IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  domanda in data 7 luglio 1986 della "Dima - Compagnia di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.", con sede in  Milano,  intesa
ad  ottenere  l'autorizzazione  ad  esercitare  nel  territorio della
Repubblica italiana le assicurazioni e la riassicurazione in tutti  i
rami  danni  di  cui  alla  tabella  A dell'allegato I della legge 10
giugno 1978, n. 295, con esclusione dei rischi grandine, brina e gelo
compresi nel ramo "Altri danni ai beni";
  Viste  le  successive  integrazioni  alla citata domanda presentate
dalla "Dima - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a." ed
in  particolare  la  lettera  in  data 23 marzo 1987, con la quale la
societa'    ha    comunicato    di    rinunciare    alla    richiesta
dell'autorizzazione  all'esercizio  della  riassicurazione  e di aver
provveduto, nel corso dell'assemblea straordinaria  del  28  novembre
1986,  alla  necessaria variazione dello Statuto modificando altresi'
la ragione sociale in "Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.";
  Viste  le  lettere in data 24 luglio 1987 e 30 novembre 1987 con le
quali  l'ISVAP  ha  comunicato  al  Ministero   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato  il  proprio  parere  favorevole sulla
domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella seduta dell'8 aprile 1988;
  Considerato  che,  ai fini di garantire la effettiva attuazione del
programma di attivita',  la  Dima  S.p.a.  e  la  I.F.R.  -  Istituti
finanziari riuniti S.p.a., che detengono il pacchetto azionario della
"Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.", si sono impegnate  a  non
provvedere  nel  primo  triennio di attivita' dalla data del presente
decreto ad alcuna alienazione del medesimo pacchetto azionario;
                               Decreta:
  La  "Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.', con sede in Milano,
e' autorizzata ad  esercitare  nel  territorio  della  Repubblica  le
assicurazioni   nei   rami  infortuni;  malattia;  corpi  di  veicoli
terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi
di   veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;
incendio ed elementi naturali; altri danni ai  beni,  con  esclusione
dei rischi grandine, brina e gelo; R.C. autoveicoli terrestri;
R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
R.C. generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere;
tutela giudiziaria.
  Per  l'assicurazone  della  responsabilita'  civile derivante della
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa  adottera'
fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta
del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA