Sulla base di valutazioni effettuate d'intesa con la commissione delle Comunita' europee si e' pervenuti al convincimento che - per effetto degli articoli 7, 48 e 52 del Trattato di Roma e dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68/CEE - l'art. 334, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non ha piu' efficacia nell'ordinamento interno per la parte in cui: non ammette il rilascio della concessione all'esercizio di stazioni radioelettriche di debole potenza in favore di cittadini lavoratori di Paesi membri della CEE per lo scambio di comunicazioni intersoggettive di natura personale e, cioe', per gli scopi dei cosiddetti CB; subordina detto rilascio alla condizione di reciprocita'. In conseguenza, nelle more della emanazione di una norma chiarificatrice del contenuto del citato art. 334, comma 3, si dispone che le eventuali domande di cittadini lavoratori autonomi o subordinati CEE intese al rilascio della suindicata concessione anche per fini dilettantistici siano debitamente istruite ed evase. Insieme alla consueta documentazione dovra' essere richiesto un attestato dal quale risulti l'esercizio in Italia di una attivita' lavorativa autonoma ovvero subordinata da parte degli interessati. p. Il direttore generale: MILIGI