IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  7  settembre  1987  e  le  successive
integrazioni e modificazioni in data 5 gennaio 1988, 19 gennaio  1988
e 21 gennaio 1988 della Compagnie riunite di assicurazione - societa'
per azioni -  "C.R.A.",  con  sede  in  Torino,  intesa  ad  ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle
relative condizioni speciali di polizza  e  di  tariffe  di  opzione,
nonche'  dei  tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la
rivalutazione delle  prestazioni  garantite,  in  sostituzione  delle
analoghe  in  vigore  da  applicare  ad  assicurazioni  individuali e
collettive;
  Viste  le  lettere  in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio
1988, n. 820564, con le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non  esistono  elementi  ostativi  all'emanazione  del
provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private  di  interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di  vita,  le  relative
condizioni  speciali  di  polizza  e le tariffe di opzione, nonche' i
tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione
delle   prestazioni   garantite,   da   applicare   ad  assicurazioni
individuali e  collettive,  presentate  dalla  Compagnie  riunite  di
assicurazione - societa' per azioni - "C.R.A.", con sede in Torino:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o a premio  annuo  rivalutabile,  senza  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio  annuo
costante - contrassegnate con i codici 23/0K, 23/3K RIV, 23/4K RIV ed
a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 23/0 P RIV,
23/3 P RIV, 23/4 P RIV;
   3)  tassi  di premio unico di inventario, da applicare a contratti
di assicurazione di  capitale  differito,  senza  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   4)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante o  a  premio  annuo  rivalutabile,  con  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   5)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione,  a  premio  annuo
costante - contrassegnate con i codici 24/0 K RIV, 24/3 K RIV, 24/4 K
RIV - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 24/0
P RIV, 24/3 P RIV, 24/4 P RIV;
   6)  tassi  di premio unico di inventario, da applicare a contratti
di  assicurazione  di  capitale  differito,  con  controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   7)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio  unico
- contrassegnate con i codici 21/0 V RIV, 21/3 V RIV, 21/4 V RIV;
   9)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   10)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico  -
contrassegnate con i codici 22/0 V RIV, 22/3 V RIV, 22/4 V RIV;
   11)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a
tasso tecnico 0%,  3%,  4%).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   12)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza  controassicurazione,  a
premio  annuo costante - contrassegnate con i codici 83/0 K RIV, 83/3
K RIV, 83/4 K RIV - ed a premio  annuo  rivalutabile,  contrassegnate
con i codici 83/0 P RIV, 83/3 P RIV, 83/4 P RIV;
   13)  tassi  di  premio  unico  di  inventario,  per testa di sesso
maschile  o  di  sesso  femminile,  da  applicare  a   contratti   di
assicurazione     di     rendita     vitalizia    differita,    senza
controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   14)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
o  a  premio  annuo  rivalutabile  con controassicurazione (tariffa a
tasso tecnico 0%,  3%,  4%).  I  tassi  di  premio  per  differimenti
inferiori  ai  cinque  anni  saranno  utilizzabili solo per contratti
individuali;
   15)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%,  3%,  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  annuo costante - contrassegnate con i codici 84/0 K RIV, 84/3
K RIV, 84/4 K RIV - ed a premio annuo rivalutabile  -  contrassegnate
con i codici 84/0 P RIV, 84/3 P RIV, 84/4 P RIV;
   16)  tassi  di  premio  unico  di  inventario,  per testa di sesso
maschile  o  di  sesso  femminile,  da  applicare  a   contratti   di
assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   17)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico,  senza
controassicurazione  (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   18)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza  controassicurazione,  a
premio  unico  -  contrassegnate con i codici 85/0 V RIV, 85/3 V RIV,
85/4 V RIV;
   19)  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione  (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali;
   20)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione   della    prestazione    garantita,    da    applicare
rispettivamente  alle  tariffe  di assicurazione di rendita vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, 3% e  4%,  con  controassicurazione,  a
premio  unico  -  contrassegnate con i codici 86/0 V RIV, 86/3 V RIV,
86/4 V RIV;
   21)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%);
   22)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata
con il codice 80/4 RIV;
   23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste (4%);
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia immediata su due teste (4%)
contrassegnata con il codice 82/4 RIV;
   25)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%);
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo  per  i  primi  cinque   anni   e   successivamente   vitalizia
contrassegnata con il codice 81/4 RIV (5);
   27)  tariffa  di  assicurazione di rendita immediata, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata pagabile in modo
certo  per  i  primi   dieci   anni   e   successivamente   vitalizia
contrassegnata con il codice 81/4 RIV (10);
   29)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L. 1.000.000;
   30)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
rivalutabile,  allorquando  il  premio   annuo   corrisposto   supera
l'importo di L. 700.000;
   31)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico,
allorquando il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di  L.
5.000.000;
   32)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  annuo,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   33)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile,  a  premio  unico,  con
controassicurazione,  da  utilizzare  per  contratti  emessi in forma
collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque  anni  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   34)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   35)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 34), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   36)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   37)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  del  pagamento  dei premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,   in   una   rendita   vitalizia
annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   38)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  del  pagamento  dei premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i primi cinque anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   39)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla  scadenza
contrattuale  o  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi
nell'assicurazione  a  vita  intera,  in  una  rendita   rivalutabile
annualmente  e  pagabile  in  modo  certo  per  i  primi dieci anni e
successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   40)  tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito
alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento  dei
premi  nell'assicurazione  a vita intera, in una rendita vitalizia su
due teste rivalutabile parzialmente o  totalmente  reversibile  sulla
testa  sopravvivente,  testa  primaria  di  sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a  tasso  tecnico  0%,  3%,
4%);
   41)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   42)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia  (tariffa  a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   43)  tariffa  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita annua vitalizia rivalutabile,
totalmente o parzialmente  reversibile  a  favore  del  sopravvivente
designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   44)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   45) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento delle
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale o trimestrale o mensile.