IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 18 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 5 novembre, 16 novembre e 16 dicembre 1987, 21, 22 e 29 gennaio 1988 della Fideuram vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni societa' per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso di vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, nonche' dei tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive; Vista la lettera in data 4 febbraio 1988, n. 820530, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, nonche' i tassi di premio unico d'inventario da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni societa' per azioni, con sede in Roma: 1) tariffa n. 500 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni (tasso tecnico 0%); 2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa n. 501 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%); 4) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa n. 502 - assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%); 6) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa n. 503 - assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 0%); 8) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7); 9) tariffa n. 504 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%); 10) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9); 11) tariffa n. 505 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%); 12) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11); 13) tariffa n. 506 - assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%), compresi i tassi di premio di inventario; 14) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13); 15) tariffa n. 507 - assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate (tasso tecnico 4%), compresi i tassi di premio di inventario; 16) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15); 17) tariffa n. 509 - coefficienti per la conversione al termine del periodo di differimento di un capitale garantito delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 3), 5), 7), 9), 11), 13), e 15): a) in una rendita vitalizia pagabile in rate posticipate, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%); b) in una rendita garantita per un prefissato numero di anni, compreso fra cinque e dieci inclusi, e successivamente vitalizia, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%); c) in una rendita vitalizia su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile, rateazione della rendita annuale (tasso tecnico 0% e 4%); 18) tariffa n. 701 M-F - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso; 19) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18); 20) tariffa n. 702 M-F - assicurazione di rendita differita a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso; 21) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20); 22) tariffa n. 703 M-F - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso, compresi i tassi di premio di inventario; 23) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 22); 24) tariffa n. 704 M-F - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, distinta per sesso, compresi i tassi di premio di inventario; 25) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 24); 26) tariffa n. 705 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di "rendita vitalizia differita a premi annui limitati senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni", distinta per sesso; 27) tariffa n. 706 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di "rendita vitalizia differita a premi annui limitati senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni", distinta per sesso; 28) tariffa n. 707 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di "rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni", distinta per sesso; 29) tariffa n. 708 M-F - assicurazione complementare di lunga sopravvivenza nella forma di "rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni, abbinata ad una assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua delle prestazioni", distinta per sesso; 30) condizioni regolanti l'assicurazione complementare di lunga sopravvivenza di cui ai precedenti punti 26), 27), 28) e 29); 31) tariffa n. 709 - coefficienti per la conversione al termine del periodo del differimento di una rendita vitalizia differita pagabile in rate posticipate: a) in una rendita vitalizia pagabile in rate anticipate, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%); b) in una rendita vitalizia di importo ridotto ma rivalutabile in misura pari al tasso di rendimento retrocesso (tasso tecnico 0%), distinta per sesso; c) in una rendita certa per un prefissato numero di anni, compreso fra cinque e dieci, e successivamente vitalizia, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%); d) in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente (tasso tecnico 0% e 4%); e) valori di riscatto della rendita assicurata al termine del differimento, distinta per sesso (tasso tecnico 4%); f) coefficienti di conversione per rateazione della rendita diversa da annuale, distinta per sesso (tasso tecnico 0% e 4%); 32) condizioni speciali di polizza regolanti l'opzione per l'anticipazione del termine del differimento da applicare a contratti di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione, a premio annuo o unico; 33) condizioni speciali di polizza regolanti l'opzione per la proroga del termine del differimento; 34) tariffa n. 800 M-F - assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico su testa singola (tasso tecnico 4%); 35) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare alla predetta tariffa n. 800; 36) condizioni generali di polizza applicabili a contratti stipulati nella forma "rendita vitalizia immediata" in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale del 20 gennaio 1972; 37) tariffa n. 802 - opzione per la conversione del capitale assicurato con la tariffa n. 102 "assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo" in una rendita vitalizia sulla testa dell'assicurato oppure in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile a favore della testa sopravvivente; 38) condizioni speciali di polizza regolanti il versamento di premi aggiuntivi, oltre a quelli previsti contrattualmente da applicare a contratti di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione, a premio annuo o unico; 39) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio; 40) sfera di applicazione dei tassi di premio relativi a periodi di differimento inferiori a dieci anni; 41) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 42) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al punto precedente 41), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 43) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 41), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali. Al portafoglio precostituito sono applicabili le modalita' di calcolo dei valori di riduzione e di riscatto previste dalle condizioni speciali di assicurazione delle tariffe numeri 701, 702, 703 e 704.