IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
275 del 7 ottobre 1980;
  Visto  il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986;
  Vista  la corrispondenza, intercorsa durante il periodo 1979-88 con
il consorzio per l'aeroporto Friuli-Venezia Giulia "Aeroporto  Ronchi
dei Legionari" e con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  in particolare l'istanza del 5 febbraio 1988 con la quale il
presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  auspica  che
l'aeroporto  Ronchi  dei  Legionari  sia  compreso tra i punti visita
dipendenti dall'ufficio veterinario capo circoscrizionale di Gorizia;
  Vista  la  nota  del 25 marzo 1988 della direzione circoscrizionale
doganale di Monfalcone con la quale il capo circoscrizionale sostiene
l'inderogabile  necessita'  che  venga  istituito  presso l'aeroporto
Ronchi dei Legionari il servizio veterinario in forma continuativa  e
permanente  per l'effettuazione dei controlli sanitari sulle merci in
importazione;
  Ritenute  valide  le argomentazioni di ordine economico commerciale
addotte  dagli  enti  ed  organismi  interessati  a  sostegno   della
opportunita'   che   la  visita  sanitaria  venga  consentita  presso
l'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
  Ritenuto   tuttavia  necessario,  allo  scopo  di  acquisire  sulla
questione ulteriori elementi di giudizio,  di  stabilire  un  periodo
sperimentale di mesi dodici;
  Vista  la  nota  del  26  febbraio  1988  con la quale il dirigente
dell'ufficio veterinario  di  confine  di  Gorizia  comunica  che  le
infrastrutture  e  attrezzature  realizzate presso l'aeroporto Ronchi
dei Legionari sono  soddisfacenti  e  che  l'ufficio  veterinario  di
confine  di  Gorizia  e' in grado di soddisfare le esigenze operative
del servizio;
  Tenuto  conto  che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato
decreto  interministeriale  del  20  novembre   1970,   puo'   essere
autorizzata  a  titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria
in via continuativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Fino  a  nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a
titolo  sperimentale,  per  un  periodo  di   mesi   dodici,   presso
l'aeroporto  Ronchi dei Legionari la visita sanitaria sui prodotti di
origine animale in importazione con esclusione delle  carni  e  degli
animali vivi.