IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 14 ottobre 1987, 16 dicembre 1987 e 4 marzo 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive; Vista la successiva domanda in data 17 marzo 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'abrogazione di due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore; Vista la lettera in data 24 marzo 1988, n. 821258 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (6/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (6/S tasso 0% - 6/N tasso 3% - 6/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio della 6/C sono gli stessi della tariffa 6/S; 2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante (7/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (7/S tasso 0% - 7/N tasso 3% - 7/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio della 7/C sono gli stessi della tariffa 7/S; 3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (6-U/S tasso 0% - 6-U/N tasso 3% - 6-U/R tasso 4%), senza controassicurazione; 4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico (7-U/S tasso 0% - 7-U/N tasso 3% - 7-U/R tasso 4%), con controassicurazione; 5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (8/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (8/S tasso 0% - 8/N tasso 3% - 8/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 8/C sono gli stessi della tariffa 8/S; 6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante (9/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (9/S tasso 0% - 9/N tasso 3% - 9/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa 9/C sono gli stessi della tariffa 9/S; 7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premi unico (8-U/S tasso 0% - 8-U/N tasso 3% - 8-U/R/ tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico (9-U/S tasso 0% - 9-U/N tasso 3% - 9-U/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso 0% - 10/N tasso 3% - 10/R tasso 4%); 10) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-U/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-U/R, 2/N, 2-u/N, 2/S, 2-u/S, 2/R, 2-U/R, 2/FP, 2/FC, 2-U/FP; 11) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP; 12) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP; 13) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita espressa in parti del Fondo INA, da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 2-u/N, 3/R, 3-u/R, 3/S, 3-u/S, 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP; 14) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile di maggiore importo a piu' bassa rivalutazione, da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 3/N, 3-u/N, 3/S, 3-u/S, 3/R, 3-u/R, 6/S; 15) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA); 16) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 9-u/R, 8/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA); 17) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile di maggiore importo a piu' bassa rivalutazione da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 9/S, 8/S, 8-u/S, 8-u/N, 9-u/S; 18) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA), 8-U/R; 19) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita espressa in parti del Fondo INA, da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/R, 8/R, 8-u/R, 9-u/R; 20) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile in base ai criteri delle linee N e R e secondo il regolamento della gestione Moneta forte, da applicare alle tariffe 9/FP, 9/FC e 9-u/FP (Fondo INA); 21) coefficienti, per testa di sesso maschile o di sesso femminile da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 8-u/R, 9-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA), per la determinazione del capitale caso morte, del capitale caso morte in caso di riduzione e del valore di opzione di prolungamento; 22) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile, da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/FP (Fondo INA), 9/FC (Fondo INA), 9-u/FP (Fondo INA); 23) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto o del valore di opzione di prolungamento da applicare alle tariffe 6/N, 6-u/N, 6/S, 6-u/S, 6/R, 6-u/R, 8/N, 8-u/N, 8/S, 8-u/S, 8/R, 8-u/R; 24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnata con il codice 6/C - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 6/S (0%), 6/N (3%) e 6/R (4%); 25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnata con il codice 7/C - ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 7/S (0%), 7/N (3%) e 7/R (4%); 26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 6-U/S, 6-U/N, e 6-U/R; 27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnata con i codici 7-U/S, 7-U/S, 7-U/N e 7-U/R; 28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con il codice 8/C - ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 8/S (0%), 8/N (3%) e 8/R (4%); 29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 9/C e 9/FC (collegata alla gestione del Fondo INA) ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 9/S (0%), 9/N (3%), 9/R (4%), 9/FP (0%) collegata alla gestione Fondo INA); 30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - controassegnate con i codici 8-U/S, 8-U/N e 8-U/R; 31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 9-U/S (0%), 9-U/N (3%), 9-U/R (4%) e 9-u/FP (0%) (collogata alla gestione Fondo INA); 32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita secondo i rendimenti del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a tasso tecnico 0%, 3% e 4% - contrassegnate con i codici 10/S (0%), 10/N (3%), 10/R (4%) e 10/FP (0%) (collegata alla gestione del Fondo INA); 33) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000 e a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 34) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 35) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), indicative alla collettivita' al variare dell'importo del premio complessivamente pagato; 36) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 34), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 37) condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione emesse in forma collettiva secondo l'impostazione tipo "Normale", "Normale/S" e "Fondo", comprensive della clausola di rivalutazione annuale delle prestazioni garantite secondo il rendimento del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottiene adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita. Tali condizioni risultano sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale del 30 dicembre 1987; 38) tariffa 3/N (3%) - assicurazione mista, a premio annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 24 novembre 1979, 5 dicembre 1980, 15 ottobre 1981, 28 marzo 1981, 20 aprile 1982, 19 giugno 1985 e 30 dicembre 1987); 39) tariffa 3/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo ad alta indicizzazione del premio e del capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 24 novembre 1979, 5 dicembre 1980, 15 ottobre 1981, 28 marzo 1981, 20 aprile 1982, 19 giugno 1985 e 30 dicembre 1987); 40) tariffa 3/R (4%) - assicurazione mista, a premio annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale; 41) tariffa 3/C (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali dell'11 dicembre 1981 e 30 dicembre 1987); 42) tariffa 3-u/N (3%) - assicurazione mista, a premio unico, a media indicizzazione del capitale (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 6 ottobre 1981, 30 dicembre 1987 e 3 dicembre 1985); 43) tariffa 3-u/S (0%) - assicurazione mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione del capitale; 44) tariffa 3-u/R (4%) - assicurazione mista, a premio unico, a bassa indicizzazione del capitale; 45) tariffa 2/N (3%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo, a media indicizzazione del premio e del capitale; 46) tariffa 2/S (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo, ad alta indicizzazione del premio e del capitale; 47) tariffa 2/R (4%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo, a bassa indicizzazione del premio e del capitale; 48) tariffa 2/C (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante, con indicizzazione del capitale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S; 49) tariffa 2-u/N (3%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, a media indicizzazione del capitale; 50) tariffa 2-u/S (0%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, ad alta indicizzazione del capitale; 51) tariffa 2-u/R (4%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, a bassa indicizzazione del capitale; 52) tariffa 3/FP (0%) - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 12 agosto 1982, 3 dicembre 1985); 53) tariffa 3/FC (0%) - assicurazione mista, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3/S (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 12 agosto 1982, 30 gennaio 1985 e 3 dicembre 1985); 54) tariffa 3-u/FP (0%) - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 3-u/S (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 28 maggio 1983 e 3 dicembre 1985); 55) tariffa 2/FP (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo rivalutabile con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S; 56) tariffa 2/FC (0%) - assicurazione a vita intera, a premio annuo costante, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2/S; 57) tariffa 2-u/FP (0%) - assicurazione a vita intera, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa 2-u/S; 58) tariffa 5-u/FP (0%) - assicurazione mista potenziata, a premio unico, con capitale espresso in parti della gestione Fondo INA (in sostituzione della analoga approvata con i decreti ministeriali 28 luglio 1983 e 3 dicembre 1985); 59) tariffe di opzione per la conversione del capitale alla scadenza contrattuale o del capitale caso morte in una rendita vitalizia rivalutabile secondo criteri della linea N della gestione Moneta forte, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP e 5-u/FP; 60) tariffe di opzione per la conversione del capitale alla scadenza contrattuale o del capitale caso morte in una rendita vitalizia rivalutabile secondo criteri della linea R della gestione Moneta forte, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP e 5-u/FP; 61) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto da applicare alla tariffa 5-u/FP; 62) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto durante ed al termine del periodo di pagamento dei premi da applicare alla tariffa 2/N; 63) coefficienti per la determinazione del valore di riscatto durante ed al termine del periodo di pagamento dei premi, da applicare alla tariffa 2/R; 64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni garantite secondo il rendimento del Fondo moneta forte, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il rendimento che si ottine adottando parametri correlati alla variazione dell'indice del costo della vita, da applicare alle tariffe 3/N, 3/S, 3/R, 3-u/N, 3-u/S, 3-u/R, 3/C, 2/N, 2/S, 2/R, 2-u/N, 2-u/S, 2-u/R, 2/C; 65) condizioni speciali di polizza, regolati i criteri di rivalutazione dei capitali assicurati, da applicare alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP, 2/FP, 2/FC e 2-u/FzP le cui prestazioni, espresse in parti, sono agganciate alla gestione del Fondo INA; 66) condizioni regolanti le riduzioni di premio per le tariffe a premio annuo crescente, a premio annuo costante e a premio unico, le cui prestazioni sono rispettivamente agganciate ai rendimenti delle gestioni Moneta forte e Fondo INA.