IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1985, n. 16211 e 3 dicembre 1985, n. 16446, con i quali sono state approvate rispettivamente le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe n. C 2RC e n. C 2 RV, e le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa n. C1R, presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma; Vista la domanda in data 10 dicembre 1987, con la quale la predetta S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti 3 luglio 1985, n. 16211 e 3 dicembre 1985, n. 16446; Vista la lettera n. 820789 del 22 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica dei decreti ministeriali 3 luglio 1985, n. 16211 e 3 dicembre 1985, n. 16446, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto A) della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe n. C 2RC, n. C 2RV e n. C 1R presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA