IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria locale n. 13 di Livorno, in data 2 maggio 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 7 ottobre 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 22 marzo 1988; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Il presidio ospedaliero "Spedali Riuniti" della U.S.L. n. 13 di Livorno e' autorizzato alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.