IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 205 con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia industriale, afferente alla facolta' di farmacia: Scuola di specializzazione in farmacia industriale Art. 206. - E' istituita presso l'Universita' di Parma la scuola di specializzazione in farmacia industriale che conferisce il diploma di specialista in farmacia industriale. Art. 207. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto policattedra di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Universita' di Parma. Art. 208. - La scuola ha lo scopo di preparare tecnici qualificati per l'esercizio delle loro funzioni, nell'ambito dei laboratori tecnologici dell'industria farmaceutica. Art. 209. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 210. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno, complessivamente di quindici per l'intero corso di studi. La scuola non potra' essere attivata se il numero degli iscritti e' inferiore a tre. Se, tuttavia, i corsi sono iniziati, essi devono essere portati a compimento qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 211. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica ed in chimica industriale. L'ammissione e' subordinata al possesso anche del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto, come previsto dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Art. 212. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domanda a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi sperimentale in una disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale, Ministero della pubblica istruzione, 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 213. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) chimica farmaceutica I; 2) formulazione farmaceutica; 3) metodologie analitiche; 4) farmacologia applicata; 5) statistica ed elementi di informatica (semestrale); 6) legislazione farmaceutica (semestrale). 2 Anno: 1) chimica farmaceutica II; 2) biofarmaceutica-farmacocinetica; 3) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche; 4) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche I; 5) organizzazione della produzione farmaceutica (semestrale); 6) tecnologia e controllo delle preparazioni cosmetiche (semestrale). 3 Anno: 1) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche II; 2) controlli tecnologici delle forme farmaceutiche; 3) analisi e controlli microbiologici e biologici; 4) tecnologia e controllo delle preparazioni dietetiche (semestrale); 5) tecnologia dei materiali di confezionamento (semestrale); 6) controllo di qualita' e norme di nuova fabbricazione. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di farmacia ed i docenti sono professori della facolta' stessa (di I e II fascia). Art. 214. - Gli specializzandi dovranno partecipare alle attivita' della scuola. Le attivita' della scuola sono rappresentate: a) dalle lezioni teoriche; b) dalle esercitazioni pratiche di laboratorio; c) da seminari e conferenze. La frequenza alle attivita' precitate e' obbligatoria. Lo specializzando non potra' sostenere gli esami previsti per ogni anno di corso qualora: non abbia assistito almeno all'80% delle lezioni teoriche impartite per ogni materia di insegnamento dell'anno in corso; non abbia partecipato a tutte le esercitazioni pratiche; non abbia partecipato ad almeno l'80% dei seminari e conferenze indette. Il consiglio della scuola, presieduto dal suo direttore, e' l'unico organismo valido a valutare i motivi che, eventualmente abbiano impedito lo specializzando ad ottemperare quanto sopra richiesto. Ai fini della frequenza alle attivita' della scuola e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 215. - In aggiunta agli insegnamenti precedenti, gli iscritti alla scuola dovranno seguire uno o piu' corsi universitari, tra quelli impartiti dalla facolta' di farmacia, per colmare eventuali lacune in relazione al tipo di laurea conseguito. Gli insegnamenti da seguire verranno indicati ad ogni iscritto dal consiglio direttivo della scuola, tenendo conto del suo curriculum e dei suoi interessi scientifici. Art. 216. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola comunque iscritti al bilancio universitario, saranno reperiti sui contributi di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo scopo del consiglio di amministrazione dell'Universita' e attraverso eventuali convenzioni. Art. 217. - Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola; ha mandato triennale ed e' rieleggibile. In caso di decadenza il nuovo eletto resta in carica per la parte restante del triennio. Art. 218. - Per tutte le altre norme, non espressamente formulate dallo statuto della scuola, valgono quelle adottate dallo statuto vigente dell'Universita' di Parma e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1988 Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 94