IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art.  7,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  Visti gli articoli 4, 5, 13 a 16 e 19, ultimo comma, della legge 25
maggio 1981, n. 307;
  Visti  gli articoli 1, primo comma, 2 a 10, 14 e 15 del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 dicembre
1984, n. 956;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  modificato  con  decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1982, n. 955;
  Visto  il  parere  del Ministero delle finanze - Direzione generale
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
  Ritenuto  che occorre stabilire il modello a stampa della scheda da
impiegarsi per la rilevazione dei dati concernenti gli atti di ultima
volonta'   soggetti  alla  iscrizione  R.G.T.  e  che,  per  esigenze
tecniche, tale scheda deve compilarsi a macchina;
  Ritenuta  la  necessita'  di sperimentare per un congruo periodo il
sistema  informativo adottato e le apparecchiature all'uopo impiegate
e  considerata  altresi'  la opportunita' di acquisire al R.G.T. - in
quantita'   significativa   e  prima  che  il  sistema  stesso  entri
obbligatoriamente  a  regime  verso l'utenza - i dati occorrenti alle
certificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato l'accluso modello della scheda per l'iscrizione degli
atti  - contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981,
n.  307  e  dagli  articoli  3,  4 e 9 del relativo regolamento - nel
Registro  generale  dei  testamenti. La compilazione deve eseguirsi a
macchina  -  con  impiego di nastri dattilografici ad inchiostro nero
fisso  -  senza  correzioni,  cancellature,  abrasioni  o  aggiunte e
riportando  i dati rigorosamente entro i campi all'uopo destinati. Il
modulo  compilato  dal  pubblico ufficiale va trasmesso - in triplice
esemplare  e  previo  distacco  dal  foglio  in  cui  e'  inserito  -
all'archivio  notarile  che,  nei  termini prescritti e a mezzo plico
assicurato,   inoltra   poi  al  R.G.T.  l'esemplare  a  quest'ultimo
destinato.    Il   conservatore   dell'archivio   notarile   provvede
analogamente per l'inoltro al R.G.T. del modulo da lui compilato.
  Le  "Avvertenze" allegate sub B fanno parte integrante del presente
decreto.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  30  giugno  1972,  n.  748, disciplina le
          funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato.
             -  La legge 25 maggio 1981, n. 307, contiene le norme di
          ratifica  ed esecuzione della convenzione firmata a Basilea
          il 16 maggio 1972 e relativa alla istituzione di un sistema
          di registrazione dei testamenti.
             -  Il  D.P.R.  18  dicembre  1984,  n.  956,  approva il
          regolamento di esecuzione della legge n. 307/1981.
             - I DD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e 30 dicembre 1982,
          n. 955, concernono la disciplina della imposta di bollo.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo degli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio
          1981, n.  307, e' il seguente:
             "Art.  4.  - Nel registro generale dei testamenti devono
          essere iscritti i seguenti atti:
              1) testamenti pubblici;
              2) testamenti segreti;
              3) testamenti speciali;
              4) testamenti olografi depositati formalmente presso un
          notaio;
              5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non
          contemplati nel numero precedente;
              6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati
          formalmente   presso   un   notaio;   revocazione   nonche'
          revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di
          morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento,  che
          secondo  i  numeri  precedenti debba essere iscritto, o con
          atto ricevuto da notaio in presenza di  due  testimoni,  ai
          sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile".
             "Art.  13.  - Il conservatore dell'archivio notarile che
          ha redatto i  verbali  di  richiesta  previsti  dall'ultimo
          comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          o  proceduto  alle  operazioni  di  cui  al   sesto   comma
          dell'articolo  112  della  stessa  legge ovvero ricevuto in
          deposito testamenti speciali deve  chiederne  l'iscrizione,
          trasmettendo  entro  tre giorni al registro generale i dati
          di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.
             L'autorita'  consolare  che  ha ricevuto gli atti di cui
          agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, deve
          chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci  giorni  e
          con  apposita  scheda,  i  dati  summenzionati all'archivio
          notarile distrettuale del  luogo  di  ultima  residenza  in
          Italia  del  testatore  o,  se  questi  non  ha  mai  avuto
          residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale  di
          Roma.
             L'archivio    notarile    provvede    quindi   a   norma
          dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.
             Gli  archivi  notarili distrettuali continuano a tenere,
          anche con sistemi elettronici  o  meccanografici,  l'indice
          previsto  dall'ultimo  comma  dell'articolo  154  del regio
          decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27  del
          regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in
          legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562".
             -  Il  testo  degli  articoli  3,  4 e 9 del regolamento
          approvato con D.P.R.  18  dicembre  1984,  n.  956,  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Il  notaio  che  riceve  il  deposito,  in
          originale o in copia, un  atto  notarile  rogato  in  Paese
          estero  soggetto  ad  iscrizione  nel registro generale dei
          testamenti, deve trasmettere all'archivio  notarile,  entro
          dieci  giorni  dalla  data del verbale, la scheda di cui al
          precedente art. 2".
             "Art.  4.  -  Il  notaio  al  quale viene notificata una
          sentenza irrevocabile che dichiara la nullita' di uno degli
          atti  iscritti  nel  registro generale dei testamenti, deve
          trasmettere,  entro  dieci  giorni   dalla   notifica,   al
          competente  archivio notarile, ai sensi del precedente art.
          2, una scheda sulla  quale  sono  indicate  la  data  della
          sentenza e l'autorita' che l'ha emessa.
             Allo stesso obbligo sono tenuti gli esercenti temporanei
          le funzioni notarili, nonche' le autorita' consolari.
             Il  conservatore  dell'archivio  notarile al quale viene
          notificata  una  sentenza  irrevocabile  che  dichiara   la
          nullita'  di  uno degli atti iscritti nel registro generale
          dei testamenti e conservati  nell'archivio  notarile,  deve
          trasmettere,  entro  tre giorni dalla notifica, al suddetto
          registro i dati di cui al primo comma".
             "Art.  9.  -  Il conservatore dell'archivio notarile che
          riceve uno degli atti di  cui  all'art.  13,  primo  comma,
          della  legge  25  maggio  1981,  n.  307,  ovvero riceve in
          deposito, in originale o in copia, un atto notarile  rogato
          in   Paese  estero  soggetto  ad  iscrizione  nel  registro
          generale  dei  testamenti,  deve  trasmettere  al  registro
          stesso,  entro  i  tre  giorni  feriali  successivi, con le
          modalita' di cui al  precedente  art.  7,  i  dati  di  cui
          all'art. 2.
             Il  conservatore  dell'archivio  notarile  che riceve in
          deposito gli atti di un notaio cessato o  trasferito  deve,
          entro dieci giorni dalla data del verbale di verificazione,
          trasmettere al registro  generale  dei  testamenti  i  dati
          relativi  alle  schede  che  il  notaio  non  aveva  ancora
          trasmesso.
             Il  conservatore  dell'archivio notarile deve comunicare
          al registro generale dei testamenti,  entro  i  tre  giorni
          feriali  successivi  alla chiusura del verbale di deposito,
          l'avvenuta  consegna  all'archivio  degli  atti  dei  notai
          cessati   o   trasferiti.  Di  tale  consegna  deve  essere
          effettuata annotazione integrativa  nel  registro  generale
          dei  testamenti,  di  modo  che  nel  certificato di cui al
          successivo art. 13 risulti  l'archivio  presso  cui  l'atto
          iscritto trovasi depositato.
             Per  la trasmissione al registro generale dei testamenti
          dei  dati  previsti  nel  primo  comma,   il   conservatore
          dell'archivio notarile deve compilare una scheda contenente
          i dati di cui al precedente art. 2:  in essa, in luogo  del
          cognome,  nome  e  qualifica  del  pubblico  ufficiale,  e'
          indicato l'archivio  notarile  in  cui  e'  stato  ricevuto
          l'atto".