IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria; Visto l'art. 15 della predetta legge che prevede il ripianamento delle perdite di gestione di miniere che presentino particolari requisiti di carattere economico e sociale; Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la legge n. 752/1982; Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 7 gli indirizzi generali per il ripianamento delle perdite di gestione di determinate miniere nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico; Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmessa in data 24 novembre 1987, con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere espresso nella seduta dell'11 settembre 1987, sono state indicate le miniere ritenute ammissibili al contributo previsto dall'art. 15 della legge n. 752/1982; Visti i pareri favorevoli delle regioni interessate, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge n. 752/1982; Preso atto della notevole incidenza sul sistema nazionale di approvvigionamento delle materie prime dei minerali prodotti dalle miniere proposte per la concessione del contributo di cui al citato art. 15; Considerato che le perdite di gestione registrate negli anni 1986 e 1987 sono per la maggior parte imputabili alla continua diminuzione dei prezzi internazionali delle materie prime, al contemporaneo calo delle quotazioni del dollaro e alla pesante incidenza dei costi di produzione conseguenti anche ai massicci interventi di ristrutturazione e ammodernamento; Riconosciuta l'esigenza, onde evitare le gravi implicazioni socio-economiche che conseguirebbero alla loro chiusura, di sostenere le attivita' minerarie in perdita, in attesa che la ricerca mineraria di base cominci a fornire le prime valide indicazioni su eventuali nuove possibilita' minerarie nel territorio nazionale; Ritenuto di indicare i livelli produttivi di massima con oscillazioni consentite del 20 per cento in piu' o in meno; Ritenuto inoltre di determinare, in relazione alle previsioni formulate riguardo alla gestione delle singole miniere e all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, un livello massimo della perdita annuale delle singole miniere; Delibera: Allo scopo di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite nella delibera del CIPE in data 8 giugno 1983 e di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali di rilevante interesse nazionale, si riconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, il mantenimento in fase produttiva per l'anno 1987 delle miniere sotto indicate: ----> Vedere Tabella a Pag. 26 della G.U. <----