IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e  modificato  con  regio
decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  205  con lo spostamento della numerazione successiva,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della  scuola  di specializzazione in farmacia industriale, afferente
alla facolta' di farmacia:
          Scuola di specializzazione in farmacia industriale
  Art. 206. - E' istituita presso l'Universita' di Parma la scuola di
specializzazione in farmacia industriale che conferisce il diploma di
specialista in farmacia industriale.
  Art.  207.  -  La  direzione della scuola ha sede presso l'istituto
policattedra di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Universita'
di Parma.
  Art.  208. - La scuola ha lo scopo di preparare tecnici qualificati
per l'esercizio  delle  loro  funzioni,  nell'ambito  dei  laboratori
tecnologici dell'industria farmaceutica.
  Art.  209.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  210.  -  Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno,
complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.
  La scuola non potra' essere attivata se il numero degli iscritti e'
inferiore a tre. Se, tuttavia, i corsi  sono  iniziati,  essi  devono
essere portati a compimento qualunque sia il numero degli iscritti.
  Art.  211.  -  Alla  scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in
chimica  e  tecnologia  farmaceutiche,  in  chimica  ed  in   chimica
industriale.
  L'ammissione  e'  subordinata  al  possesso  anche  del  diploma di
abilitazione professionale, qualora  prescritto,  come  previsto  dal
secondo   comma   dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 162.
  Art.   212.   -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto  il
superamento di un esame consistente in una prova scritta  che  dovra'
svolgersi   mediante   domanda   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente da un colloquio e da una  valutazione,  in  misura  non
superiore  al  30%  del  punteggio  complessivo  a disposizione della
commissione, dei seguenti titoli:
    a)   la  tesi  sperimentale  in  una  disciplina  attinente  alla
specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale, Ministero della pubblica istruzione, 16 settembre 1982.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero di  posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Art. 213. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) chimica farmaceutica I;
   2) formulazione farmaceutica;
   3) metodologie analitiche;
   4) farmacologia applicata;
   5) statistica ed elementi di informatica (semestrale);
   6) legislazione farmaceutica (semestrale).
  2› Anno:
   1) chimica farmaceutica II;
   2) biofarmaceutica-farmacocinetica;
   3) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche;
   4) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche I;
   5) organizzazione della produzione farmaceutica (semestrale);
   6)   tecnologia   e   controllo   delle   preparazioni  cosmetiche
(semestrale).
  3› Anno:
   1) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche II;
   2) controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
   3) analisi e controlli microbiologici e biologici;
   4)   tecnologia   e   controllo   delle   preparazioni  dietetiche
(semestrale);
   5) tecnologia dei materiali di confezionamento (semestrale);
   6) controllo di qualita' e norme di nuova fabbricazione.
  Tutti  gli  insegnamenti afferiscono alla facolta' di farmacia ed i
docenti sono professori della facolta' stessa (di I e II fascia).
  Art.  214. - Gli specializzandi dovranno partecipare alle attivita'
della scuola.
  Le attivita' della scuola sono rappresentate:
    a) dalle lezioni teoriche;
    b) dalle esercitazioni pratiche di laboratorio;
    c) da seminari e conferenze.
  La frequenza alle attivita' precitate e' obbligatoria.
  Lo  specializzando non potra' sostenere gli esami previsti per ogni
anno di corso qualora:
   non   abbia   assistito  almeno  all'80%  delle  lezioni  teoriche
impartite per ogni materia di insegnamento dell'anno in corso;
   non abbia partecipato a tutte le esercitazioni pratiche;
   non  abbia  partecipato  ad almeno l'80% dei seminari e conferenze
indette.
  Il consiglio della scuola, presieduto dal suo direttore, e' l'unico
organismo valido a  valutare  i  motivi  che,  eventualmente  abbiano
impedito  lo specializzando ad ottemperare quanto sopra richiesto. Ai
fini della frequenza alle  attivita'  della  scuola  e'  riconosciuta
utile,  sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo
specializzando in strutture  di  servizio  socio-sanitario  attinenti
alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto
dalla legge 9 febbraio  1979,  n.  38,  in  materia  di  cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  215. - In aggiunta agli insegnamenti precedenti, gli iscritti
alla scuola dovranno seguire  uno  o  piu'  corsi  universitari,  tra
quelli  impartiti  dalla  facolta' di farmacia, per colmare eventuali
lacune in relazione al tipo di laurea conseguito.
  Gli  insegnamenti da seguire verranno indicati ad ogni iscritto dal
consiglio direttivo della scuola, tenendo conto del suo curriculum  e
dei suoi interessi scientifici.
  Art.  216.  -  L'importo  delle  tasse  e  sopratasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione.
  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  della scuola comunque
iscritti al bilancio universitario, saranno reperiti  sui  contributi
di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo scopo del consiglio di
amministrazione dell'Universita' e attraverso eventuali  convenzioni.
  Art.  217.  -  Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su
proposta del consiglio della  scuola;  ha  mandato  triennale  ed  e'
rieleggibile.  In  caso  di decadenza il nuovo eletto resta in carica
per la parte restante del triennio.
  Art.  218.  - Per tutte le altre norme, non espressamente formulate
dallo statuto della scuola, valgono  quelle  adottate  dallo  statuto
vigente  dell'Universita' di Parma e dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 94