IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista l'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2  novembre  1987,  con  cui  e'  stata
disposta  l'estensione  ai  sindaci  dei  comuni di Saviore Adamello,
Sonico e  Niardo  in  provincia  di  Brescia  delle  norme  contenute
nell'ordinanza  n.  1105/FPC/ZA  del 28 luglio 1987, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  4  agosto  1987,  concernente   il
collocamento in aspettativa;
  Vista l'ordinanza n. 1354/FPC del 4 febbraio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988, con la quale e'  stata
disposta la proroga delle sopra citate disposizioni fino al 30 aprile
1988;
  Visto  il  telegramma  n.  2155/20.2/GAB. del 21 aprile 1988 con il
quale il prefetto di Brescia  esprime  parere  favorevole  circa  una
ulteriore   proroga   delle  predette  disposizioni,  persistendo  la
necessita' connessa alla sistemazione dei movimenti franosi  ed  agli
interventi di ripristino;
  Ravvisata la opportunita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni  di  cui alla ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre
1987 citata nelle premesse, gia' prorogate fino al 30 aprile 1988 con
l'ordinanza  n.  1354/FPC  del  4  febbraio  1988  sono ulteriormente
prorogate, in favore dei sindaci dei comuni  di  Saviore  Adamello  e
Niardo fino al 31 luglio 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 maggio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO