IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista l'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1987, con cui e' stata disposta l'estensione ai sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia delle norme contenute nell'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa; Vista l'ordinanza n. 1354/FPC del 4 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988, con la quale e' stata disposta la proroga delle sopra citate disposizioni fino al 30 aprile 1988; Visto il telegramma n. 2155/20.2/GAB. del 21 aprile 1988 con il quale il prefetto di Brescia esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle predette disposizioni, persistendo la necessita' connessa alla sistemazione dei movimenti franosi ed agli interventi di ripristino; Ravvisata la opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui alla ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987 citata nelle premesse, gia' prorogate fino al 30 aprile 1988 con l'ordinanza n. 1354/FPC del 4 febbraio 1988 sono ulteriormente prorogate, in favore dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello e Niardo fino al 31 luglio 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 maggio 1988 Il Ministro: LATTANZIO