IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986; Vista la corrispondenza, intercorsa durante il periodo 1979-88 con il consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia "Aeroporto Ronchi dei Legionari" e con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista in particolare l'istanza del 5 febbraio 1988 con la quale il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia auspica che l'aeroporto Ronchi dei Legionari sia compreso tra i punti visita dipendenti dall'ufficio veterinario capo circoscrizionale di Gorizia; Vista la nota del 25 marzo 1988 della direzione circoscrizionale doganale di Monfalcone con la quale il capo circoscrizionale sostiene l'inderogabile necessita' che venga istituito presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari il servizio veterinario in forma continuativa e permanente per l'effettuazione dei controlli sanitari sulle merci in importazione; Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunita' che la visita sanitaria venga consentita presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari; Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi dodici; Vista la nota del 26 febbraio 1988 con la quale il dirigente dell'ufficio veterinario di confine di Gorizia comunica che le infrastrutture e attrezzature realizzate presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari sono soddisfacenti e che l'ufficio veterinario di confine di Gorizia e' in grado di soddisfare le esigenze operative del servizio; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto interministeriale del 20 novembre 1970, puo' essere autorizzata a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa; Decreta: Art. 1. Fino a nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.