IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  18  settembre  1987  e  le successive
integrazioni e modificazioni in data 5 novembre,  16  novembre  e  16
dicembre 1987, 21, 22 e 29 gennaio 1988 della Fideuram vita Compagnia
di assicurazioni e riassicurazioni societa' per azioni, con  sede  in
Roma,  intese  ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione
per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza  e
di tariffe di opzione, nonche' dei tassi di premio unico d'inventario
da utilizzare per la rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
sostituzione  delle  analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni
individuali e collettive;
  Vista  la  lettera in data 4 febbraio 1988, n. 820530, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di  vita,  le  relative
condizioni  speciali  di  polizza  e le tariffe di opzione, nonche' i
tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione
delle   prestazioni   garantite,   da   applicare   ad  assicurazioni
individuali e collettive, presentate dalla Fideuram vita -  Compagnia
di  assicurazioni  e riassicurazioni societa' per azioni, con sede in
Roma:
   1)  tariffa  n. 500 - assicurazione di capitale differito a premio
annuo costante con  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua
delle prestazioni (tasso tecnico 0%);
   2)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 1);
   3)  tariffa  n. 501 - assicurazione di capitale differito a premio
annuo costante senza controassicurazione e  con  rivalutazione  annua
delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%);
   4)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffa  n. 502 - assicurazione di capitale differito a premio
unico  con  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua   delle
prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%);
   6)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 5);
   7)  tariffa  n. 503 - assicurazione di capitale differito a premio
unico senza  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua  delle
prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%);
   8)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 7);
   9)  tariffa  n. 504 - assicurazione di capitale differito a premio
annuo costante con  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua
delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%);
   10)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 9);
   11)  tariffa n. 505 - assicurazione di capitale differito a premio
annuo costante senza controassicurazione e  con  rivalutazione  annua
delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%);
   12)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 11);
   13)  tariffa n. 506 - assicurazione di capitale differito a premio
unico  con  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua   delle
prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%), compresi i tassi di premio
di inventario;
   14)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 13);
   15)  tariffa n. 507 - assicurazione di capitale differito a premio
unico senza  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua  delle
prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%), compresi i tassi di premio
di inventario;
   16)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 15);
   17)  tariffa  n.  509 - coefficienti per la conversione al termine
del periodo di differimento di un capitale garantito delle tariffe di
cui ai precedenti punti 1), 3), 5), 7), 9), 11), 13), e 15):
     a)  in  una  rendita  vitalizia  pagabile  in  rate posticipate,
distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);
     b)  in  una  rendita garantita per un prefissato numero di anni,
compreso fra cinque e dieci  inclusi,  e  successivamente  vitalizia,
distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);
     c)   in   una   rendita  vitalizia  su  due  teste,  reversibile
interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, testa  primaria
di   sesso   maschile  e  testa  reversionaria  di  sesso  femminile,
rateazione della rendita annuale (tasso tecnico 0% e 4%);
   18)  tariffa  n.  701  M-F  -  assicurazione  di rendita vitalizia
differita a premio  annuo  costante  con  controassicurazione  e  con
rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso;
   19)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 18);
   20)  tariffa  n.  702  M-F  - assicurazione di rendita differita a
premio annuo costante con  controassicurazione  e  con  rivalutazione
annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso;
   21)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 20);
   22)  tariffa  n.  703  M-F  -  assicurazione  di rendita vitalizia
differita a premio unico con controassicurazione e con  rivalutazione
annua  delle  prestazioni  assicurate, distinta per sesso, compresi i
tassi di premio di inventario;
   23)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 22);
   24)  tariffa  n.  704  M-F  -  assicurazione  di rendita vitalizia
differita  a   premio   unico   senza   controassicurazione   e   con
rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso,
compresi i tassi di premio di inventario;
   25)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare  alla  tariffa
di cui al precedente punto 24);
   26)  tariffa  n.  705  M-F  - assicurazione complementare di lunga
sopravvivenza nella forma di "rendita  vitalizia  differita  a  premi
annui  limitati  senza  controassicurazione e con rivalutazione annua
delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia
differita  a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione
annua delle prestazioni", distinta per sesso;
   27)  tariffa  n.  706  M-F  - assicurazione complementare di lunga
sopravvivenza nella forma di "rendita  vitalizia  differita  a  premi
annui  limitati  senza  controassicurazione e con rivalutazione annua
delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia
differita   a   premio   annuo   senza   controassicurazione   e  con
rivalutazione annua delle prestazioni", distinta per sesso;
   28)  tariffa  n.  707  M-F  - assicurazione complementare di lunga
sopravvivenza nella forma di "rendita vitalizia  differita  a  premio
unico  senza  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua delle
prestazioni, abbinata  ad  una  assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione
annua delle prestazioni", distinta per sesso;
   29)  tariffa  n.  708  M-F  - assicurazione complementare di lunga
sopravvivenza nella forma di "rendita vitalizia  differita  a  premio
unico  senza  controassicurazione  e  con  rivalutazione  annua delle
prestazioni, abbinata  ad  una  assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita   a   premio   unico   senza   controassicurazione   e  con
rivalutazione annua delle prestazioni", distinta per sesso;
   30)  condizioni  regolanti  l'assicurazione complementare di lunga
sopravvivenza di cui ai precedenti punti 26), 27), 28) e 29);
   31)  tariffa  n.  709 - coefficienti per la conversione al termine
del periodo del  differimento  di  una  rendita  vitalizia  differita
pagabile in rate posticipate:
     a)  in  una  rendita  vitalizia  pagabile  in  rate  anticipate,
distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);
     b)  in  una rendita vitalizia di importo ridotto ma rivalutabile
in misura pari al tasso di rendimento retrocesso (tasso tecnico  0%),
distinta per sesso;
     c)  in  una  rendita  certa  per  un  prefissato numero di anni,
compreso fra cinque e dieci, e  successivamente  vitalizia,  distinta
per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);
     d)  in  una  rendita  vitalizia  su  due  teste,  interamente  o
parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente (tasso tecnico  0%
e 4%);
     e)  valori  di  riscatto della rendita assicurata al termine del
differimento, distinta per sesso (tasso tecnico 4%);
     f)  coefficienti  di  conversione  per  rateazione della rendita
diversa da annuale, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%);
   32)   condizioni  speciali  di  polizza  regolanti  l'opzione  per
l'anticipazione del termine del differimento da applicare a contratti
di  rendita  vitalizia  differita, con o senza controassicurazione, a
premio annuo o unico;
   33)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti l'opzione per la
proroga del termine del differimento;
   34)  tariffa  n.  800  M-F  -  assicurazione  di rendita vitalizia
immediata a premio unico su testa singola (tasso tecnico 4%);
   35)  condizioni  speciali di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla  predetta
tariffa n. 800;
   36)   condizioni  generali  di  polizza  applicabili  a  contratti
stipulati nella forma "rendita vitalizia immediata"  in  sostituzione
di quelle approvate con decreto ministeriale del 20 gennaio 1972;
   37)  tariffa  n.  802  -  opzione  per la conversione del capitale
assicurato con la tariffa n.  102  "assicurazione  a  vita  intera  a
premio  annuo  temporaneo"  in  una  rendita  vitalizia  sulla  testa
dell'assicurato  oppure  in  una  rendita  vitalizia  su  due  teste,
interamente   o   parzialmente   reversibile  a  favore  della  testa
sopravvivente;
   38)  condizioni  speciali  di  polizza  regolanti il versamento di
premi  aggiuntivi,  oltre  a  quelli  previsti  contrattualmente   da
applicare  a  contratti  di  rendita vitalizia differita, con o senza
controassicurazione, a premio annuo o unico;
   39) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio;
   40)  sfera  di applicazione dei tassi di premio relativi a periodi
di differimento inferiori a dieci anni;
   41)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   42)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  punto  precedente 41), indicative delle aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al  variare
dell'importo del premio complessivo pagato;
   43)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 41), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali.
  Al  portafoglio  precostituito  sono  applicabili  le  modalita' di
calcolo  dei  valori  di  riduzione  e  di  riscatto  previste  dalle
condizioni  speciali  di assicurazione delle tariffe numeri 701, 702,
703 e 704.