IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il proprio decreto 2 dicembre 1975;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
l'integrazione   dell'indicazione    geografica    "Nettuno",    gia'
riconosciuta come denominazione d'origine semplice ai sensi del sopra
citato decreto 2 dicembre 1975 con la specificazione del  colore  del
vino e l'autorizzazione all'uso di riferimento al nome di vitigno;
  Visto il parere espresso dalla regione Lazio;
  Visto  il proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 13 luglio 1987;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola   locale,   di   riconoscere
l'integrazione  richiesta  e  di autorizzare l'uso del riferimento al
nome di vitigno;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  indicazione  geografica  dei  vini  da  tavola  "Nettuno", gia'
riconosciuta con decreto ministeriale 2  dicembre  1975,  che  ne  ha
delimitata  la  relativa  zona  di produzione, puo' essere completata
dalle indicazioni aggiuntive: bianco,  rosso  e  rosato  nonche'  dal
riferimento al nome del vitigno Bellone B.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 aprile 1988
                                                Il Ministro: PANDOLFI