Sulla  base  di valutazioni effettuate d'intesa con la commissione
delle Comunita' europee si e' pervenuti al convincimento  che  -  per
effetto degli articoli 7, 48 e 52 del Trattato di Roma e dell'art. 7,
paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68/CEE - l'art.  334,  comma  3,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
non ha piu' efficacia nell'ordinamento interno per la parte in cui:
    non  ammette  il  rilascio  della  concessione  all'esercizio  di
stazioni radioelettriche di debole potenza  in  favore  di  cittadini
lavoratori  di Paesi membri della CEE per lo scambio di comunicazioni
intersoggettive di natura personale  e,  cioe',  per  gli  scopi  dei
cosiddetti CB;
    subordina detto rilascio alla condizione di reciprocita'.
   In   conseguenza,   nelle  more  della  emanazione  di  una  norma
chiarificatrice del contenuto  del  citato  art.  334,  comma  3,  si
dispone  che  le eventuali domande di cittadini lavoratori autonomi o
subordinati CEE intese al rilascio della suindicata concessione anche
per fini dilettantistici siano debitamente istruite ed evase.
   Insieme  alla  consueta  documentazione dovra' essere richiesto un
attestato dal quale risulti l'esercizio in Italia  di  una  attivita'
lavorativa autonoma ovvero subordinata da parte degli interessati.
                                     p. Il direttore generale: MILIGI