IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in data 7 settembre 1987 e 4 dicembre 1987 e le
successive integrazioni e modificazioni in data 14 dicembre 1987 e 21
gennaio  1988  della Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per  il
caso  di  vita,  delle  relative  condizioni speciali di polizza e di
tariffe di opzione, in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore  da
applicare   ad   assicurazioni   individuali   e  collettive  nonche'
l'autorizzazione a non applicare sui contratti di  rendita  vitalizia
differita a premio unico la prevista maggiorazione nel caso in cui il
premio  stesso  risulti  inferiore  ad   un   determinato   ammontare
esclusivamente per i casi in cui le stesse tariffe siano impiegate in
forma complementare;
  Viste  le  lettere  in  data 2 febbraio 1988, n. 820449, 3 febbraio
1988, n.  820965  e  11  febbraio  1988,  n.  820652,  con  le  quali
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  all'emanazione  del  provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di  vita,  le  relative
condizioni  speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare
ad assicurazioni individuali e collettive,  presentate  dalla  Milano
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a  premio  annuo
costante  -  contrassegnate  con  i  codici  61/0, 61/3 e 61/4 - ed a
premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 62/0, 62/3  e
62/4;
   3)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con  controassicurazione,  a  premio  annuo
costante  -  contrassegnate  con  i  codici  63/0, 63/3 e 63/4 - ed a
premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici  64/0,  64/3  e
64/4;
   5)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico -
contrassegnate con i codici 65/0, 65/3 e 65/4;
   7)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio  unico  -
contrassegnate con i codici 66/0, 66/3 e 66/4;
   9)  tariffe  di  assicurazione  di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a
tasso tecnico 0%,  3%,  4%).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,  senza  controassicurazione,  a
premio annuo costante - contrassegnate con i codici 71/0, 71/3 e 71/4
- ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i  codici  72/0,
72/3 e 72/4;
   11)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile  con controassicurazione (tariffa a
tasso tecnico 0%,  3%,  4%).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   12)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e  4%,  con  controassicurazione,  a
premio annuo costante - contrassegnate con i codici 73/0, 73/3 e 73/4
- ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici  74/0,
74/3 e 74/4;
   13)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione  (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   14)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza  controassicurazione,  a
premio unico - contrassegnate con i codici 75/0, 75/3 e 75/4;
   15)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione  (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   16)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e  4%,  con  controassicurazione,  a
premio unico - contrassegnate con i codici 76/0, 76/3, 76/4;
   17)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);
   18)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata
con il codice 77;
   19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste (4%);
   20)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia immediata su due teste (4%)
contrassegnata con il codice 78;
   21)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);
   22)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo  per  i  primi  cinque  anni   e   successivamente   vitalizia,
contrassegnata con il codice 79;
   23)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo  per  i  primi  dieci   anni   e   successivamente   vitalizia,
contrassegnata con il codice 79;
   25)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   26)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   27)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   28)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  annuo,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   29)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   30)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   31)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   32)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   33)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  del  pagamento  dei premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,   in   una   rendita   vitalizia
annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   34)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  del  pagamento  dei premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i primi cinque anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   35)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi dieci anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   36)  tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento  dei
premi  nell'assicurazione  a vita intera, in una rendita vitalizia su
due teste rivalutabile parzialmente o  totalmente  reversibile  sulla
testa  sopravvivente,  testa  primaria  di  sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   37)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   38)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   39)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   40)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile per la conversione in capitale della rendita  garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   41) coefficiente per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile.