IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 7 settembre 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 23 dicembre 1987 e 21 gennaio 1988 del La Piemontese vita societa' per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione per il caso vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione, in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare ad assicurazioni individuali e collettive; Viste le lettere in data 2 febbraio 1988, n. 820449 e 8 febbraio 1988, n. 820567, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di vita, le relative condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione, da applicare ad assicurazioni individuali e collettive, presentate da La Piemontese vita societa' per azioni, con sede in Torino: 1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 502, 532, e 542 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 503, 533 e 543; 3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 505, 535 e 545 - ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 506, 536 e 546; 5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 501, 531 e 541; 7) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 504, 534 e 544; 9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 702, 732 e 742 ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 703, 733 e 743; 11) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante - contrassegnate con i codici 705, 735 e 745 ed a premio annuo rivalutabile - contrassegnate con i codici 706, 736 e 746; 13) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 701, 731 e 741; 15) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali; 16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico - contrassegnate con i codici 704, 734 e 744; 17) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%); 18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%) - contrassegnata con il codice 841; 19) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%); 20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%) contrassegnata con il codice 842; 21) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%); 22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 843; 23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%); 24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia contrassegnata con il codice 843; 25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 26) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000; 27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000; 28) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 30) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B; 31) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato; 32) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 30), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali; 33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 34) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 35) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito, alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 36) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 38) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 39) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 40) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%); 41) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile.