), 86P (F) (collettive); 38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%, 3%, 0%) - contrassegnate con i codici 77A (M), 87A (F), 77B (M), 87B (F), 77C (M), 87C (F) (individuali), 77L (M), 87L (F), 77M (M), 87M (F), 77P (M), 87P (F) (collettive); 39) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 40) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 41) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 42) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 43) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 44) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 42), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA