IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  14 ottobre 1987, 16 dicembre 1987 e 4
marzo 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con  sede  in
Roma,  intese  ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione
sulla durata della vita umana, delle relative condizioni speciali  di
polizza  e di tariffe di opzione, di cui alcune in sostituzione delle
analoghe in vigore,  da  applicare  ad  assicurazioni  individuali  e
collettive;
  Vista  la  successiva  domanda  in data 17 marzo 1988 dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa  ad  ottenere
l'abrogazione  di due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente
in vigore;
  Vista  la  lettera  in  data  24 marzo 1988, n. 821258 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private  di  interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita  umana,  le
relative  condizioni  speciali di polizza e le tariffe di opzione, da
applicare  ad  assicurazioni  individuali  e  collettive,  presentate
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante (6/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (6/S tasso 0% -
6/N  tasso  3% - 6/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di
premio della 6/C sono gli stessi della tariffa 6/S;
   2)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante (7/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (7/S tasso 0% -
7/N  tasso  3%  -  7/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di
premio della 7/C sono gli stessi della tariffa 7/S;
   3)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio unico
(6-U/S  tasso  0%  -  6-U/N  tasso  3%  -  6-U/R  tasso  4%),   senza
controassicurazione;
   4)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio unico
(7-U/S  tasso  0%  -  7-U/N  tasso  3%  -  7-U/R   tasso   4%),   con
controassicurazione;
   5)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
(8/C  tasso  0%)  o  a  premio annuo rivalutabile (8/S tasso 0% - 8/N
tasso 3% - 8/R tasso  4%),  senza  controassicurazione.  I  tassi  di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali. I tassi di premio della  tariffa  8/C
sono gli stessi della tariffa 8/S;
   6)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
(9/C  tasso  0%)  o  a  premio annuo rivalutabile (9/S tasso 0% - 9/N
tasso 3% - 9/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di  premio
per  differimenti  inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo
per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa  9/C  sono
gli stessi della tariffa 9/S;
   7)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a  premi  unico  (8-U/S
tasso   0%   -   8-U/N   tasso   3%   -   8-U/R/   tasso  4%),  senza
controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori  ai
cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;
   8)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico  (9-U/S
tasso 0% - 9-U/N tasso 3% - 9-U/R tasso 4%), con controassicurazione.
I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque  anni  saranno
utilizzabili solo per contratti individuali;
   9)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso  0%  -  10/N
tasso 3% - 10/R tasso 4%);
   10)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  pagabile  in caso di morte, in una rendita vitalizia
annualmente rivalutabile da applicare alle tariffe 7/N,  6/N,  7-u/N,
6-u/N,  7/S,  6/S,  7-u/S, 6-U/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N,
3/S, 3-u/S, 3/R, 3-U/R, 2/N, 2-u/N, 2/S,  2-u/S,  2/R,  2-U/R,  2/FP,
2/FC, 2-U/FP;
   11)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile
annualmente e pagabile in modo  certo  per  i  primi  cinque  anni  e
successivamente  vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N,
6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R,  6-u/R,  3/N,  3-u/N,
3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP;
   12)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile
annualmente e pagabile in  modo  certo  per  i  primi  dieci  anni  e
successivamente  vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N,
6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R,  6-u/R,  3/N,  3-u/N,
3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP;
   13)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o pagabile in caso di morte, in una rendita espressa in
parti del Fondo INA, da  applicare  alle  tariffe  7/N,  6/N,  7-u/N,
6-u/N,  7/R,  6/R,  7-u/R, 6-u/R, 3/N, 2-u/N, 3/R, 3-u/R, 3/S, 3-u/S,
3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP;
   14)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale,
garantito  alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile di
maggiore importo  a  piu'  bassa  rivalutazione,  da  applicare  alle
tariffe  7/N,  6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R,
6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 6/S;
   15)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo  per  i  primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  da
applicare  alle  tariffe  9/N,  9-u/N,  8/N,  8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S,
8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/FP (Fondo INA),  9/FC  (Fondo  INA),
9-u/FP (Fondo INA);
   16)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare
alle  tariffe  9/N,  9-u/N,  8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R,
9-u/R, 8/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP  (Fondo
INA);
   17)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in  una  rendita  rivalutabile  di  maggiore
importo a piu' bassa rivalutazione da  applicare  alle  tariffe  9/N,
9-u/N, 8/N, 9/S, 8/S, 8-u/S, 8-u/N, 9-u/S;
   18)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita  al
termine  del  differimento da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N,
8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R,  9-u/R,  9/FP  (Fondo  INA),
9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA), 8-U/R;
   19)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile e di sesso
femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in
una  rendita  espressa  in  parti  del  Fondo  INA, da applicare alle
tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/R, 8/R, 8-u/R, 9-u/R;
   20)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile e di sesso
femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in
una  rendita  rivalutabile  in  base  ai  criteri delle linee N e R e
secondo il regolamento della gestione Moneta forte, da applicare alle
tariffe 9/FP, 9/FC e 9-u/FP (Fondo INA);
   21) coefficienti, per testa di sesso maschile o di sesso femminile
da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N,  9/S,  8/S,  9-u/S,
8-u/S,  9/R,  8/R,  8-u/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA),
9-u/FP (Fondo INA), per la determinazione del  capitale  caso  morte,
del  capitale caso morte in caso di riduzione e del valore di opzione
di prolungamento;
   22) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale  o trimestrale o mensile, da applicare alle tariffe 9/N, 8/N,
9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R,  9-u/R,  8-u/R,  9/FP
(Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA);
   23)  coefficienti  per  la determinazione del valore di riscatto o
del valore di opzione di prolungamento da applicare alle tariffe 6/N,
6-u/N, 6/S, 6-u/S, 6/R, 6-u/R, 8/N, 8-u/N, 8/S, 8-u/S, 8/R, 8-u/R;
   24)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante
- contrassegnata con il codice 6/C - ed a premio annuo rivalutabile -
contrassegnate con i codici 6/S (0%), 6/N (3%) e 6/R (4%);
   25)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante -
contrassegnata con il codice 7/C - ed  a  premio  annuo  rivalutabile
contrassegnate con i codici 7/S (0%), 7/N (3%) e 7/R (4%);
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico
- contrassegnate con i codici 6-U/S, 6-U/N, e 6-U/R;
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico -
contrassegnata con i codici 7-U/S, 7-U/S, 7-U/N e 7-U/R;
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  0%, senza controassicurazione, a premio
annuo costante - contrassegnate con il codice 8/C - ed a premio annuo
rivalutabile,  contrassegnate  con  i codici 8/S (0%), 8/N (3%) e 8/R
(4%);
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo
costante - contrassegnate con i codici 9/C  e  9/FC  (collegata  alla
gestione del Fondo INA) ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate
con i codici 9/S (0%), 9/N (3%), 9/R (4%), 9/FP (0%)  collegata  alla
gestione Fondo INA);
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a
premio unico - controassegnate con i codici 8-U/S, 8-U/N e 8-U/R;
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a
premio unico - contrassegnate con i codici 9-U/S  (0%),  9-U/N  (3%),
9-U/R (4%) e 9-u/FP (0%) (collogata alla gestione Fondo INA);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  moneta  forte,  con  un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla
variazione  dell'indice  del  costo  della  vita,  da  applicare alle
tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata  a  tasso
tecnico  0%,  3%  e  4% - contrassegnate con i codici 10/S (0%), 10/N
(3%), 10/R (4%) e 10/FP (0%) (collegata alla gestione del Fondo INA);
   33)  condizioni  di  polizza  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di
capitale  differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo
costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di
L.  1.000.000,  a  premio  annuo  rivalutabile, allorquando il premio
annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000 e  a  premio  unico,
allorquando  il  premio  unico  corrisposto  supera  l'importo  di L.
5.000.000;
   34)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   35)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto  34),  indicative alla collettivita' al variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   36)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   37)  condizioni  speciali  di  polizza,  da applicare a tariffe di
assicurazione emesse in forma collettiva secondo l'impostazione  tipo
"Normale",  "Normale/S"  e  "Fondo",  comprensive  della  clausola di
rivalutazione  annuale  delle  prestazioni   garantite   secondo   il
rendimento del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad
un punto e mezzo il rendimento che  si  ottiene  adottando  parametri
correlati  alla  variazione  dell'indice  del  costo della vita. Tali
condizioni risultano sostitutive  di  quelle  approvate  con  decreto
ministeriale del 30 dicembre 1987;
   38)  tariffa  3/N  (3%)  -  assicurazione mista, a premio annuo, a
media indicizzazione del  premio  e  del  capitale  (in  sostituzione
dell'analoga  approvata  con  i  decreti ministeriali del 24 novembre
1979, 5 dicembre 1980, 15 ottobre 1981,  28  marzo  1981,  20  aprile
1982, 19 giugno 1985 e 30 dicembre 1987);
   39) tariffa 3/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo ad alta
indicizzazione  del  premio   e   del   capitale   (in   sostituzione
dell'analoga  approvata  con  i  decreti ministeriali del 24 novembre
1979, 5 dicembre 1980, 15 ottobre 1981,  28  marzo  1981,  20  aprile
1982, 19 giugno 1985 e 30 dicembre 1987);
   40)  tariffa  3/R  (4%)  -  assicurazione mista, a premio annuo, a
bassa indicizzazione del premio e del capitale;
   41)  tariffa  3/C  (0%)  -  assicurazione  mista,  a  premio annuo
costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati
sono  gli  stessi  della  tariffa  3/S  (in sostituzione dell'analoga
approvata con i decreti  ministeriali  dell'11  dicembre  1981  e  30
dicembre 1987);
   42)  tariffa  3-u/N  (3%) - assicurazione mista, a premio unico, a
media  indicizzazione  del  capitale  (in  sostituzione  dell'analoga
approvata  con i decreti ministeriali del 6 ottobre 1981, 30 dicembre
1987 e 3 dicembre 1985);
   43)  tariffa  3-u/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo, ad
alta indicizzazione del capitale;
   44)  tariffa  3-u/R  (4%) - assicurazione mista, a premio unico, a
bassa indicizzazione del capitale;
   45)  tariffa  2/N  (3%)  -  assicurazione  a vita intera, a premio
annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale;
   46)  tariffa  2/S  (0%)  -  assicurazione  a vita intera, a premio
annuo, ad alta indicizzazione del premio e del capitale;
   47)  tariffa  2/R  (4%)  -  assicurazione  a vita intera, a premio
annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale;
   48) tariffa 2/C (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo
costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati
sono gli stessi della tariffa 2/S;
   49)  tariffa  2-u/N  (3%)  - assicurazione a vita intera, a premio
unico, a media indicizzazione del capitale;
   50)  tariffa  2-u/S  (0%)  - assicurazione a vita intera, a premio
unico, ad alta indicizzazione del capitale;
   51)  tariffa  2-u/R  (4%)  - assicurazione a vita intera, a premio
unico, a bassa indicizzazione del capitale;
   52)  tariffa  3/FP  (0%)  -  assicurazione  mista,  a premio annuo
rivalutabile con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA.
I  tassi  di  premio  adottati  sono gli stessi della tariffa 3/S (in
sostituzione della analoga approvata con i  decreti  ministeriali  12
agosto 1982, 3 dicembre 1985);
   53)  tariffa  3/FC  (0%)  -  assicurazione  mista,  a premio annuo
costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA.  I
tassi  di  premio  adottati  sono  gli  stessi  della tariffa 3/S (in
sostituzione della analoga approvata con i  decreti  ministeriali  12
agosto 1982, 30 gennaio 1985 e 3 dicembre 1985);
   54) tariffa 3-u/FP (0%) - assicurazione mista, a premio unico, con
capitale espresso in parti della  gestione  Fondo  INA.  I  tassi  di
premio  adottati sono gli stessi della tariffa 3-u/S (in sostituzione
della analoga approvata con i decreti ministeriali 28 maggio 1983 e 3
dicembre 1985);
   55)  tariffa  2/FP  (0%)  -  assicurazione a vita intera, a premio
annuo rivalutabile con capitale  espresso  in  parti  della  gestione
Fondo  INA.  I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa
2/S;
   56)  tariffa  2/FC  (0%)  -  assicurazione a vita intera, a premio
annuo costante, con capitale espresso in parti della  gestione  Fondo
INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S;
   57)  tariffa  2-u/FP  (0%) - assicurazione a vita intera, a premio
unico, con capitale espresso in parti della  gestione  Fondo  INA.  I
tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2-u/S;
   58) tariffa 5-u/FP (0%) - assicurazione mista potenziata, a premio
unico, con capitale espresso in parti della gestione  Fondo  INA  (in
sostituzione  della  analoga  approvata con i decreti ministeriali 28
luglio 1983 e 3 dicembre 1985);
   59)  tariffe  di  opzione  per  la  conversione  del capitale alla
scadenza contrattuale o  del  capitale  caso  morte  in  una  rendita
vitalizia  rivalutabile  secondo criteri della linea N della gestione
Moneta forte, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP e 5-u/FP;
   60)  tariffe  di  opzione  per  la  conversione  del capitale alla
scadenza contrattuale o  del  capitale  caso  morte  in  una  rendita
vitalizia  rivalutabile  secondo criteri della linea R della gestione
Moneta forte, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP e 5-u/FP;
   61)  coefficienti  per la determinazione del valore di riscatto da
applicare alla tariffa 5-u/FP;
   62)  coefficienti  per  la  determinazione  del valore di riscatto
durante ed al termine del periodo di pagamento dei premi da applicare
alla tariffa 2/N;
   63)  coefficienti  per  la  determinazione  del valore di riscatto
durante ed  al  termine  del  periodo  di  pagamento  dei  premi,  da
applicare alla tariffa 2/R;
   64)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua delle prestazioni garantite secondo il rendimento
del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e
mezzo il rendimento che si ottine adottando parametri correlati  alla
variazione  dell'indice  del  costo  della  vita,  da  applicare alle
tariffe 3/N, 3/S, 3/R, 3-u/N,  3-u/S,  3-u/R,  3/C,  2/N,  2/S,  2/R,
2-u/N, 2-u/S, 2-u/R, 2/C;
   65)   condizioni  speciali  di  polizza,  regolati  i  criteri  di
rivalutazione dei capitali  assicurati,  da  applicare  alle  tariffe
3/FP,  3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP, 2/FP, 2/FC e 2-u/FzP le cui prestazioni,
espresse in parti, sono agganciate alla gestione del Fondo INA;
   66)  condizioni  regolanti le riduzioni di premio per le tariffe a
premio annuo crescente, a premio annuo costante e a premio unico,  le
cui  prestazioni  sono rispettivamente agganciate ai rendimenti delle
gestioni Moneta forte e Fondo INA.