IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data 10 settembre 1987 della rappresentanza
generale per l'Italia della Winterthur vita, con sede in Milano, e la
successiva  modifica  in  data  17  dicembre 1987, intese ad ottenere
l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e  delle
relative condizioni speciali di polizza;
  Vista  la nota in data 12 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di  polizza,  presentate  dalla rappresentanza generale per
l'Italia della Winterthur vita, con sede in Milano:
   tariffa  n.  120,  assicurazione  mista a premio annuo costante. I
tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa  n.  20
approvata con decreto ministeriale del 2 luglio 1979;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
120 in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali
del 26 settembre 1983 e 22 giugno 1984;
   tariffa n. 520, assicurazione mista a premio annuo rivalutabile. I
tassi di premio adottati sono gli stessi della citata tariffa  n.  20
approvata con decreto ministeriale del 2 luglio 1979;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione annua del premio e della prestazione  garantita,  della
predetta tariffa n. 520;
   tariffa  n.  121,  assicurazione  mista a premio unico. I tassi di
premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 21  approvata
con decreti ministeriali del 2 luglio 1979 e del 26 settembre 1983;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
121 in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali
del 2 luglio 1979, 26 settembre 1983 e 15 ottobre 1985;
   tariffa  n.  129,  assicurazione mista a premio annuo costante con
triplicazione del capitale garantito in caso di  morte.  I  tassi  di
premio  adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 29 approvata
con decreto ministeriale del 30 settembre 1980;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
129 in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale
del 22 giugno 1984;
   tariffa  n.  130,  assicurazione  a  vita  intera,  a  premi annui
costanti temporanei. I tassi  di  premio  adottati  sono  gli  stessi
dell'analoga  tariffa  n. 11 approvata con decreto ministeriale del 2
luglio 1979;
   condizioni  speciali  di  polizza,  comprensive  della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa  n.
130 in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali
del 22 giugno 1984 e 15 ottobre 1985.
    Roma, addi' 7 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA